Al Presidente del Consiglio Comunale

Proposta di ordine del giorno urgente avente per oggetto:

Inquinamento elettromagnetico: no alla delibera regionale DGR n° 6424.

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: competenze dei Comuni in merito alla localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SEREGNO

PREMESSO CHE

- La Giunta regionale il 12 ottobre 2001 ha emanato la delibera DGR n°6424 "Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art.4 comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001 n°11 ("Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione")."

- La delibera non è ancora esecutiva in quanto la l.r. n° 11 dell'11 maggio 2001 prevede che le competenti commissioni consiliari regionali debbano esprimere un parere in merito alla stessa.

CONSIDERATO CHE

- Le competenze del Comune per la localizzazione e l'installazione degli impianti sono indicate sia dalle recenti leggi in materia di emissione di campi elettromagnetici, sia dalle leggi urbanistiche ed edilizie.

 Fino ad oggi, sulla base di queste competenze, i Comuni hanno scelto liberamente come rapportarsi con i gestori della telefonia mobile: la localizzazione dei siti per collocare le antenne si è basata o su quanto previsto dai Regolamenti comunali, o da nuove NTA del PRG, o decidendo di volta in volta sulla base delle specifiche richieste dei gestori.

- La DGR n°6424 - se confermata - nega le competenze dei Comuni della Lombardia perché impone alle amministrazioni locali scelte obbligate atte a soddisfare sempre e comunque le richieste dei gestori.

 Infatti, la DGR 6424 stabilisce che "il Comune provvede a ripartire l'intero territorio comunale in Area 1, Area 2 e Aree di particolare tutela"; ma poi aggiunge che la localizzazione delle antenne sotto i 300 Watt (e quindi tutte le stazioni radio base per la telefonia cellulare) è consentita nelle Aree 1, nelle Aree 2 e anche nelle Aree di particolare tutela. La DGR specifica altresì che "gli impianti possono essere collocati su edifici avente particolare valore storico-artistico".

RITIENE insufficiente il ruolo attribuito dalla Regione agli Enti Locali, i quali avranno esclusivamente l'obbligo di autorizzare gli impianti della telefonia cellulare nei luoghi richiesti dai gestori.

SI TROVERA' nella condizione di fare fronte alle tensioni e ai conflitti sociali che sul territorio si determineranno non per volontà dei Comuni ma per responsabilità della Regione.

CONSIDERA le norme attuative della l.r. 11 maggio 2001 n°11 contenute nella DGR n° 6424 del 12 ottobre 2001 in contrasto con quanto previsto nella stessa l.r. n° 11 all'art 4 comma 8, relativamente ai divieti.

CHIEDE alle competenti commissioni del Consiglio Regionale della Lombardia di esprimere un parere negativo alla DGR n°6424 del 12 ottobre 2001.

INVIA il presente atto all'attenzione dei Consiglieri della III Commissione regionale.

Seregno, 6 novembre 2001

Giuseppina Minotti
(capogruppo del PRC)