Con la legislazione d'urgenza del governo monti si assiste ad una riduzione complessiva
delle risorse a disposizioni di comuni, province e regioni e ad una centralizzazione delle decisioni
di finanza pubblica.
Gli importi dei tagli e del peggioramento del patto di stabilità dal 2010 al
2012 sono spaventosi e nascondono un disegno di annullamento degli enti pubblici territoriali.
Gli Enti Locali sono trattati da questo governo come dei limoni da spremere, in netta continuità con
le cinque precedenti manovre del governo Berlusconi.
Quest'ultimo con 1) il D.L.78/2010 convertito nella L.122/2010, con 2) la
L.220/2010 (legge di stabilità 2011), con 3) il D.L. n.98/2011 convertito
nella L. n.111/2011, con 4) il D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n.148/2011 e
con 5) la L. n.183/2011 (legge di stabilità 2012) ha stabilito, alla faccia
del federalismo fiscale:
- Il continuo taglio dei trasferimenti agli Enti Locali (con
la L.122/2010 si sono tagliati 1,5 miliardi di euro nel 2011 saliti a 2,5 miliardi dal 2012).
- Un forte peggioramento degli obiettivi del patto di stabilità che di
fatto impediscono agli Enti Locali non solo di prevedere nuovi investimenti ma anche di pagare
quelli già finanziati e contrattualizzati con una forte penalizzazione delle Ditte. Se solo
in Lombardia si togliesse di mezzo questa assurdità del patto Comuni e Province potrebbero
pagare oltre 3 miliardi di euro, un’iniezione eccezionale di liquidità, che guarda
caso toglierebbe lauti guadagni alle banche usuraie che impongono interessi per cessioni di credito
da Ditte verso le quali gli Enti locali sono in forte ritardo (non voluto ma imposto) di
pagamenti. La L.122 mette a carico dei Comuni peggiorando gli obiettivi del patto 4 miliardi
di euro nel triennio 2011/2013; la L.111/2011 determina un ulteriore peggioramento di 1
miliardo di euro dal 2013 e di 2 miliardi dal 2014; la L.148/2011 anticipa il peggioramento
dal 2013 al 2012 e lo peggiora di altri 700 milioni e anticipa il peggioramento
di 2 miliardi dal 2014 al 2013.
- Le manovre Berlusconi impongono a Comuni e Province sacrifici in termini di rinuncia
da investimenti e spesa corrente di 7,7 miliardi di euro in tre anni; gli obiettivi
del patto diventano con queste manovre 7 volte peggiori a quelli inizialmente fissati nel 2010
per il 2011. Un Ente che con la normativa in vigore all'inizio del 2010 aveva nel 2012 un obiettivo
di + 2 milioni di euro, con questa normativa si vede trasformare l'obiettivo in quasi + 7 milioni
di euro!
Dal 2013 il patto verrà applicato anche ai Comuni sotto i 5 mila abitanti,
finora esenti.
- La privatizzazione dei servizi pubblici con l'obbligo di chiusura di società pubbliche
anche efficienti e in utile, con il divieto di affidamenti “”in house” e con
una politica che impone la riduzione della spesa del personale degli Enti Locali (la
spesa del personale va ridotta ogni anno e comunque si può sostituire solo 1 dipendente
su 5 che se ne vanno) e la esternalizzazione dei servizi. A questo si aggiunge il sostanziale azzeramento
dei fondi contro le povertà e per le politiche sociali, che impone ai Comuni l'aumento delle
tariffe e riduce l'accessibilità dei meno abbienti ai servizi;
- La mortificazione della democrazia attraverso una scriteriata e continua riduzione
dei componenti degli organi elettivi, attraverso demagogiche campagne di svuotamento dei Consigli
Comunali e Provinciali, ridotti a “direttori” di poche persone. I Consigli Comunali
si riducono a pochissime persone (nei Comuni fino a 3 mila abitanti scendono da 9 a 6; in quelli
da 3 mila a 5 mila scendono da 12 a 7; da 5 mila a 10 mila da 12 a 10).
- Il tutto in nome di una falsa riduzione dei costi della politica. Il costo di un Consiglio Comunale è infinitesimale
rispetto a quello di un parlamentare o di un consigliere regionale.
IL C.D. “DECRETO SALVA ITALIA” (D.L. n. 201/2011 convertito nella L.214/2011)
non cambia assolutamente registro ma aggrava le misure in tutti i campi. Infatti:
CONTINUA IL TAGLIO DEI TRASFERIMENTI
Il decreto dispone riduzione dei trasferimenti erariali, del Fondo di riequilibrio
e del Fondo perequativo, ridotti, a partire dal 2012, in misura corrispondente al maggior gettito
derivante dalla nuova disciplina dell’ Imposta municipale propria (IMU) la relazione tecnica
cifra tale riduzione stimata in circa - 2 miliardi di euro annui. Allo stesso tempo, si riduce ulteriormente
il Fondo sperimentale di riequilibrio di - 1.450 milioni di euro, sempre a partire dal 2012, precisando
peraltro come la riduzione si applichi in misura proporzionale alla distribuzione territoriale dell’ IMU.
Infine il Fondo è ulteriormente ridotto dal 2013 in misura corrispondente al maggior gettito
derivante dalla maggiorazione al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Sempre in materia di rimodulazioni delle risorse per gli enti locali, da evidenziare infine
come l’aumento dell’addizionale regionale dell’aliquota Irpef elevata dallo 0,90
all’1,23%, comporterà, oltre che un maggior aggravio per i contribuenti, una pari riduzione
della compartecipazione IVA per le Regioni a statuto ordinario ed ora utilizzata al finanziamento
del Servizio sanitario.
Con il decreto n.1/2012 (decreto sulle liberalizzazioni)si elimina la tesoreria mista,
cioè quella normativa che consentiva ai Comuni di tenere una parte dei propri soldi (quelli
derivanti da tributi, servizi, contributi da altri soggetti)presso una banca proprio tesoriere, ma impone
di nuovo a tutti gli Enti Locali la Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia. Così i
Tesorieri dei Comuni dovranno versare tutti i loro fondi alla tesoreria Unica entro aprile e lo Stato
potrà vantarsi di aumentare le proprie disponibilità di ben 8,6 miliardi di euro!
PER IL PATTO DI STABILITA' NESSUNA NOVITA'
C’è solo un generico riferimento alla necessità di una sua ridefinizione.
Promettere non costa niente!!
ACCELERAZIONE DEI PROCESSI DI RIDUZIONE DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA
Ottenuto attraverso la eliminazione con decreto legge (un vero e proprio colpo di Stato) e non con
legge costituzionale di Enti eletti direttamente dai cittadini (le Province) per sostituirli con
Enti di secondo grado eletti da assemblee di altri eletti con un forte pericolo di lottizzazione
tra i maggiori partiti.
Anche in questo caso in nome dei tagli dei costi della politica che non ci saranno (ad esempio la
eliminazione delle Province non porterà economie ma a maggiori costi per il personale che
passando in Regione comporterà oneri aggiuntivi del 15/20%).
Peraltro il decreto Monti abolisce i Consigli Tributari che potevano portare ad
una partecipazione delle associazioni all'attività di lotta all'evasione fiscale.
FORTE ACCELERAZIONE DELLA PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.
Il D.L. n.1/2012 (quello per la liberalizzazione)con singole norme stabilisce:
- Un’ulteriore e forte restrizione della possibilità di affidare servizi pubblici
in house a società completamente pubbliche, attraverso la riduzione della soglia
di affidamenti in house di servizi (da 900 mila euro a 200 mila euro annui)e attraverso il parere
obbligatorio dell’Autorità del garante della concorrenza su ogni affidamento in
house (non è più possibile il silenzio assenso dopo 60 giorni che ha salvato molte
aziende e società pubbliche).
- L’ obbligo per le società pubbliche ad aggregarsi in società più grandi
a livello di ambiti non inferiori al territorio provinciale.
- Le società pubbliche, le aziende speciali e le istituzioni saranno soggette
alle regole del patto di stabilità, ai limiti sulla spesa del personale e
alla normativa sui contratti pubblici.
- Rimangono, pur con termini spostati di 9 mesi (decreto mille proroghe D.L.302/2011) il divieto
di affidare in house altri servizi (scade il 31.12.2012) e l’obbligo di dismissione delle
società pubbliche nei Comuni inferiori a 30 mila abitanti (ora scade
il 30.09.2013).
E’ stata sventato solo in ultimo “il golpe” di non consentire di gestire l’acqua
con azienda speciale e cioè con l’unico soggetto che garantirebbe giuridicamente il
carattere pubblico per sempre.
DECRETO “SALVA ITALIA” O DECRETO “ SALVA BANCHE E ARMI”?
Il decreto Monti è iniquo non solo per quello che non contiene (taglio
alle spese militari; una vera patrimoniale sui grandi patrimoni e ricchezze; cancellazione dei
contributi alle scuole private; vera tassazione dei capitali scudati; tassa sulle transazioni finanziarie;
maggiore progressività fiscale con aumento della tassazione sui redditi più alti)ma
anche per i provvedimenti che dispone.
Facciamo due esempi:
Esempio A.
Innanzitutto pensiamo alla nuova IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (definita IMU)
già prevista dalla normativa sul federalismo fiscale ed anticipata al 2012 (sotto
si elencano la normativa e le questioni contabili collegate con la riduzione dei trasferimenti statali).
La normativa contiene tantissimi elementi di iniquità. Ne possiamo individuare almeno 12:
- Si reintroduce in sostanza, pur con lo stesso presupposto (possesso di immobili) più che
la vecchia ICI sulla prima casa, una vera e propria patrimoniale che però non colpisce
i grandi patrimoni ma l'abitazione principale, considerato che sugli altri immobili era
rimasta l'ICI. Insomma si introduce una piccola patrimoniale e non una vera imposta
patrimoniale che riguarda l'intero patrimonio o le grandi ricchezze.
- L’IMU non ha natura progressiva ma tassa in maniera eguale le classi sociali
pesando di più sulle classi medio – basse.
- Non si prevede nulla per completare la più volte annunciata riforma
del catasto, annunciata da anni e che doveva portare ad un vero aggiornamento delle
rendite catastali.
- Nel frattempo si prevede una rivalutazione automatica delle rendite catastali assurda
ed ingiusta (ad esempio le abitazioni hanno un moltiplicatore di 160, gli immobili sedi
di banche e assicurazioni hanno un moltiplicatore di 80).
- L'IMU non colpisce tutti gli edifici, ma prevede, come l'ICI, l'esenzione degli edifici
di proprietà della Chiesa in cui viene esercitata di fatto una attività di
natura prettamente commerciale.
- Si qualifica, di fatto, come imposta municipale un tributo il cui maggiore gettito va allo Stato.
In sostanza i Comuni diventano gabellieri di una patrimoniale che di fatto riscuote lo
Stato. Infatti al Comune va solo il gettito dell'IMU sull'abitazione principale e
sue pertinenze (garage; cantine...) con un'aliquota base dello 0,4% (con detrazione di euro 200
+ euro 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni) elevabile o riducibile dello 0,2%,
mentre tratterrà nelle proprie casse solo la metà (50%) del gettito dell'IMU sugli altri
immobili, per i quali è prevista un'aliquota dello 0,76% elevabile o riducibile dello
0,3% e sui fabbricati rurali (aliquota base dello 0,2% elevabile o riducibile dello 0,1%).
- Comunque i Comuni non possono tenersi l'eventuale maggiore gettito, rispetto all'attuale dell'ICI,
visto che si prevede un taglio dei trasferimenti pari appunto a questo maggiore gettito. In
sostanza.
- Si toglie ai Comuni il potere di regolamentare sul proprio territorio l'applicazione
di una legge dello Stato. L'unica vera possibilità che gli si lascia è quella
di aumentare o ridurre le aliquote e le detrazioni pur sapendo che comunque allo Stato va assicurato
il gettito pari alle aliquote base stabilite. Non si è sicuri al momento, al momento,
prevedere esenzioni di carattere economico-sociale.
- Si scoraggia, di fatto, fiscalmente sia la locazione degli appartamenti sia l'affitto
di capannoni per usi industriali perché si prevede che l' IMU non sostituisca,
in questi casi, anche l'IRPEF come per tutti gli altri immobili ma solo l'ICI. In sostanza
chi affitta paga più tasse di chi tiene l'alloggio sfitto!
- Il Comune può aumentare la detrazione sulla prima casa fino al suo totale azzeramento,
ma gli è vietato finanziare questa minore entrata (come invece succedeva per l'ICI) aumentando
l'aliquota su quelle sfitte.
- Non viene riprodotta per l’IMU la normativa ICI che equiparava alla prima
casa anche la casa adibita ad ospitare familiari del soggetto passivo.
- Non si prevede nessuna facilitazione a livello di base imponibile (tariffa d’estimo
di minore ammontare)per gli immobili storico-artistici.
Esempio B.
L'altro esempio che facciamo dell'iniquità interna al decreto Monti e degli interessi socio
economici che difende deriva dall'esame comparato di tre articoli:l'art.8, l'art.28 e l'art.30.
Nel primo si stanzia 1 miliardo di euro in 5 anni (200 milioni annui) per sostenere
le banche
Nel secondo si tagliano la compartecipazione IVA che finanzia la sanità pubblica
regionale (con aumento dell'addizionale IRPEF regionale)e i trasferimenti agli Enti
Locali per 1,9 miliardi di euro.
Nel terzo si aumenta di 700 milioni di euro il finanziamento delle missioni militari
a partire da quella dell'Afghanistan.
Insomma anche in questo ci avviciniamo alla Grecia in cui mentre si massacra
lo Stato sociale e si distrugge l'economia reale si finanziano 223 nuovi carri armati e un sottomarino;
si aumenta di 200 milioni di euro il bilancio del Ministero della difesa e si aumentano del 50%
i contributi della Grecia alla Nato.
IMU
Riepiloghiamo le questioni normative e contabili
1. D.L. 78/2010 art. 14 comma 1.
- Comma 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
(omissis) d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012.
2. D.L. 201/2011 e s.m.i. art. 13 (IMU) commi 6 – 7 – 8 – 9 – 9bis
aliquote.
- Comma 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento.
I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino
a 0,3 punti percentuali.
- Comma 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e
per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta
aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
- Comma 8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento.
- Comma 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di
immobili locati.
- Comma 9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per
cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore
a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
3. D.L. 201/2011 e s.m.i. art. 13 (IMU) comma 11 quota riservata allo Stato.
- Comma 11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale
e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata
allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente
articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano
alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione
dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. D.L. 201/2011 e s.m.i. art. 13 (IMU) comma 17 regolazione compensativa Fondo di riequilibrio.
- Comma 17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo
2 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo
13 del medesimo D.Lgs. n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad
aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure
previste dall'articolo 27 della L. 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio
statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito
stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui
al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4
milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
Occorre chiedersi:
1. Che cosa significa ad “aliquota di base” di cui art. 13 comma 17 D.L. 201/2011?
Si considerano solo gli altri fabbricati (D.L. 201/2011 art. 13 comma 6) e non prima casa e fabbricati
agricoli strumentali?
Sembra emergere l’ipotesi (non senza dubbi giuridici visto il tenore letterale del comma 17)
della “disciplina di base” e quindi del confronto Ici – Imu complessivo, compresa
la prima casa e fabbricati agricoli strumentali. Allora “aliquota di base” di cui comma
17 comprenderebbe l’aliquota di base di cui comma 6 e le aliquote ridotte di
cui commi 7 e 8 sempre stesso articolo 13 D.L. 201/2011.
2. Come si confronta Imu con aliquota Ici di base?
L’Ici di base dovrebbe essere Ici 2010 considerando le aliquote (diverse da Comune a Comune)
deliberate dall’ente (con vantaggio per chi aveva deliberato aliquote alte), per quanto riguarda
gli immobili diversi dalla prima casa e l’Ici 2008 per la prima casa, come certificata ai sensi
del D.L. 93/2008 art. 1, poi trasferita dallo Stato ai Comuni in forma di Fondo ordinario dapprima
e poi (2011) di Fondo di riequilibrio. Ai fini del confronto per la decurtazione dal fondo riequilibrio
(leggasi variazione di cui comma 17) non bisogna conteggiare Ici prima casa in quanto già contenuta
nel fondo di riequilibrio. La quota di ex Ici prima casa contenuta nel Fondo di riequilibrio si consolida
e non viene ridotta, Ovvero si attua una sorta di neutralizzazione (si ottiene risultato analogo
confrontando Ici 2010 al netto prima casa con Imu 2012 lordo prima casa). Per i Comuni della regione
Sardegna tale quota di ex Ici prima casa rimane nei fondi attribuiti.
3. Come viene fatta la stima del gettito?
Vero dilemma, si confrontano le banche dati Ministero Economia, Istat, Anci - Ifel.
La certezza del dato si avrà solo a giugno 2012 con la prima tranche di versamenti Imu tramite
F24 (anche se occorre tenere conto dell’evasione e del fatto che alcuni contribuenti verseranno
quota piena e non il 50%). È ipotesi possibile una revisione del Fondo di riequilibrio a settembre
2012.
Aspetti contabili da considerare
- Taglio anno 2012 di cui art. 14 comma 2 D.L. 78/2010 (2.500 milioni, solo Comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti).
- Taglio anno 2012 di cui art. 28 comma 7 D.L. 201/2011 (1.450 milioni, riparto in base a distribuzione
Imu totale).
- Regolazione compensativa (se Imu maggiore Ici à detrazione; se Imu inferiore a ICI à aumento).
- Detrazione compensativa (si ritrova nel maggiore gettito Imu) anno 2012 per Irpef immobili non
locati (1.650 milioni). Tale aspetto non è contenuto nella normativa Imu, ma nella relazione
tecnica e nel richiamato art. 8 D.Lgs. 23/2011: Imu sostituisce Ici, addizionali irpef e Irpef
per i redditi fondiari immobili non locati.
Altre quote da considerare:
- Aggiunta quota di compartecipazione al gettito Iva attribuita (art. 13 commi 18 e 19 D.L. 201/2011).
- Aggiunta quota compensativa della cessazione anno 2012 applicazione addizionale energia elettrica
ai sensi art. 2 comma 6 D.Lgs. 23/2011 (614 milioni).
- Recupero differenza tra certificazione 2010 e ulteriore riduzione 2010 e 2011 Ici ex rurali,
cat. B e cat. E (art. 13 comma 13 ultimo periodo D.L. 201/2011).
- Detrazione Comuni che hanno avuto nel 2011 e avranno nel 2012 rinnovo organo consiliare in base
all’art. 2 comma 183 L. 191/2009.
Ne consegue:
- Gettito Imu previsto = 21.400 milioni di cui 3.400 Imu ad aliquota ridotta e 18.000 Imu ad aliquota
di base
- Quota riservata allo Stato = 9.000 milioni
- Quota in precedenza dello Stato ed ora attribuita ai Comuni (Irpef ordinaria immobili non locati)
= 1.650 milioni
- Ex Ici complessivo = 9.100 circa milioni
- Extragettito = 1627 circa di cui comma 17 art. 13 D.L. 201/2011
IPOTESI DI PERCORSO CALCOLO FONDO RIEQUILIBRIO 2012:
(+) Quota di compartecipazione al gettito Iva attribuita per l’anno 2011.
(+) Quota del fondo sperimentale di riequilibrio attribuita per l’anno 2011.
(+) Detrazione applicata per l’anno 2011 in base art. 14 comma 2 D.L. 78/2011 (1.500 milioni).
(+) Detrazione applicata per l’anno 2011 ai Comuni che hanno avuto rinnovo organo consiliare
in base all’art. 2 comma 183 L. 191/2009.
(-) Detrazione totale da applicare per il 2012 in base all’art. 14 comma 2 D.L. 78/2010 (2.500
milioni).
(-) Detrazione totale da applicare per l’anno 2012 nei confronti dei Comuni per i quali ha
avuto luogo.nel 2011 o avrà luogo nel 2012 il rinnovo dell’organo consiliare, in base
all’art. 2 comma 183 L. 191/2009.
(=) Subtotale lordo.
(+) Quota compensativa della cessazione anno 2012 applicazione addizionale energia elettrica ai sensi
art. 2 comma 6 D.Lgs. 23/2011 (614 milioni).
(-) Taglio anno 2012 in base all’art. 28 comma 7 D.L. 201/2011 (1.450 milioni).
(=) Subtotale netto.
(-) Regolazione compensativa (se Imu maggiore Ici detrazione; se Imu inferiore a ICI aumento).
(-) Detrazione compensativa (si ritrova nel maggiore gettito Imu) anno 2012 per Irpef immobili non
locati (1.650 milioni).
(=) Risorse virtuali 2012.
Abbreviazioni
D.L. = decreto legge;
D.Lgs. = decreto legislativo;
L. = legge;
s.m.i. = successive modificazioni e integrazioni
IMU = Imposta Municipale Unica
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