Petizione alla Regione Lombardia

Contro il pagamento delle rette delle RSA da parte dei parenti degli anziani non autosufficienti

Raccolta firme

Al Presidente della Regione Lombardia e ai Sindaci dei Comuni lombardi chiediamo che le famiglie con parenti disabili gravi o con anziani malati ultrasessantacinquenni non autosufficienti ricoverati presso Rsa (Residenze Sanitarie Assistenziali), case di riposo, comunità alloggio, istituti, centri diurni non siano più colpite economicamente, ma al contrario possano esercitare i loro diritti.

Firmiamo perché gli enti pubblici (Regione, Comuni e ASL) applichino correttamente i Decreti Legislativi 109/98 e 130/2000, che non prevedono la partecipazione al costo delle rette o di qualsiasi altro contributo da parte di famigliari di persone assistite.

Secondo questi decreti il pagamento di quote delle rette da parte dei parenti dei malati è illegittimo, nel senso che i Comuni e le RSA accreditate non hanno il diritto di imporlo o di far firmare impegnative a questo riguardo, in base a quanto stabilisce il decreto legislativo 130/2000 art. 2 comma 6. La legge prevede infatti che sia esclusivamente, se del caso, il singolo assistito a versare eventuali contributi.

PETIZIONE

ALLE AUTORITA’ REGIONALI E LOCALI

I sottoscritti firmatari chiedono al presidente della Regione Lombardia, ai Sindaci e ai Direttori Generali delle Asl della stessa Regione Lombardia la sollecita approvazione dei provvedimenti e la realizzazione delle altre iniziative occorrenti, per applicare le vigenti leggi nazionali che non consentono ai Comuni singoli e associati e alle Asl che svolgono attività assistenziali, di pretendere contributi economici:

  1. da tutti i parenti non conviventi (art. 2 del testo unificato dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000);
  2. dai congiunti, anche se conviventi, di ultrasessantacinquenni non autosufficienti e di soggetti con handicap grave (comma 2 ter dell'art. 3 del testo di cui sopra).

L’art.32 della Costituzione Italiana recita:” la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”

A partire dalla legge di riforma sanitaria del 1978 (L.833 ) fino alla legge finanziaria 2003 (art.54) che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza , è mantenuto il concetto della tutela della salute a carico del Servizio Sanitario Nazionale per tutti i cittadini , senza limiti di durata della malattie , compresi gli anziani malati cronici non autosufficienti. Sono inoltre compresi gli interventi di riabilitazione e di lungodegenza.

Un anziano malato non autosufficiente, anche se inguaribile, ha sempre il diritto di essere curato dai servizi sanitari.

L’ospedale, invece, è considerato erroneamente, esclusivo per le malattie acute e dimette precocemente il paziente malato cronico, ancora bisognoso di cura: anche gli istituti di lungodegenza riabilitativa tendono a dimettere il paziente anziano dopo un primo breve periodo , perché “il paziente non migliora o non collabora”.

Dato che il Servizio Sanitario Nazionale non ha creato strutture sanitarie residenziali adeguate, i malati o le loro famiglie sono obbligati a rivolgersi alle case di riposo o alle Residenze Sanitarie Assistenziali, in cui molta parte della cura va a finire nelle rette , che salgono vertiginosamente senza nessun criterio uguale per tutte.

A QUESTO PUNTO, MOLTISSIME FAMIGLIE CORRONO IL RISCHIO DI IMPOVERIRSI, SE UN LORO CONGIUNTO ANCHE NON CONVIVENTE È COLPITO DA HANDICAP GRAVE, DA MALATTIA INVALIDANTE O DA NON AUTOSUFFICIENZA.

Ricordiamo che nel documento "Legge quadro per larealizzazione del sistema integratodi interventi e servizi sociali" predisposto e diffuso nell'ottobre 2000 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministero per la Solidarietà sociale, viene segnalato che «nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese sostenute per la "cura" di un componente affetto da una malattia cronica.

La condizione di povertà delle famiglie è causata in larga misura dalla richiesta di contributi economici avanzata illegittimamente dagli enti pubblici, in particolare dai Comuni, ai parenti dei soggetti con handicap intellettivo grave e degli ultrasessantacinquenni colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza o dalla malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza senile.

La richiesta è illegittima in quanto è esplicitamente vietata dal 6° comma del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000.

Gli enti pubblici (comuni, asl, ecc.) non possono in nessun caso e per nessun motivo sostituirsi alla persona interessata per richiedere ai parenti tenuti agli alimenti aiuti economici, sia per le rette di ricovero, che per le prestazioni domiciliari e gli assegni di cura.

Infatti, gli alimenti possono essere richiesti esclusivamente dalla persona in stato di bisogno (o dal suo tutore, se dichiarata interdetta) e da nessun altro individuo o ente, in base all’art. 438 del codice civile.

Chiediamo, non solo in base alle leggi vigenti, ma anche per motivi etico-sociali, che le autorità preposte della Lombardia rispettino le norme varate dal Parlamento.

Cognome e nome

Via

Città

Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALLEGATO

  1. L'art. 25 della legge di riforma dell'assistenza n. 328/2000 stabilisce che «ai fini dell'accesso ai servizi (di assistenza) disciplinato dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130»;
  2. il primo comma dell'art. 2 del testo unificato dei sopra citati decreti legislativi prevede quanto segue: «La valutazione della situazione economica del richiedente (la prestazione socio-assistenziale) è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza». Il secondo comma dello stesso art. 2 è così redatto: «Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare». Ne deriva che (si veda anche il punto seguente) nessun contributo può essere richiesto ai parenti non conviventi dell'assistito;
  3. il 6° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000 sancisce quanto segue: «Le disposizioni del presente decreto non modificano1a disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 438 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente le prestazioni agevolate»;
  4. il comma 2 ter dell'art. 3 dei sopra citati decreti legislativi prevede quanto segue: «Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambito residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»;
  5. non è vero, come sostengono molti Comuni e Asl, che i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 non sono in vigore. Infatti, la mancata emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del decreto amministrativo diretto a «favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza», di cui al comma 2 ter dell'art. 3 del testo unificato dei sopra menzionati decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, non può bloccare o sospendere l'applicazione delle norme sui contributi economici per i seguenti motivi:
    • i decreti amministrativi non possono modificare in nulla e per nulla le disposizioni aventi valore di legge, come lo sono i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000;
    • ildecreto amministrativo di cui sopra non è più necessario in quanto la legge 328/2000 indica in modo dettagliato le misure dirette a «favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza»;
    • se la mancata emanazione di un decreto amministrativo potesse bloccare o sospendere una legge, significherebbe che il Presidente del Consiglio dei Ministri può limitare i poteri del Parlamento compiendo una semplice omissione.
Senza Limiti
Milano, 25 aprile 2004
Senza Limiti, via dei Carracci, 2 - Milano