Il Decreto 276 del settembre 2003 (di attuazione della legge 30 del 14 febbraio
2003) è entrato in vigore lo scorso 24 ottobre 2003. Il Partito ha espresso
una posizione assolutamente negativa nei confronti della legge e si pone esplicitamente
l'obiettivo della sua abolizione.
L'entrata in vigore della Legge 30 va quindi contrastata e nel fare ciò vanno
contrastati anche quegli atteggiamenti "realisti" che pur criticando la legge,
decidono di doverla ormai accettare (essendo stata approvata) limitandosi
a politiche di semplice riduzione del danno.
Nel ribadire la nostra posizione per l'abolizione della Legge 30, dobbiamo
da subito operare per promuovere un vasto movimento di mobilitazione e vertenzialità
su una piattaforma di contrasto all'entrata a regime della Legge. Una azione
che non può limitarsi ad emendarne i contenuti e che deve affermare, nelle
sue linee generali, la possibilità e la necessità di scelte alternative in
materia di mercato del lavoro.
L'azione di contrasto alla Legge è per noi ordinata attorno ad alcune linee
guida generali:
- Per quanto riguarda i soggetti che intervengono sul mercato del lavoro,
vanno potenziate le strutture pubbliche (uffici del lavoro) riducendo al minimo
l'ingresso sul mercato di agenzie private di somministrazione di mano d'opera
- Per quanto riguarda l'assunzione di mano d'opera va sostenuta e riproposta
la linea (nell'azione sindacale) che il ricorso a forme di lavoro temporaneo
deve essere preventivamente concordata con le Rsu, che al lavoro temporaneo
si può ricorrere solo in presenza di necessità imprescindibili e temporanee
non altrimenti risolvibili con la Forza Lavoro già impiegata, e che dopo un
certo periodo, se il ricorso al lavoro temporaneo dovesse riproporsi, queste
posizioni di lavoro vengano regolarizzate nella forma del tempo indeterminato.
- Per quanto riguarda le politiche per l'occupazione, occorre contrastare
i processi di privatizzazione, potenziando la vertenzialità e la pressione
sugli enti pubblici (regione, province, comuni, aziende pubbliche) contro
le esternalizzazioni delle attività, dei servizi e delle prestazioni, promuovendo
esperienze di internalizzazione di questi (anche in forma consorziata).
Come Partito dobbiamo quindi attrezzarci ad agire sui diversi livelli della
battaglia oggi aperta:
- Sul piano concettuale: dimostrando la portata di classe della Legge 30 e
la necessità di rispondere ponendo in alternativa un altro modello di mercato
del lavoro e di società (vedere l'allegata relazione introduttiva al seminario
regionale sulla legge 30), organizzando momenti di approfondimento con i nostri
iscritti, iniziative di controinformazione, dibattiti ed incontri pubblici.
- Sul piano della vertenzialità sindacale: Sostenendo, nel lavoro sindacale,
le posizioni rivendicative che operano come effettivo contrasto all'entrata
a regime della legge (Vedere documento del Comitato centrale Fiom), lavorando
per estendere queste indicazioni anche in quelle categorie ed in quei territori
dove l'azione sindacale rimane, al di la delle parole, tutt'ora ancorata alla
logica concertativa.
- Sul piano della vertenzialità istituzionale: Aprendo iniziative sulla Regione,
sulle Province e sui Comuni, perché adottino scelte legislative ed operative
che contrastino i processi di privatizzazione dei servizi e delle prestazioni,
e che contrastino il processo di privatizzazione del mercato del lavoro, salvaguardando
e potenziando la presenza ed il ruolo delle strutture pubbliche sia in materia
di incontro domanda-offerta, sia in materia di certificazioni.
Momenti decisivi per intervenire in questa direzione sono:
- Il coordinamento dei nostri compagni impegnati nei sindacati, perché siano
riferimenti certi di una iniziativa (categoriale e confederale) contro ogni
disponibilità concertativa in materia di mercato del lavoro e non solo, e
per la necessità di una vertenza generale che unifichi tutti i fronti oggi
aperti (Contrattazione, salario, pensioni, orario, legge 30), per la conquista
e l'estensione di quei diritti che invece Confindustria e Governo vogliono
ridurre.
- La nostra iniziativa per costruire attorno ad una piattaforma di contrasto
alla Legge 30 ed al modello di società che questa propone, il massimo di aggregazione
possibile di tutti quei soggetti (forze politiche e sindacali, movimenti,
associazioni, studenti ecc) che si possono riconoscere come antagonisti al
modello di società che la legge 30 propone. L'ipotesi è quella di promuovere
la costruzione di "reti contro la precarietà" Regionale e Provinciali, come
momenti di promozione di iniziative di mobilitazione territoriale verso le
istituzioni locali.
- Il confronto oggi aperto con le forze del centro-sinistra, alle quali dobbiamo
porre come condizione di eventuali accordi, anche elettorali, l'obiettivo
dell'abbrogazione della Legge 30, l'assunzione di impegni che contrastino
l'entrata a regime della legge, e a promozione di politiche di sostegno all'occupazione,
anche attraverso il contrasto ai processi di privatizzazione ed esternalizzazione
in corso nelle amministrazioni e nelle società pubbliche..
1 - La piattaforma di contrasto alla Legge 30 sul fronte
sindacale.
La Cgil ha manifestato in più occasioni il suo pieno dissenso nei confronti
della legge 30, fino a dichiararla "inemendabile" e da respingere in toto. Ciò
non di meno dobbiamo registrare come in diversi e recenti rinnovi contrattuali,
diverse categorie della Cgil abbiano invece aperto rispetto all'adeguamento
delle normative contrattuali alle modifiche intervenute, con la legge 30 in
materia di mercato del lavoro.
Il punto di riferimento più avanzato dell'opposizione sindacale è quello della
vertenzialità Fiom, che trova nel documento del suo comitato centrale del 21
novembre scorso, una sistematizzazione condivisibile. Nel documento non viene
riportata l'assoluta contrarietà della Cgil alla pratica dell'incrocio domanda-offerta
negli Enti Bilaterali. Una questione questa che va introdotta.
Linee guida della Fiom per contrastare la Legge 30 e la
destrutturazione del mercato del lavoro (testo del documento approvato al comitato
centrale del 21.11.03)
Premessa
Con il Decreto 276, che rende operativa in 84 articoli la Legge 30, che si
aggiunge al precedente Decreto 368 che liberalizza totalmente i contratti a
termine si definisce quello che è stato definito come il sistema più flessibile
del mondo occidentale. Se a questo si aggiunge il Decreto Legge 66 che flessibilizza
tutti gli orari di lavoro, si comprende come tutta la condizione di lavoro corra
il rischio di essere sottoposta all'assoluto arbitrio dell'impresa.
La Fiom con queste linee guida intende confermare la propria totale opposizione
a questa legislazione e l'impegno politico a ottenere che essa venga prima o
poi abrogata. Di fronte alla messa in opera di questa legislazione la Fiom è
impegnata in un'azione di contrasto sindacale, articolato su vari strumenti,
da quelli della contrattazione alle iniziative legali, con lo scopo di rendere
inoperante questa legislazione o perlomeno di rendere impraticabili le sue parti
più lesive dei diritti dei lavoratori.
Iniziative contrattuali più generali
- La rivendicazione dei pre-contratti costituisce uno strumento fondamentale
per porre limiti alla legge. La richiesta di ultrattività del Contratto del
'99, come hanno ben compreso le associazioni degli industriali, pone un freno
a tutte le forme di destrutturazione del mercato del lavoro e tutela l'orario
settimanale di lavoro. Per questo la prima condizione per realizzare i nostri
obiettivi alternativi a quelli definiti dalla legislazione del Governo, consiste
nell'ottenere nelle aziende la ultrattività del Contratto del '99, in particolare
per ciò che riguarda i contratti atipici, gli appalti, l'orario di lavoro.
Ottenere questo in un'azienda di per sé non garantisce dall'utilizzo di alcuni
degli strumenti della Legge 30, ma pone comunque un freno ad essi. In particolare
è indispensabile ottenere nelle aziende una clausola che impegni l'impresa
a concordare con la Rsu ogni applicazione della nuova legislazione.
- La discussione sul mercato del lavoro, nelle imprese è prima di tutto un
confronto sugli organici e sull'organizzazione del lavoro. Occorre definire
procedure precise con le quali le Rsu devono essere preventivamente chiamate
a discutere i programmi di assunzione, le strategie di occupazione, la formazione
professionale e tutte le forme di lavoro precario. Allo stesso modo le Rsu
devono avere il potere di intervento e di verifica preventiva rispetto alla
conferma a tempo indeterminato dei lavoratori precari. Occorre quindi definire
veri e propri protocolli sull'accordo, a livello aziendale, che affidino alle
Rsu il potere di controllo sul mercato del lavoro aziendale. Vanno respinti:
le differenziazioni normative e salariali a danno dei nuovi assunti, il salario
d'ingresso, i doppi regimi normativi.
- Occorre definire una percentuale massima per tutte le attività svolte con
contratti non a tempo indeterminato. Nell'accordo Ilva si è definito il 16%,
partendo però da una situazione molto più elevata che doveva essere regolamentata.
Si può pensare a una percentuale variabile tra il 10 e il 16%, a seconda delle
aziende e della struttura della loro occupazione. L'obiettivo della percentuale
è quello di ridurre l'area dei lavoratori con contratto precario.
- Come ottenuto in molti pre-contratti, bisogna rivendicare un tempo massimo
di durata dei contratti precari, oltre il quale c'è l'assunzione a tempo indeterminato.
Bisogna puntare alla conferma di tutti i contratti di apprendistato e di inserimento,
salvo giustificato motivo per la loro conclusione negativa.
- Occorre un intervento finalizzato allo sviluppo della formazione, che per
gli apprendisti non può essere solo aziendale e che, in ogni caso, deve essere
quantificata.
- Va sviluppata ovunque sia necessario la contrattazione di sito. Tutte le
imprese che concorrono alla stessa sede produttiva debbono essere unificate
sul piano dei diritti e delle tutele.
Linee guida rispetto all'applicazione del Decreto 276
(Legge 30) e del Decreto 368 (contratti a termine)
- La Fiom conferma la sua totale opposizione all'utilizzo degli Enti Bilaterali
per la certificazione e la validazione dei rapporti di lavoro precari. Questo
comporta il rifiuto da parte della Fiom di partecipare ad enti che abbiano
questa funzione. Tale rifiuto non ha solo valore politico, ma comporta anche
la conseguente scelta dell'impugnazione per via di legge di ogni rapporto
di lavoro certificato che sia contestabile.
- La Fiom si oppone all'interpretazione estensiva che la legislazione dà sulle
possibilità di appalto e terziarizzazione. Ferma restando la normativa del
Contratto del '99, occorre ribadire il concetto che possono essere accettate
solo terziarizzazioni di attività che abbiano un'autonomia funzionale preesistente
e che, per quanto riguarda gli appalti, occorre mantenere tutti i principi
di parità di trattamento e di responsabilità dell'azienda appaltante, precedentemente
conquistati.
- Per quanto riguarda i comandi distacchi e i trasferimenti, devono valere
l'obbligo di accordo con la Rsu, il mantenimento dell'assoluta parità delle
condizioni, il riconoscimento delle professionalità.
- Va respinta l'introduzione nelle aziende dello staff leasing, cioè del lavoro
interinale senza scadenza. Questi rapporti di lavoro vanno sostituiti con
assunzioni a tempo indeterminato o anche con assunzioni a termine con lo sbocco
verso il tempo indeterminato.
- Va respinta l'applicazione delle varie forme di lavoro a chiamata. Tali
rapporti di lavoro vanno sostituiti con la contrattazione degli organici,
degli orari, dell'organizzazione del lavoro e delle assunzioni con strumenti
alternativi ad essi.
- Per quanto riguarda i contratti a termine va esclusa ogni quota esente dalle
percentuali definite in azienda. Tutti i contratti a termine, anche quelli
inferiori a 7 mesi, concorrono a formare la percentuale massima aziendale
di lavoro precario. Vanno confermate le casistiche del Contratto del '99 e
va confermato il principio della conferma a tempo indeterminato, dopo un tempo
massimo o a conclusione del secondo contratto.
- Per quanto riguarda il part-time va riaffermato il principio che il lavoratore
non può essere costretto a orari che ne impediscano la possibilità di studio,
del lavoro di cura o di altre attività retribuite, né può essere unilateralmente
modificato dall'azienda l'orario concordato con il lavoratore. Occorre predisporre
un'iniziativa di tutela legale che giunga fino all'obiezione di costituzionalità
rispetto a forme di part-time nelle quali non ci sia più nessuna certezza,
né condivisione, nell'orario del lavoratore. Va riaffermato il principio del
"divieto di invasività" dell'organizzazione del lavoro sulla vita del lavoratore
e quello del diritto del lavoratore all'equa retribuzione.
- Per l'apprendistato va affermato con rigore il principio della formazione
esterna, va verificata la congruenza degli anni di apprendistato con l'effettiva
mansione svolta, va rivendicata la conferma, salvo verifica negativa e giustificato
motivo, dell'apprendista.
- Sui contratti di inserimento, va applicata sostanzialmente la normativa
che precedentemente definiva i contratti di formazione lavoro, che da quei
contratti sono sostituiti. Occorre dunque definire un inquadramento inferiore
solo di un livello, e non di due, a quello di sbocco, vanno definiti e quantificati
i programmi di formazione retribuita, va garantito il controllo delle Rsu
ai fini della conferma.
- Per quanto riguarda il lavoro a progetto e tutte le forme di rapporto di
lavoro non dipendente, occorre definire un quadro di regolamentazione e controllo
che abbia lo scopo da un lato di trasformare tutti i finti rapporti di lavoro
autonomo in lavoro dipendente, dall'altro di garantire a rapporti di lavoro
effettivamente autonomi e legati a specifici obiettivi l'assoluta parità dei
diritti. Bisogna superare la posizione della Federmeccanica e delle imprese
che rifiutano di trattare con le Rsu e con le organizzazioni sindacali rapporti
di lavoro che non siano di lavoro subordinato e dipendente. Tutta l'organizzazione
del lavoro dell'impresa, in tutte le sue forme, deve essere riportata sotto
la contrattazione gestita dalle Rsu.
La Fiom ritiene che la pratica contrattuale diffusa e rigorosa su queste basi
possa cominciare a mettere in discussione gli aspetti più nefasti della Legge
30 e della legislazione sul lavoro. Nello stesso tempo occorre respingere il
condizionamento che si esercita sulla contrattazione da parte delle procedure
previste dalla stessa Legge 30. La legge, infatti, pone la contrattazione sotto
tutela, proclamando che, nel caso di mancato accordo sull'applicazione di uno
degli strumenti, sarà il Governo a intervenire con la sua regolamentazione.
Proprio perché la Fiom considera inaccettabile la legge, questo condizionamento
va respinto. Se ci sono accordi effettivamente in grado di intervenire sulla
legge, essi vanno praticati, altrimenti occorre rischiare anche l'intervento
del Governo, che rappresenterà un'ulteriore delegittimazione della legge.
La Fiom infatti respinge ogni linea di accompagnamento o di accettazione del
fatto compiuto rispetto all'attuale legislazione del lavoro. L'obiettivo di
fondo dell'organizzazione è quello di cancellare tale legislazione e quindi
la contrattazione ha lo scopo di tutelare i lavoratori da essa e di impedirne
sostanzialmente l'applicazione.
Per quanto riguarda l'iniziativa sul piano sindacale, dobbiamo sostenere l'iniziativa
della Fiom e dare massimo risalto alla opposizione dichiarata dalla Cgil, operando
perché queste indicazioni siano generalizzate nella elaborazione e nella pratica
di tutte le altre categorie sindacali della Cgil, nelle quali è purtroppo presente
una assoluta indisponibilità alla lotta contro la Legge 30 ed una disponibilità
mediatoria che, seppur motivata alla riduzione del danno, nella sostanza favorisce
l'accettazione del modello proposto dalla legge e la sua entrata a regime. Troppo
spesso valutazioni di tipo tattico e legate alla ricerca della massima unità
cil modello neocorporativo di Cisl e Uil portano alla accettazione nei testi
contrattuali di preoccupanti aperture sulla legge 30. Dobbiamo quindi agire
per richiamare tutte le categorie sindacali alla massima coerenza con le dichiarazioni
confederali, anche perché la lotta contro la Legge 30 deve assumere le caratteristiche
di lotta generale di tutti i lavoratori, pena il non raggiungimento dell'obiettivo
e l'isolamento della Fiom Cgil.
Terreno di scontro generale è quindi quello della contrattazione nazionale
di categoria e decentrata, ma anche la messa in campo di comportamenti coerenti
con i nostri obiettivi anche nella iniziativa quotidiana con le controparti.
Particolare rilievo può avere in questo caso l'iniziativa delle categorie
del pubblico impiego e della scuola che possono trasformare in comportamenti
e rivendicazioni sindacali parte delle indicazioni che successivamente sviluppiamo
sul piano delle cose che si possono fare sul piano istituizionale.
Ad esempio i delegati della Scuola ed i loro sindacati potrebbero operare
efficacemente per impedire alle scuole ed alle università di aderire alla possibilità
di operare come soggetti di collocamento e certificazione. Discorso analogo
vale per i delegati ed i sindacati del pubblico impiego (oltre che per l'iniziativa
confederale) nei confronti della regione e delle province.
Gli obiettivi, successivamente elencati, di contrasto alla legge ed allo sviluppo
della precarietà (come ad esempio la contrarietà ai processi di esternalizzazione
delle attività e delle prestazioni da parte delle amministrazioni pubbliche,
la battaglia per fare rientrare quanto fino ad ora è stato esternalizzato, ecc)
possono altrettanto diventare obiettivi di battaglia sindacale, oltre che istituzionale.
2 - La piattaforma di contrasto alla Legge 30 sul fronte
istituzionale locale
Il decreto 276/2003 (in attuazione della legge 30) prevede una autorizzazione
nazionale, rilasciata dal Ministero, per le agenzie di somministrazione di mano
d'opera, intermediazione, ricerca e selezione, ricollocazione del personale.
Agenzie per il lavoro (artt.4-5)
Per la loro operatività deve prima essere istituito l'Albo delle Agenzie per
il lavoro (atte alle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca
e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale) attraverso
l'emanazione di uno specifico decreto da parte del Ministero del lavoro, entro
30 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs 276/03, cioè il 23 novembre 2003.
Altri soggetti autorizzati (art.6)
- "Sono autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione le
universita' pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che
hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche
del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attivita' senza
finalita' di lucro"
- "Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione,
... i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di
secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attivita'
senza finalita' di lucro"
- "Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali
di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di
rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza
delle attivita' imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli enti
bilaterali"
- "La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle ... provvedendo contestualmente alla comunicazione
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie
in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.
Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta
giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta"
I soggetti che richiedono l'autorizzazione devono corrispondere ad alcune caratteristiche
finanziare, di dimensione, ecc.
L'albo delle autorizzazioni è composto da cinque sezioni.
- Società dedicate esclusivamente alla somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato in uno solo dei particolari settori individuati dalla legge
- Società si somministrazione in senso generale, disposte alla somministrazione
di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato, ma di natura generica
- Società dedicate alla intermediazione
- Società dedicate alla ricerca e selezione del personale
- Società dedicate alla ricollocazione di personale
Chi si iscrive come società di somministrazione può fare anche tutte le altre
funzioni. Chi si iscrive invece come società di intermediazione può fare solo
le funzioni successive, e così via in una logica che va dalla funzione più complessa
a quella più semplice.
La procedura prevede una prima autorizzazione provvisoria per due anni, cui
seguirà dopo verifica l'autorizzazione definitiva. Il sistema utilizzato è quello
del silenzio/assenso, sia per l'autorizzazione provvisoria che per quella definitiva.
Le società che ottengono l'autorizzazione Ministeriale, e sono impegnate ad
operare in almeno quattro regioni non necessitano di autorizzazione anche da
parte della Regione.
Devono invece chiedere l'autorizzazione Regionale le società che operano solo
in quella regione o sono sprovviste di autorizzazione Ministeriale.
Da ciò si evince come una politica regionale in merito alle autorizzazioni,
in autonomia dalle scelte nazionali, non avrà grandi margini.
Un piccolo margine è dato invece dalla concessione, da parte della regione,
dell'accreditamento ad operare sul suo territorio.
Le procedure di accreditamento delle Agenzie e dei soggetti autorizzati in
ambito regionale (art. 7) ..
- "Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento
degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel
rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti
principi e criteri .......
Se per l'autorizzazione nazionale, la società deve dimostrare di avere i requisiti
necessari (finanziari e dimensionali), questa, per aprire una sede sul territorio
regionale dovrà ottenerne l'accreditamento, ed in ciò rendersi disponibile a
corrispondere ad altri criteri, quali:
- La disponibilità ad operare in coerenza con le scelte che la regione avrà
compiuto riguardo al rapporto tra operatori pubblici e privati (da deliberare
in attuazione del decreto 297/2002 sui servizi all'impiego)
- La disponibilità ad operare nell'ambito del raccordo tra sistema formativo
e servizi all'impiego
- La titolarità di adeguate condizioni economiche e gestionali, indicate come
necessarie per operare sul quel territorio regionale
Vediamo nel dettaglio gli spazi rivendicativi che possono essere perseguiti
a livello istituzionale.
Società di somministrazione:
- Sono agenzie che sostituiscono le vecchie agenzie di lavoro interinale,
ed infatti somministrano lavoro ad aziende utilizzatrici.
- Potranno avere anche la forma della cooperativa di produzione e lavoro,
purchè ne facciano parte almeno 20 soci.
- La fornitura di lavoro potrà essere sia a tempo indeterminato che a termine,
e, come per le vecchie agenzie interinale, il loro intervento dovrà coprire
almeno quattro regioni.
- Le società di somministrazione dovranno versare il 4% dei soldi che riceveranno
dalle imprese clienti ad un fondo a favore della formazione e della garanzia
del reddito dei lavoratori somministrati (indennità di disponibilità per
i periodi di inattività)
- Altri soggetti aggiuntivi che potranno operare sul mercato del lavoro
sono, le Università pubbliche e private, le scuole secondarie di secondo
grado statali e parificate, le Camere di Commercio, i Comuni, le Associazioni
nazionali riconosciute, gli enti bilaterali. Condizione per questi è l'assenza
di fini di lucro. Ma le norme relative a questi soggetti ed al loro reale
campo di competenza sono ancora generiche e piene di lacune.
La logica che sostiene la legge è semplice. Viste le difficoltà dell'incontro
tra domanda ed offerta, vista l'inefficacia degli uffici pubblici, bisogna
favorire la nascita ad ogni strada, in ogni scuola, in ogni dove, di uffici
di collocamento.
Quanto questo contrasti con la realtà è dimostrato dal monitoraggio eseguito
dall'ISFOL e pubblicato nel luglio 2003 in cui si dimostra:
- che la percentuale di persone che hanno trovato lavoro tramite i servizi
pubblici per l'impiego è cresciuta dal 1999 al 2002, dal 4% al 12% del totale
degli assunti
- Che la dotazione informatica delle strutture pubbliche è significativamente
cresciuta, con possibilità di dialogo crescenti col sistema delle imprese
ed ella Pubblica Amministrazione.
- Si va restringendo lo scarto sulle potenzialità del sistema pubblico tra
Nord e Sud.
La legge 30 interviene così in un quadro che è caratterizzato da un triennio
di tendenza al miglioramento ed al potenziamento delle capacità operative
del collocamento pubblico che dobbiamo sostenere secondo queste tre linee
di intervento:
- In fase di accreditamento delle società di somministrazione (la dove si
parla di connessione tra sistema privato e pubblico), e di utilizzo delle
risorse comunitarie, la politica regionale deve e può svolgersi essenzialmente
per un potenziamento degli uffici pubblici del lavoro, in immediata e diretta
priorità rispetto al sistema privato che, per quanto riguarda le società
di somministrazione, può e deve essere limitato alle società che somministrano
mano d'opera in campo specialistico e settoriale.
- La politica regionale e delle province, deve inoltre non riconoscere gli
accreditamenti agli altri soggetti (scuole, università ecc) su cui può intervenire
direttamente, deliberando affinchè questi, per le loro competenze, funzionino
da terminali a potenziamento dell'attività degli uffici pubblici per l'impiego,
e non come soggetti autonomi.
- Lo stesso dicasi per gli enti bilaterali (che coinvolgono direttamente
i sindacati) ai quali occorre non riconoscere l'accreditamento, sostenendo
ciò con la posizione che nessun accreditamento va riconosciuto in caso di
diniego di una sola delle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale
(è il caso della Cgil che ha deciso la sua indisponibilità ad entrare negli
enti bilaterali).
Commissioni di Certificazione:
La legge 30, con l'introduzione di nuove tipologie di impiego e la presumibile
loro proliferazione, con la profondità dei cambiamenti introdotti anche nelle
forme di impiego consolidate (partime, apprendistato), produrrà probabilmente
un allargamento del contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti
di lavoro. Per contrastare questo fenomeno, e con l'obiettivo di ridurre il
contenzioso, la legge introduce lo strumento della certificazione dei rapporti
di lavoro.
Possono essere soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro
- Gli enti bilaterali, a livello territoriale e nazionale, da subito.
- Le direzioni provinciali dell'impiego, dopo che il ministero le avrà abilitate
- Le province
- Le università pubbliche e private, anche se per casi limitati
L'attività di certificazione può riguardare i rapporti di lavoro previsti
dalle legge 30 (in base al decreto 276/2003), nonché quelli di associazione
in partecipazione (art. 2549-2554 del codice civile). Può riguardare inoltre
anche i regolamenti interni delle cooperative e le distinzioni tra somministrazione
ed appalto. Le commissioni di certificazione sono anche abilitate a certificare
le rinunzie e le transazioni che le parti del contratto possono convenire
al momento della costituzione del rapporto.
Un contratto di lavoro, una volta certificato, ha pieno valore giuridico
ed esplica i suoi effetti anche verso terzi (as esempio l'Inps).
Anche se la certificazione è volontaria, pesa su questo il fatto che il lavoratore,
al momento della stipula del contratto è la parte debole tra i contraenti,
ed essendo la certificazione interesse dell'azienda utilizzatrice, se questa
lo chiede ......
A conferma del carattere ideologicamente targato del provvedimento, è bene
sottolineare come con l'istituto della certificazione, si intenda rafforzare
ed allargare l'istituto della conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro.
In sede di certificazione si può approvare ad esempio il contenuto dei regolamenti
di una cooperativa (vedi parte su somministrazione) anche se questi prevedono
una diminuzione dei diritti per i soci lavoratori, mettendo così al riparo
la cooperativa da ogni rischio di impugnazione successiva da parte di un socio
lavoratore. Così come viene posto un freno, a fronte di una assunzione il
cui contratto è stato certificato, al principio costituzionale del diritto
alla giurisdizione, a cui il lavoratore può ricorrere per vedersi tutelati
i suoi diritti quando questi risultino non corrispondenti alle leggi ed ai
contratti vigenti.
Occorre contrastare la cultura della certificazione: sostenendo che la regione
e le province non devono accreditare alcuna commissione a tale compito, se
non gli uffici del lavoro, i quali vanno potenziati ed ai quali va riconosciuto
esplicitamente il potere di imporre nei contratti stipulati la conformità
alle norme di legge e contrattuali, escludendo quindi qualsiasi deroga.
Lo stesso vale per gli enti bilaterali i quali non vanno riconosciuti se
solo una delle principali organizzazioni intendesse non aderirvi (la Cgil
ha già dichiarato la sua indisponibilità).
Apprendistato
L'applicazione delle norme richiede disposizioni specifiche delle Regioni
e della contrattazione collettiva.
Nel frattempo continuano ad operare le norme vigenti.
Occorre sostenere che la regione preveda normative precise che condizionino
fortemente il ricorso all'apprendistato. Lo strumento i mano alla regione
è quello di definire quantità e qualità dell'impegno formativo che le aziende
devono garantire all'apprendista. In particolare:
- per l'apprendistato di inserimento lavorativo, occorre definire le esatte
quantità di formazione teorica in azienda e fuori azienda (non definite
nella legge), direttamente connesse all'impegno lavorativo a cui l'apprendista
è indirizzato.
- L'apprendistato finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo
va assolutamente contrastato e scoraggiato. Per questo va definito che almeno
il 50% del tempo sia destinato alla formazione professionale fuori azienda,
in stretto rapporto alle materie connesse all'impegno lavorativo a cui l'apprendista
è indirizzato ed al completamento delle materie della scuola dell'obbligo.
La Regione, nel definire i piani formativi che i percorsi di apprendistato
devono garantire, può inoltre forzare sul piano delle indicazioni affinché
il ricorso all'apprendistato sia chiaramente finalizzato alla assunzione del
lavoratore una volta terminato il percorso (salvo giustificato motivo)
Portatori di Handicap e più in generale di tutte le
forme di disabilità.
La legislazione precedente imponendo il collocamento obbligatorio intendeva
tutelare il diritto al lavoro per i disabili.
Con il decreto legislativo applicativo della legge. 30/03. il governo ha
normato in materia di disabilità, con eccesso di delega e quindi sospetta
incostituzionalità. Alle imprese con più di 15 dipendenti si consente di evitare
l'assunzione della quota integrale di disabili, cedendone una parte alle cooperative
sociali, in cambio della garanzia di un flusso di lavoro almeno pari alla
quota di disabili che l'azienda è obbligata ad utilizzare. E' l'opposto dell'integrazione,
del riconoscimento che il disabile è un lavoratore con un limite portatore
di un diritto. E' la logica del ghetto.
Dobbiamo invece affermare il principio che il collocamento dei disabili deve
rimanere pubblico ed obbligatorio, tutelato dalle leggi e dalle adeguate strutture
pubbliche.
Sappiamo che senza adeguate tutele, il disabile nel mercato dell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro non esiste.
Per queste ragioni l'impegno che dobbiamo rivendicare è "la non applicazione
della legge 30", impegnando le istituzioni locali (Regioni, Province, comuni)
affinché non la applichino e rispettino per il loro personale le quote di
assunzioni di disabili previste dalle leggi vigenti.
Dobbiamo inoltre rivendicare che siano potenziate le capacità di intervento
degli uffici pubblici per il lavoro, dotando queste di adeguate strutture,
di personale, di competenze specifiche, servizi e strumentazione al fine di
garantire i più efficaci interventi di formazione e inserimento al lavoro
dei disabili.
Gli enti locali e le privatizzazioni.
L'azione di contrasto alla legge 30 ed al modello di società che da essa
deriva richiede, oltre che una piattaforma di medio periodo in merito alle
modalità della sua applicazione, anche la produzione di una discussione più
generale nei confronti della precarietà, delle esternalizzazioni, delle cessioni
di rami di azienda, come soluzioni alla gestione della cosa pubblica.
A questo riguardo, occorre aprire verso le amministrazioni locali (regione,
province, comuni) una pressione rivendicativa che punti alla internalizzazione
dei servizi e delle prestazioni.