Proseguono le iniziative della Giunta Regionale in merito
all'inquinamento elettromagnetico generato dalle antenne... purtroppo si va
di male in peggio: alla pessima legge regionale n° 11 dell'11 maggio 2001 (che
noi abbiamo cercato di migliorare proponendo una serie di emendamenti, alcuni
dei quali recepiti) segue ora una Delibera di Giunta regionale (DGR n°6424 del
12 ottobre 2001) per definire i criteri sulla base dei quali i Comuni dovranno
individuare le aree dove consentire l'installazione delle antenne.
Però si tratta di criteri fasulli che non pongono vincoli e limiti e che permettono
ai gestori di collocare antenne ovunque!
Fortunatamente la delibera non è esecutiva: deve essere sottoposta al parere
della III commissione consiliare regionale.
In quella sede noi daremo battaglia e ci muoveremo per rendere illegittima la
nuova delibera e per ridare ai Comuni il potere di decidere dove e come collocare
gli impianti.
Nel frattempo chiediamo a tutti di continuare a collaborare:
- Suggeriamo agli amministratori locali di votare l'ordine del giorno allegato
alla presente e di spedirlo al Presidente della III Commissione Consiliare,
Dott. Buscemi (fax 02-67482517 oppure via Fabio Filzi n°29 - 20124 Milano);
-
chiediamo anche agli amministratori di insistere sulla necessità di approvare
il Regolamento comunale qualora non fosse ancora stato fatto; in alternativa
al Regolamento è possibile intervenire con una variante al Piano Regolatore
Generale, attraverso l'inserimento di una nuova Norma Tecnica per la localizzazione
delle antenne (tecnicamente dette Stazioni Radio Base = SRB).
Nella nuova Norma Tecnica bisogna: - precisare in quali zone del PRG localizzare
gli impianti (zone territoriali omogenee D industriali o E agricole) escludendo
le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi;
- fissare le
distanze dalle abitazioni e dalle zone di particolare tutela (meglio dire "da
tutti gli edifici in cui le persone soggiornano per oltre 4 ore");
- prevedere
l'obbligo della CONCESSIONE EDILIZIA (infatti le antenne sono considerate "impianti
di tecnologia industriale" NON posti al servizio degli edifici su cui a volte
vengono installati ma impianti che devono garantire il servizio alla generalità
degli utenti, inoltre l'obbligo della concessione edilizia è previsto sia dal
Testo Unico per l'edilizia, sia dalle linee guida ministeriali per l'applicazione
del DM 381/98 che all'art. 5 dice che per l'installazione o la modifica degli
impianti non può essere seguita la procedura di dichiarazione di inizio attività);
- prevedere la Valutazione d'Impatto Ambientale regionale (così come previsto
dall'a Legge n° 189 del 1 luglio 1997 che all'art. 2 bis recita: "l'installazione
di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di VIA) come
atto preliminare ad ogni altra autorizzazione.
- Chiediamo alle associazioni
ed ai comitati di protestare pubblicamente contro la DGR 6424, di inviare lettere
e fax di protesta alla Giunta Regionale (Al Presidente Formigoni via F.Filzi
22 - 20124 Milano) e al Consiglio Regionale (Ai Consiglieri della 3 Commissione
via F. Filzi 29 - 20124 Milano oppure al fax 02-67482517). Con una protesta
corale ed allargata forse si potrà cambiare qualcosa...
OSSERVAZIONI CRITICHE ALLA DGR n°6424 del 12 ottobre 2001
Vediamo un po' più nel dettaglio cosa prevede la delibera.
Anzitutto la filosofia di fondo può essere così riassunta: NESSUN VINCOLO PER
I GESTORI NESSUNA TUTELA PER I CITTADINI
La Giunta Regionale con Delibera n° 6424 del 12 ottobre 2001 ha approvato la
"Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita
l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione"
in attuazione dell'art. 4 comma 2 della legge regionale n° 11 dell'11 maggio
2001 sull'elettrosmog generato dalle antenne.
Si tratta di due paginette di regole che demoliscono ogni possibilità di tutela
della popolazione dai campi elettromagnetici emessi dalle antenne, contraddicendo
anche quei pochi divieti che la stessa legge regionale prevede.
Infatti, grazie ad alcuni emendamenti di Rifondazione Comunista, l'art. 4 comma
8 della legge regionale vieta l'installazione di antenne "in corrispondenza
di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali,
ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari,
e relative pertinenze che ospitano soggetti minorenni".
Invece, la delibera appena approvata dalla Giunta stabilisce che "nelle aree
di particolare tutela (asili, scuole, ospedali, case di cura e di riposo) è
consentita l'installazione delle antenne, ad eccezione di quelle con potenza
superiore ai 300 Watt".
Questo significa che le antenne per la telefonia cellulare possono essere localizzate
ovunque, perfino in alcuni di quei luoghi vietati dalla legge regionale, poiché
hanno potenze inferiori ai 300 Watt!.
La delibera inoltre specifica testualmente
che "gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore
storico-artistico"!!! Risultato?
I gestori possono collocare le antenne della telefonia cellulare dove vogliono!!!
C'era da aspettarselo!
-
Formigoni ha definitivamente affossato il principio di cautela
previsto dalla legge quadro nazionale, a discapito della tutela della salute
dai rischi dovuti ai campi elettromagnetici.
- Formigoni ha regalato il territorio
della Lombardia ai gestori della telefonia mobile perché la delibera impedisce
di avvalersi dei vincoli urbanistici, storici, artistici per regolamentare le
installazione delle antenne.
- Formigoni ha dato un altro esempio del suo concetto
di decentramento che tanto va declamando: le amministrazioni comunali saranno
obbligate dalla Regione ad autorizzare tutte le richieste di installazione dei
gestori, ma essendo gli stessi comuni a dover compiere materialmente l'atto,
su di essi ricadranno le tensioni ed i timori dei cittadini.