Al Presidente della Regione Lombardia e ai Sindaci dei Comuni lombardi chiediamo che le famiglie con parenti disabili gravi o con anziani malati ultrasessantacinquenni non autosufficienti ricoverati presso Rsa (Residenze Sanitarie Assistenziali), case di riposo, comunità alloggio, istituti, centri diurni non siano più colpite economicamente, ma al contrario possano esercitare i loro diritti.
Firmiamo perché gli enti pubblici (Regione, Comuni e ASL) applichino correttamente i Decreti Legislativi 109/98 e 130/2000, che non prevedono la partecipazione al costo delle rette o di qualsiasi altro contributo da parte di famigliari di persone assistite.
Secondo questi decreti il pagamento di quote delle rette da parte dei parenti dei malati è illegittimo, nel senso che i Comuni e le RSA accreditate non hanno il diritto di imporlo o di far firmare impegnative a questo riguardo, in base a quanto stabilisce il decreto legislativo 130/2000 art. 2 comma 6. La legge prevede infatti che sia esclusivamente, se del caso, il singolo assistito a versare eventuali contributi.
I sottoscritti firmatari chiedono al presidente della Regione Lombardia, ai Sindaci e ai Direttori Generali delle Asl della stessa Regione Lombardia la sollecita approvazione dei provvedimenti e la realizzazione delle altre iniziative occorrenti, per applicare le vigenti leggi nazionali che non consentono ai Comuni singoli e associati e alle Asl che svolgono attività assistenziali, di pretendere contributi economici:
L’art.32 della Costituzione Italiana recita:” la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”
A partire dalla legge di riforma sanitaria del 1978 (L.833 ) fino alla legge finanziaria 2003 (art.54) che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza , è mantenuto il concetto della tutela della salute a carico del Servizio Sanitario Nazionale per tutti i cittadini , senza limiti di durata della malattie , compresi gli anziani malati cronici non autosufficienti. Sono inoltre compresi gli interventi di riabilitazione e di lungodegenza.
Un anziano malato non autosufficiente, anche se inguaribile, ha sempre il diritto di essere curato dai servizi sanitari.
L’ospedale, invece, è considerato erroneamente, esclusivo per le malattie acute e dimette precocemente il paziente malato cronico, ancora bisognoso di cura: anche gli istituti di lungodegenza riabilitativa tendono a dimettere il paziente anziano dopo un primo breve periodo , perché “il paziente non migliora o non collabora”.
Dato che il Servizio Sanitario Nazionale non ha creato strutture sanitarie residenziali adeguate, i malati o le loro famiglie sono obbligati a rivolgersi alle case di riposo o alle Residenze Sanitarie Assistenziali, in cui molta parte della cura va a finire nelle rette , che salgono vertiginosamente senza nessun criterio uguale per tutte.
A QUESTO PUNTO, MOLTISSIME FAMIGLIE CORRONO IL RISCHIO DI IMPOVERIRSI, SE UN LORO CONGIUNTO ANCHE NON CONVIVENTE È COLPITO DA HANDICAP GRAVE, DA MALATTIA INVALIDANTE O DA NON AUTOSUFFICIENZA.
Ricordiamo che nel documento "Legge quadro per larealizzazione del sistema integratodi interventi e servizi sociali" predisposto e diffuso nell'ottobre 2000 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministero per la Solidarietà sociale, viene segnalato che «nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese sostenute per la "cura" di un componente affetto da una malattia cronica.
La condizione di povertà delle famiglie è causata in larga misura dalla richiesta di contributi economici avanzata illegittimamente dagli enti pubblici, in particolare dai Comuni, ai parenti dei soggetti con handicap intellettivo grave e degli ultrasessantacinquenni colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza o dalla malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza senile.
La richiesta è illegittima in quanto è esplicitamente vietata dal 6° comma del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000.
Gli enti pubblici (comuni, asl, ecc.) non possono in nessun caso e per nessun motivo sostituirsi alla persona interessata per richiedere ai parenti tenuti agli alimenti aiuti economici, sia per le rette di ricovero, che per le prestazioni domiciliari e gli assegni di cura.
Infatti, gli alimenti possono essere richiesti esclusivamente dalla persona in stato di bisogno (o dal suo tutore, se dichiarata interdetta) e da nessun altro individuo o ente, in base all’art. 438 del codice civile.
Chiediamo, non solo in base alle leggi vigenti, ma anche per motivi etico-sociali, che le autorità preposte della Lombardia rispettino le norme varate dal Parlamento.
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