Il Genoa Legal Forum (GLF)
RILEVATO
- che la guerra, come tale, e con esclusione della guerra
di difesa, non è consentita né dai principi del diritto internazionale, né
dalla Carta dell'ONU (art. 1 comma 1 e art. 2 comma 4), né dal Trattato
NATO (art. 1), né, infine, dalla Costituzione italiana che, come è noto,
all'art. 11 ripudia espressamente la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali;
- che, in ogni caso, lo stato di guerra deve essere
espressamente deliberato dalle Camere che conferiscono al Governo i poteri
necessari (art. 78 Cost.) e che detto stato di guerra deve essere
dichiarato dal Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.);
- che sono stati accertati ingenti spostamenti di armi e
di materiale bellico, destinati dichiaratamente alla futura guerra
all'Iraq, in base ad un provvedimento del Ministero della Difesa, secondo
quanto comunicato dal Ministro della Difesa nella Commissione Difesa del
Senato, in data 14/02/03,
- che una eventuale guerra contro l'Iraq lederebbe in
modo gravissimo la Costituzione italiana (art. 11 e 78), nonchè la Carta
delle Nazioni Unite (art.2 c. 4) e i principi del diritto internazionale e
costituirebbe un crimine di aggressione provocando la morte di migliaia di
civili innocenti,
- che alcuna copertura giuridica può essere desunta dal
Trattato NATO (art. 5) che fa riferimento alla fattispecie del tutto
differente della legittima difesa,
- che ogni comportamento atto ad agevolare la
preparazione di tale guerra costituisce complicità nel crimine di
aggressione summenzionato,
- che dunque i comportamenti volti ad opporsi all'uso
delle basi e alla circolazione del materiale bellico non integrano
interruzione di pubblico servizio, dato il carattere illegittimo
dell'attività contrastata,
- che costituisce diritto - dovere del cittadino italiano
opporsi alla circolazione del materiale bellico, qualora la circolazione
sia finalizzata a porre in essere comportamenti vietati dalla
Costituzione, dalla Carta dell'ONU, dal Trattato istitutivo della Nato,
- che la comunque la giurisprudenza in passato ha più
volte riconosciuto, in casi assimilabili a quello presente,
l'applicabilità delle esimenti dello stato di necessità (art. 54 c.p),
della legittima difesa (art. 52 c.p.), e soprattutto dell'esercizio di un
diritto (art. 51 c.p.)
Tutto ciò premesso, il GLF
RIBADISCE
- l'illegittimità della guerra all'Iraq;
- l'illegittimità della libera circolazione delle armi
in preparazione di tale guerra Riservandosi di impugnare nelle sedi
competenti ogni provvedimento che sia finalizzato alla realizzazione di
una clamorosa violazione del diritto interno ed internazionale.
Inoltre
AFFERMA
il diritto-dovere di ogni cittadino italiano di
protestare pacificamente contro la predetta, illegittima circolazione, in
base al principio, di diritto naturale, oltre che di diritto positivo, del
ripudio della guerra, previsto dall'art. 11 Cost..