Regione Lombardia

Disoccupazione in età matura

Proposta di legge regionale da parte di Rifondazione Comunista:
“Interventi a sostegno della posizione pensionistica degli ex lavoratori disoccupati in età matura”

Relazione introduttiva

La disoccupazione in età matura è oggi un fenomeno preoccupante che si sta imponendo all’attenzione di tutto il mondo occidentale.

La Relazione Introduttiva alla Conferenza UE sull’occupazione e sui sistemi pensionistici del 4 febbraio 2002, a firma Anna Diamantopoulou, Commissario responsabile per l’Occupazione e gli Affari Sociali Europei, concentra l’attenzione sulla disoccupazione in età matura ed invita gli Stati membri ad un maggiore impegno nell’individuare soluzioni idonee a fornire una risposta a quella che è divenuta una nuova emergenza sociale.

Una recentissima ricerca pubblicata da ISFOL con il titolo “Prolungamento della vita attiva e politiche del lavoro” testimonia con dati ed analisi approfondite la gravità del problema dei lavoratori in età matura in Europa ed in Italia.

In uno studio prodotto dalla Adecco, una delle più quotate agenzie di lavoro interinale, si afferma che un terzo dei disoccupati nella UE sono cittadini in età matura.

La dimensione del fenomeno

Le dimensioni del fenomeno su scala nazionale non sono di facile determinazione. Non sono disponibili dati dettagliati sulle condizioni occupazionali dei lavoratori nella fascia di età dai 40 ai 55 anni. Tuttavia un’elaborazione incrociata di dati Istat ed Isfol ci permette di stimare che il fenomeno interessi oggi un numero di ex lavoratori maturi quantificabile in maniera molto prudenziale attorno alle 400-450 mila unità. L’Istat nella “rilevazione trimestrale sulle forze lavoro” nel 2001 registra nella categoria “altre persone in cerca di occupazione” 509.000 unità, pari al 2,1% della “forza lavoro” e pari al 22% delle “persone in cerca di occupazione”.

Anche Confindustria, con uno studio pubblicato dal Sole 24 Ore il 1° ottobre 2001 conferma la nostra stima laddove afferma che nel corso dell’anno (2000) ben 61.000 lavoratori in età 45-55 anni hanno perso il lavoro e che solo 1 su 4 di essi ha qualche limitata possibilità di trovare una nuova occupazione. Poiché l’inizio del trend di sistematica espulsione dei lavoratori “maturi” può essere fatto risalire all’incirca ai primi anni ‘90, non è difficile ipotizzare la cifra rilevata anche da Istat.

Occorre inoltre considerare che i lavoratori maturi espulsi molto spesso non dichiarano, per pudore e orgoglio, la loro condizione precaria e rifiutano di assimilarla a quella di un lavoratore disoccupato o di chi è in cerca di occupazione in quanto sperano sempre di superare il momento difficile.

La condizione dei soggetti coinvolti

ll fenomeno dei lavoratori espulsi in età matura può apparire al momento limitato dal punto di vista numerico. Rappresenterebbe infatti il 2-3% della forza lavoro, anche se la sua dimensione reale è da ritenersi ben più elevata. Ciò che maggiormente preoccupa sono i risvolti sociali, spesso drammatici (lo verifichiamo quotidianamente), che la condizione di questi lavoratori determina: la drastica riduzione delle entrate familiari, l’incertezza del futuro, la precarietà e, a volte, l’illegalità dei contratti di lavoro che vengono offerti, l’impossibilità di raggiungere in tempi brevi la soglia della pensione: una serie di fattori che producono effetti distruttivi per i soggetti coinvolti e le famiglie.

Una delle conseguenze più gravi della condizione di disoccupato in età matura è che non soltanto viene meno il reddito, ma viene meno anche la maturazione dei contributi ai fini pensionistici, dato che molto spesso queste persone non dispongono delle risorse necessarie per pagare i contributi in regime di contribuzione volontaria.

Scopo della presente legge è di intervenire su questo aspetto della questione.

ARTICOLATO

Art. 1 - Finalità

1. La Regione promuove e favorisce l’attuazione di interventi volti a sostenere la maturazione dei diritti pensionistici di tutti i soggetti beneficiari della presente legge.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i cittadini italiani e le cittadine italiane residenti sul territorio della Lombardia che:

  1. hanno età superiore ai 45 anni
  2. sono ex lavoratori attualmente privi di qualsiasi rapporto di lavoro o attività lavorativa, dipendente o autonoma
  3. hanno maturato un periodo di contribuzione previdenziale superiore ai 25 anni, ma non hanno ancora maturato i requisiti necessari per acquisire il diritto alla pensione.
  4. fanno parte di una famiglia anagrafica la cui situazione economica complessiva, calcolata secondo i parametri ISEE di cui al Dlgs n. 109/98 e succ. modifiche e integrazioni, è inferiore a 40.000 euro all’anno.

Art. 3 - Interventi

1. La Regione Lombardia, a fine di sostenere la maturazione dei diritti pensionistici dei soggetti beneficiari, costituisce un apposito Fondo per il versamento agli Enti Previdenziali dei contributi di quei soggetti che facciano richiesta di accedere ai benefici della presente legge.

2. L’importo del contributo versato dal Fondo per ciascun soggetto beneficiario è pari al valore contributivo versato nell’ultimo anno di lavoro, aggiornato in base alla dinamica salariale e calcolato sulla base dell’intero anno lavorativo, e non può essere superiore al valore corrispondente ad un reddito pari a 30.000 euro annui.

Art. 4 - Procedure

1. L’accesso al Fondo di cui alla presente legge è regolato da una graduatoria che viene compilata in base ai seguenti criteri, elencati in ordine di priorità applicativa:

  1. Prossimità alla pensione
  2. Situazione economica complessiva
  3. Appartenenza alle fasce deboli della popolazione

Art. 5 - Commissione

1. La Regione Lombardia costituisce un’apposita Commissione a cui viene assegnato il compito di:

  1. compilare annualmente, sulla base del complesso delle richieste di accesso ai benefici della presente legge, la graduatoria di cui all’art. precedente e verificare i requisiti necessari ad essere ammessi ai benefici della presente legge
  2. elaborare proposte di intervento al fine di agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti beneficiari della presente legge

2. Nello svolgimento delle sue attività, la Commissione lavorerà anche in contatto con le Associazioni di settore che a vario titolo raggruppano i soggetti di cui alla presente legge.

Art. 6 - Osservatorio regionale

1. Al fine di attivare il costante monitoraggio del fenomeno dell’espulsione dal lavoro dei soggetti in età matura, la Regione provvede alla raccolta, aggiornamento e analisi dei dati, alle conseguenti elaborazioni statistiche e allo studio delle problematiche connesse al fenomeno in questione.

2. Compito dell’Osservatorio è anche quello di operare affinché venga data la più ampia informazione ai cittadini e cittadine lombarde sulla possibilità di accedere ai benefici della presente legge.

Art. 7 - Norma finanziaria

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finanziati mediante apposito stanziamento nell’ambito della F.O. 2.5.3 “politiche del lavoro”, con l’istituzione di un apposito capitolo denominato “interventi a sostegno della posizione pensionistica degli ex lavoratori disoccupati in età matura” all’interno dell’U.p.b. 2.5.3.1.2.79.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il ...

Giovanni Martina, Gianni Confalonieri, Ezio Locatelli, Mirko Lombardi (Consiglieri Regionali del PRC)
Milano, 19 febbraio 2003