Norme contro il maltrattamento degli animali: nuova ordinanza
Premesso che:
Qualche mese fa sono state raccolte e consegnate al Sindaco di Seregno numerose firme di cittadini di Seregno contrari "all’utilizzo di animali in spettacoli, fiere e mostre itineranti", che al riguardo sono già state fatte delle interpellanze ma che non ci sono state deliberazioni in tal senso.
Considerato che:
Si ritiene necessario richiamare la pubblica attenzione al rispetto dei diritti degli animali in quanto segno di civiltà, diritti comunque sanciti in numerose e recenti leggi: legge 281/1991 e legge 473/1993 "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali".
Si constata che numerosi comuni italiani già hanno attivato dispositivi regolamentari in linea con la premessa (si veda l’esempio allegato).
Il Consiglio Comunale propone che
l’ordinanza 100 del 7 marzo 1988 "Divieto di maltrattamento ad animali" venga sostituita dalla seguente:
Ordinanza contro spettacoli, mostre itineranti, giostre, trattenimenti pubblici e circhi che ricorrono all’uso strumentale di animali
Il sindaco
considerato
che l’uso degli animali in spettacoli, mostre itineranti, giostre, trattenimenti pubblici e circhi:
- costituisce sopraffazione del diritto di ciascuno di vivere libero nel proprio ambiente naturale;
- è incompatibile con la dignità propria di ciascun essere vivente;
- è diseducativo soprattutto nei confronti dei più giovani;
- concorre al commercio di esemplari sottratti a un ambiente già troppo depauperato;
- può costituire rischio per l’igiene del territorio e la sicurezza dei cittadini;
visti
- l’art. n. 3 del DPR del 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla tutela degli animali e del patrimonio zootecnico;
- l’art. 153 del TULPC del 1915 e l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 883 relativamente ai problemi connessi alla sicurezza e all’igiene del territorio comunale;
- l’art. 5, comma V, della legge 14 agosto 1991 n. 281 che determina la sanzione amministrativa per i responsabili del reato di maltrattamento di animali;
- la legge 7 febbraio 1992 n. 150 che regolamenta il traffico internazionale di specie selvatiche di animali;
- l’art. 727 del c.p. che, modificato con la legge n. 473/1993, vieta di sottoporre gli animali a comportamenti e fatiche insopportabili per loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, con maggiorazione di pena se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quali modalità del commercio, del trasporto o di uno spettacolo;
ordina
- che nel territorio comunale sia vietato qualsiasi spettacolo, mostra itinerante, trattenimento pubblico e attendamento di circo che comportino l’utilizzo di animali con il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
- a scopo di lucro;
- con il rischio per la loro salute ed incolumità;
- con il rischio per la salute e l’incolumità dei cittadini;
- con implicazione di precedenti condizionamenti contrari alla loro natura;
- con detenzione (che deve essere comunque tale da non costituire maltrattamento in base alle caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell’animale) in gabbie, box o contenitori che limitino la libertà di movimento per oltre 3 ore consecutive;
- che i vigili urbani, gli agenti della forza pubblica e le guardie zoofile siano incaricati dell’esecuzione della precedente ordinanza;
invita
i cittadini a segnalare i casi di mancato rispetto della presente ordinanza.
Giuseppina Minotti
(capogruppo PRC)
Seregno, 20 marzo 1997