Ritorna il pericolo antenne in Lombardia. La Giunta regionale, infatti, con
una delibera dell'11 dicembre, ribadisce la possibilità di installazione di
antenne per la telefonia mobile anche nelle aree di particolare tutela
(asili, scuole, case di cura e di riposo, ospedali, oratori, parchi gioco,
carceri). Le zone residenziali non sono nemmeno mai state prese in
considerazione come aree da tutelare...
Con questo atto la Giunta lombarda si assume una grave responsabilità in
relazione alla salute dei cittadini.
La Regione Lombardia, dopo la legge regionale n° 11 dell'11 maggio 2001
"Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici
indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la
radio-televisione" ha emanato una serie di circolari e di delibere rivolte
agli enti locali per definire la "corretta" applicazione della legge.
Sembra proprio che il principale obiettivo che si è prefissata la Regione
Lombardia sia stato quello di garantire la libertà ai gestori della
telefonia mobile di poter installare impianti ovunque e senza intoppi,
anziché quello di tutelare la salute dei cittadini dall'esposizione ai campi
elettromagnetici. Infatti, a fronte di tutti gli atti normativi prodotti
dalla maggioranza regionale, il risultato finale è che le antenne della
telefonia mobile possono essere localizzate quasi ovunque!
Riassumiamo di seguito gli eventi normativi principali della vicenda
elettrosmog sottolineando gli aspetti non condivisibili per chi, come noi,
si batte per un utilizzo corretto delle tecnologie senza rischi per la
salute.
Nel presente documento non si fa mai riferimento agli elettrodotti poiché la
Regione Lombardia finora non ha mai voluto occuparsene, nonostante le nostre
richieste formali (abbiamo anche depositato un progetto di legge in merito).
LEGGE REGIONALE n° 11 dell'11 maggio 2001 "Norme sulla protezione ambientale
dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le
telecomunicazioni e per la radio-televisione"
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la legge regionale
sull'inquinamento elettromagnetico generato dalle antenne della telefonia
cellulare, delle radio e delle televisioni, con il voto favorevole del Polo
e della Lega Nord, l'astensione di DS e PPI, il voto contrario di Verdi e
Rifondazione Comunista.
Il nostro voto contrario è motivato dalle osservazioni seguenti:
* la nuova legge regionale depotenzia ulteriormente i minimi passi
avanti che l'approvazione della legge quadro nazionale sull'elettrosmog (L.
n°36/2001) avrebbe potuto apportare. La legge della Lombardia infatti
interpreta in maniera del tutto opinabile il principio di cautela e di
prevenzione, di minimizzazione della popolazione, cercando anche di limitare
le competenze che gli amministratori locali possono adottare in questa
direzione.
Da maggio ad oggi la legge regionale si è rivelata del tutto
inefficace ed incapace di risolvere le vertenze locali, ha creato malumori
tra gli amministratori locali, ha deluso le aspettative dei cittadini.
* La localizzazione delle antenne.
In base alla nuova legge regionale (art. 4 comma 7) "... gli
impianti radio-base per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori
d'antenne non superiore ai 300 watt non richiedono una specifica
regolamentazione urbanistica...".
Poiché tutte le antenne della telefonia
mobile hanno potenze nettamente inferiori ai 300 watt, questo significa che
esse potranno essere localizzate ovunque. In pratica si tenta di
delegittimare i Comuni rispetto alla possibilità di intervenire per
scegliere i siti più idonei in cui permettere le installazioni delle
stazioni radio base.
Esistono solo insignificanti divieti individuati all'art. 4 comma 8.
Solamente grazie ad un nostro emendamento all'art. 4 comma 8 è stata vietata
l'installazione delle antenne non solo in corrispondenza di asili,
orfanotrofi, case di riposo, ma anche nei pressi di ospedali, oratori,
carceri, parchi gioco e nelle scuole (per le quali la maggioranza aveva
previsto una tutela degli scolari solo fino a 12 anni - cioè solo le scuole
elementari - mentre noi siamo riusciti ad allargare il divieto a tutte le
scuole che ospitano soggetti minorenni).
Purtroppo non è passato un altro
nostro emendamento per vietare l'installazione delle antenne nelle zone
residenziali e nei luoghi di lavoro, prevedendo la possibilità di
individuare delle fasce di rispetto di 150 metri.
Questo significa che
"forse" potrebbe essere tutelato un bambino per poche ore a scuola, ma poi,
per tutto il tempo trascorso a casa non ci sono certezze perché non è stata
vietata l'installazione delle antenne nelle zone residenziali!
"Forse" ed il
condizionale sono un obbligo... Infatti al comma 8 si dice che è
vietata l'installazione in corrispondenza di asili, scuole ecc.
La Giunta
Regionale ha poi spiegato con la CIRCOLARE n°58/2001 della Direzione
regionale Qualità dell'Ambiente che "la prescrizione (in corrispondenza di)
è da ritenersi soddisfatta quando gli impianti sono installati in punti che
non ricadono in pianta dentro il perimetro degli edifici e delle loro
pertinenze".
Questo significa che non si può installare un'antenna sopra il tetto
o dentro al cortile di una scuola ma di fianco, a ridosso, sì!
* L'altro aspetto fortemente negativo di questa legge è la
prevaricazione delle competenze dei Comuni, in contraddizione con quanto
previsto dalla Legge Nazionale all'art 8 comma 6 laddove riconosce agli
stessi la possibilità di "adottare un Regolamento per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".
L'obiettivo
della Regione è quello di svuotare dall'alto questa possibilità relegando i
Comuni a meri esecutori di scelte regionali molto opinabili e poco
cautelative. Questo tentativo emerge in numerosi commi della legge 11/2001.
Tutto questo a dispetto della devolution di cui la maggioranza di Formigoni
si vanta tanto!
* Procedure autorizzative.
E' stato introdotto un doppio binario per la richiesta di
installazione che i gestori devono presentare al Comune (art. 2 comma 4 e
5).
Per gli impianti sotto i 7 Watt di potenza il gestore dovrà
semplicemente comunicare al Comune l'intenzione di installare l'antenna
(art.6) senza bisogno di chiedere parere preventivo dell'ARPA e senza
Concessione edilizia!!!
Per le antenne sopra i 7 Watt sarà necessario chiedere
l'autorizzazione al Comune (art. 7) la quale implica concessione edilizia
(art.7 comma 2 lettera e) e parere dell'ARPA (art.7. comma 1).
Guarda caso tutti i gestori stanno già predisponendo un sistema di
telefonia con impianti tarati sui 7 Watt... e quindi per le nuove antenne
della telefonia basterà una semplice comunicazione.
* La concreta impossibilità da parte degli enti deputati al controllo
di eseguire significative verifiche delle emissioni di campo
elettromagnetico.
In base alla legge l'Arpa deve esprimere un parere
preventivo rispetto al progetto di installazione dei gestori. La legge
inoltre stabilisce che "... il titolare dell'impianto si assume gli oneri
relativi all'attività istruttoria..." (art.7. comma 3).
Ciò significa che
l'ARPA viene giustamente pagata per il lavoro svolto.
Peccato che il
Presidente dell'ARPA della Lombardia nel corso di una audizione svolta
presso la Commissione consiliare ambiente abbia dichiarato che l'ARPA
esternalizzerà una serie di servizi a società private, e il rilevamento
dell'elettrosmog sarà quindi eseguito in futuro da privati (...magari da
società collegate a quelle della stessa telefonia!).
Il 12 ottobre 2001 la Giunta ha emanato la delibera DGR n°6424 ai sensi
dell'art. 4 comma 2 della lr 11/2001 "Definizione dei criteri per
l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli
impianti...".
Si tratta di criteri fasulli che non pongono vincoli e limiti,
che demoliscono ogni possibilità di tutela della popolazione dai campi
elettromagnetici emessi dalle antenne, che espropriano i Comuni di
competenze urbanistiche e che permettono ai gestori di collocare antenne
ovunque!
La DGR 6424 impone ai Comuni la divisione del territorio in 3 zone: Area 1
(il centro abitato senza soluzione di continuità, senza spazi vuoti), Area 2
(le case sparse, le zone industriali, le frazioni e i quartieri periferici,
tutto il resto del territorio non urbanizzato) e Aree di particolare tutela
(quelle comprese nella fascia di rispetto di 100 metri attorno a scuole,
asili e case di cura e di riposo).
Ma poi specifica che la localizzazione
delle antenne sotto i 300 Watt (e quindi la totalità delle stazioni radio
base per la telefonia cellulare) è consentita in tutte e tre le categorie di
aree.
Inoltre la DGR appare meno restrittiva della legge regionale, per non dire
contraddittoria.
Infatti, mentre la legge regionale (art. 4 comma 8) vieta l'installazione di
antenne "in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di
accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi,
orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze che ospitano
soggetti minorenni", la DGR 6424 riduce la tipologia di edifici da tutelare
solamente a asili, scuole, ospedali, case di cura e di riposo.
Questo significa che le antenne per la telefonia cellulare possono essere
localizzate ovunque, perfino in alcuni di quei luoghi vietati dalla legge
regionale.
La delibera inoltre specifica testualmente che "gli impianti possono essere
collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico"!!!
I Partiti della maggioranza, promotori di questi pessimi provvedimenti
normativi, hanno regalato il territorio della Lombardia ai gestori della
telefonia mobile perché la delibera impedisce di avvalersi dei vincoli
urbanistici, storici, artistici per regolamentare le installazione delle
antenne.
Ecco un'altra pessima dimostrazione della falsità di chi tanto
declama il concetto di decentramento quando poi nel concreto applica delle
limitazioni alla autonomia degli enti locali e restringe gli spazi di
democrazia e di scelte condivise con la popolazione.
Abbiamo tentato di modificare la delibera in sede di commissione consiliare.
Siamo riusciti a far inserire il divieto di installazione delle antenne in
una fascia di 75 metri attorno a tutti gli edifici elencati nell'art. 4
comma 8 della lr 11/2001, benché la nostra richiesta prevedesse 150 metri di
rispetto.
Ci è sembrato sempre molto grave che non abbiano accettato tali
distanze anche per le abitazioni.
Purtroppo, quando la delibera è tornata in Giunta per l'approvazione finale
e definitiva, sono stati cancellati tutti gli emendamenti apportati e la
maggioranza regionale in data 11 dicembre 2001 con DGR n° 7351 ha riproposto
il testo originario (quello contenuto nella DGR 6424) con gli stessi
identici criteri di localizzazione delle antenne.
Con la legge regionale 11/2001 e le DGR successive la Regione tenta di
obbligare le amministrazioni comunali ad autorizzare tutte le richieste di
installazione dei gestori, ma essendo gli stessi comuni a dover compiere
materialmente l'atto, su di essi ricadranno le tensioni ed i timori dei
cittadini.
Un modo "facile" per tutelare la popolazione dall'inquinamento
elettromagnetico è l'utilizzo degli strumenti urbanistici al fine di
allontanare la sorgente di campi magnetici dai luoghi in cui i cittadini
soggiornano.
Gli amministratori che non hanno ancora approvato il Regolamento comunale
dovrebbero farlo al più presto.
Quelli che lo hanno già adottato dovrebbero
chiedere ai gestori di adeguarsi e di limitare le installazioni alle zone
espressamente individuate dal Comune.
Riteniamo che in caso di ricorso dei
Gestori contro il Regolamento del Comune ci siano buone possibilità di
vittoria dell'Amministrazione Comunale, così come dimostrano recenti
sentenze del TAR Lombardia emesse quando la lr 11/2001 era già vigente.
Infatti, le competenze dei Comuni sulla localizzazione e l'installazione
degli impianti e la facoltà di poterla regolamentare sono più volte ribadite
dal quadro legislativo statale sia in materia di emissione di campi
elettromagnetici (L. 36/2001 e DM 381/98), sia di normativa generale sulla
pubblica amministrazione (D.Lgs 267/2000), che attraverso una copiosa
giurisprudenza di supporto (si citano solo TAR Lombardia sez. I n° 4015 e
4016 del 25-05-2001; TAR Lombardia MI sez. I n° 3765 del 21-11-2000; TAR
Veneto - sez II ord n°1010 del 14-06-2000; TAR Veneto sez. III sent. N° 1120
del 24-05-2000; TAR Puglia BA, sez. II ord n°1287 del 09-11-2000; TAR Emilia
Romagna PR sent. N° 226 del 20-042001).
In alternativa al Regolamento è possibile intervenire con una variante al
Piano Regolatore Generale, attraverso l'inserimento di una nuova Norma
Tecnica per la localizzazione delle antenne (tecnicamente dette Stazioni
Radio Base = SRB).
Nella nuova Norma Tecnica bisogna: