Art. 1.
1. È istituita la provincia di Monza e Brianza nell'ambito della regione
Lombardia con capoluogo Monza nonché la provincia di Barletta-Andria-Trani
nell'ambito della regione Puglia con capoluogo Barletta.
2. La provincia di Monza e della Brianza, è costituita dai comuni di: Agrate
Brianza, Alcurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana
in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora,
Cambiago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di
Brianza, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio, Giussano,
Lazzate, Lentate sul Severo, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda,
Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Ronco
Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo,
Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.
La provincia di Barletta-Andria-Trani è costituita dai comuni di: Andria,
Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino
Murge, Ruvo di Puglia, San Ferdinando, Spinazzola, Trani, Trinitapoli.
Art. 2.
1. La provincia di Milano e le province di Bari e Foggia, entro il termine
di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e
deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle
conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni di giunta,
in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alle nuove
province.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario
nominato del Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento
connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli
organi elettivi.
3. Le prime elezioni per il consiglio provinciale della Brianza e della
provincia di Barletta-Andria-Trani hanno luogo entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo del
medesimo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con il rinnovo dei
consigli provinciali del restante territorio dello Stato.
4. Fino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti
necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati
dal commissario di cui al comma 2.
Art. 3.
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza e della provincia di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'articolo 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962.
Art. 4.
1. I Ministri competenti, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano i provvedimenti necessari alla istituzione, nella nuova provincia di Monza e della Brianza e della provincia di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato.
2. I Ministri di cui al comma 1 sono autorizzati a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale.
3. Il Ministero dei lavori pubblici delega la regione Lombardia e la regione
Puglia a provvedere al reperimento e all'adattamento degli edifici necessari
per il funzionamento degli uffici statali, ferma restando la relativa spesa a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 5.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presenta legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Milano e delle province di Bari e Foggia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Monza e della Brianza e della provincia di Barletta-Andria-Trani.
Art. 5-bis.
(Istituzioni di nuove province).
1. Sono altresì istituite le province di Avezzano, Barletta,
Castrovillari, Fermo e Sulmona, per le quali sono state intraprese le
iniziative dei Comuni ed è stato dato il parere favorevole delle Regioni nei
termini indicati dal 2o comma dell'articolo 63 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni,
sentiti i comuni interessati, propongono le delimitazioni delle circoscrizioni
provinciali. Il Governo, entro i 3 mesi successivi, è delegato ad emanare i
decreti per le delimitazioni territoriali delle circoscrizioni provinciali di
cui al 1o comma e per tutti gli atti conseguenti l'istruzione delle
nuove province.
3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, determinato in lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante utilizzo del fondo
globale tab. A del Ministero dell'interno.
4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 viene iscritta nell'apposita
tabella con la quale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d)
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988,
n. 362, vengono riqualificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni
aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente articolo,
dovrà risultare coperto.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo e quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.