Proposta di legge del PRC - Lombardia
RIORDINO DEGLI INTERVENTI SANITARI A FAVORE DEGLI ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI
E DI TUTTE LE PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE AD ALTO RISCHIO INVALIDANTE
Art. 1
(Finalità)
- In attuazione dell’art. 32 della Costituzione, dell’art. 3 della legge 692/55 dell’art.
2 della legge 833/78, dell’art. 3 septies del decreto legislativo 502/92 così come modificato
dal decreto legislativo 229/99, la presente legge ha lo scopo di promuovere e garantire cure sanitarie
adeguate nei confronti degli anziani malati cronici non autosufficienti e di tutte le persone, a
prescindere dall’età, affette da patologie ad alto rischio invalidante.
Art. 2
(Servizi sanitari territoriali)
- Ferme restando le competenze specifiche degli ospedali, e il compito della Regione di prevedere,
nel proprio piano sanitario, in relazione ai dati epidemiologici, posti letto negli ospedali riservati
ai malati lungo degenti, i servizi sanitari non ospedalieri rivolti agli anziani malati cronici
non autosufficienti e alle persone con patologie ad alto rischio invalidante, sono organizzati ed
erogati a livello domiciliare e distrettuale.
- Gli interventi sanitari domiciliari si articolano in:
- Prestazioni mediche di base;
- Prestazioni infermieristiche riabilitative di base;
- Consulenza geriatrica e specialistica;
- Assistenza domiciliare integrata;
- Ospedalizzazione a domicilio
- Gli interventi sanitari a livello distrettuale, di tipo residenziale o semi residenziale, sono
erogati attraverso:
- Centri diurni di distretto;
- Day hospitals aggregati a divisioni ospedaliere o a distretti sanitari;
- Istituti di lungo degenza riabilitativa ex art. 26 della legge 833/78;
- Residenze sanitarie assistenziali (RSA)
- I servizi sanitari domiciliari e distrettuali operano in stretto collegamento con i corrispondenti
servizi sociali territoriali, e con le strutture ospedaliere ed extra ospedaliere di riabilitazione.
- La Regione, entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, provvede ad integrare i posti
letto per la riabilitazione dei malati lungo degenti, presso strutture pubbliche e private accreditate
e convenzionate ai sensi dell’art. 8 quinques del decreto legislativo502/92 così come modificato
dal decreto legislativo 229/99, in modo da adeguarne il numero complessivo agli standard previsti
a livello nazionale di 1 posto letto ogni 1000 abitanti.
- Per realizzare l’obiettivo del mantenimento dell’anziano malato cronico non autosufficiente
e delle persone con patologie ad alto rischio invalidante nell’ambito familiare, i servizi
sanitari territoriali si avvalgono anche di interventi, finanziati interamente dal fondo sanitario
regionale, volti a rendere compatibile l’ambiente abitativo con la disabilità della persona.
Rientrano tra questi interventi l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’allacciamento
telefonico, l’allacciamento al telesoccorso, la ristrutturazione dei servizi igienici, la
fornitura di letti antidecubito, l’applicazione di corrimano, e tutti i presidi previsti nel
nomenclatore tariffario.
- Le forme di sussidio economico, previste dalla vigente normativa, a sostegno dei soggetti singoli
e delle famiglie, per la cura a domicilio degli anziani cronici non autosufficienti e delle persone
con patologie ad alto rischio invalidante, in nessun caso possono essere utilizzate dagli enti erogatori
quali misure sostitutive, nemmeno parzialmente, dei servizi e delle prestazioni stabilite in questa
legge, ma esclusivamente quali misure aggiuntive destinate ai soggetti singoli e alle famiglie,
a cui detti servizi e prestazioni sono forniti.
- I servizi e le prestazioni, di cui alla presente legge, costituiscono oggetto di intervento obbligato
e prioritario in capo agli enti ed organi pubblici preposti e di diritti soggettivi perfetti in
capo agli anziani malati cronici non autosufficienti e a tutte le persone affette da patologie ad
alto rischio invalidante.
Art. 3
(Dimissioni ospedaliere)
La dimissione di anziani malati cronici non autosufficienti e di persone con patologie ad alto rischio
invalidante deve essere programmata dai responsabili dei reparti ospedalieri, sentiti preventivamente
il degente, la famiglia, il medico di base, l’UVG e i servizi sanitari territoriali, di cui
alla presente legge, al fine di garantire le prestazioni successive o a livello domiciliare o a livello
distrettuale.
Alle persone malate, di cui al comma precedente, deve essere garantita parità nell’acceso
alle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere, attraverso sistemi di prenotazioni e liste di attesa
organizzati dal Dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante, di cui all’art. 5
della presente legge.
Per coloro, che non possono essere adeguatamente curati a domicilio, mediante i servizi e le prestazioni
di cui alla presente legge, la struttura ospedaliera, nel rispetto delle modalità di cui al primo
comma del presente articolo, provvede al ricovero diretto del paziente presso la RSA territorialmente
più vicina al luogo di residenza del malato o dei suoi familiari.
Art. 4
(Prevenzione della non autosufficienza)
- È compito dei Comuni, singoli e associati, e delle Comunità montane, di concerto coi Dipartimenti
delle patologie ad alto rischio invalidante di cui all’art. 5 della presente legge, promuovere
un complesso di interventi e di iniziative volte alla individuazione e rimozione delle cause della
non autosufficienza
- Il Consiglio regionale approva, entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, il Progetto
Obiettivo della Tutela della Salute dell’Anziano, che definisce linee guida per interventi:
- Di competenza del Dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante in ordine alla
prevenzione primaria, alla diagnosi precoce, alla educazione alla alimentazione, all’esercizio
fisico ed intellettuale, al fine di favorire stili di vita corretti dal punto di vista della
sapute;
- Di competenza dei Comuni, singoli e associati, e delle Comunità montane, in ordine ad iniziative
sociali e culturali a favore delle persone anziane.
Art. 5
(Istituzione e compiti del Dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante)
- È istituito, con la presente legge, il Dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante,
presso ogni distretto sociosanitario delle ASL, quale complesso delle strutture e dei servizi a
favore delle persone malate non autosufficienti, da erogare a prescindere dall’età, dalla
patologia e dalla durata della malattia.
- Il Direttore Generale del distretto nomina, su proposta del Comitato dei Sindaci del distretto,
il Direttore del Dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante.
- Il Dipartimento è costituito dalle seguenti strutture e servizi:
- Unità Valutativa Geriatrica e della non autosufficienza;
- Servizio di cure domiciliari;
- Residenze Sanitarie Assistenziali;
- Centri Diurni;
- Day Hospital;
- Comunità Terapeutiche;
- Istituti di lungodegenza riabilitativa.
Art. 6
(Unità Valutativa Geriatrica e della non autosufficienza)
- L’Unità Valutativa Geriatrica e della non autosufficienza ha il compito di valutare le domande
di assistenza sanitaria, e fornire risposte personalizzate, tenuto conto di tutti i fattori sanitari,
sociali e ambientali: in particolare, deve valutare le condizioni di malattia e di salute residua
delle persone non autosufficienti, ed indicare loro e alla struttura curante il percorso diagnostico,
terapeutico e riabilitativo più adeguato conformemente ai protocolli esistenti.
- Fanno parte dell’Unità Valutativa Geriatrica e della non autosufficienza almeno: un geriatra
consulente, un infermiere, un assistente sociale, il responsabile del servizio RSA del Dipartimento,
nominati dal Direttore Generale del Distretto.
- L’Unità Valutativa Geriatrica e della non autosufficienza si avvale del parere del medico
di famiglia e degli specialisti di branca responsabili di particolari iter diagnostici, riabilitativi
e curativi.
Art. 7
(Servizio di cure domiciliari)
- È istituito il servizio di cure domiciliari presso ogni distretto sociosanitario delle ASL, con
il compito di coordinare i servizi di ospedalizzazione a domicilio e di assistenza domiciliare integrata,
nonché la fase della riabilitazione post acuta domiciliare e di mantenimento.
- Tale servizio ha sede presso il presidio ospedaliero, o presso altra struttura della ASL comunque
collegata con un ospedale, e si prefigge l’intervento al domicilio del paziente, a seguito
della richiesta del medico di medicina generale o della divisione ospedaliera, presso cui il paziente
è stato ricoverato per patologie ad alto rischio invalidante.
- Il servizio ha anche il compito di seguire il paziente a domicilio, previo consenso di quest’ultimo
e della famiglia ed in collaborazione con il suo medico di medicina generale, al fine di non prolungare
inutilmente il ricovero in ospedale, ottimizzando gli interventi riabilitativi, e rendendo compatibili
terapie complesse, con il mantenimento o il reinserimento in ambiente familiare.
- Le ASL individuano, nell’ambito dei propri distretti, di concerto coi Comuni rientranti
dei distretti stessi, le proprie unità operative territoriali che, per effetto della specializzazione
raggiunta e delle conoscenze ed esperienze acquisite sono in grado di realizzare il servizio di
cure domiciliari secondo le indicazioni e gli scopi di cui alla presente legge.
Art. 8
(Ospedalizzazione a domicilio)
- L’ospedalizzazione a domicilio consiste nell’intervento a domicilio di équipes ospedaliere
che, o su richiesta del medico di famiglia o perché hanno avuto in carico il paziente nel proprio
reparto per patologie ad alto rischio invalidante, ne seguono, d’intesa con il paziente stesso,
la famiglia ed il medico di base, l’evoluzione a domicilio, al fine di non prolungare inutilmente
il ricovero in ospedale, ottimizzando gli interventi riabilitativi e rendendo compatibili terapie
complesse, con il mantenimento o il reinserimento in ambiente familiare.
- Le ASL individuano, nell’ambito dei rispettivi distretti, di concerto coi Comuni rientranti
nei distretti stessi, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art.
8 quinquies del d. lgs. 502/1992, così come modificato dal d. lgs. 229/1999, i reparti delle Aziende
e delle strutture ospedaliere accreditate, che, per effetto della specializzazione raggiunta e della
tipologia prevalente delle persone ricoverate, devono realizzare le funzioni di dimissione protetta
e di ospedalizzazione a domicilio, fornendo ai pazienti tutte le strutture, il personale ed i supporti
operativi necessari.
- Il servizio di ospedalizzazione a domicilio può essere altresì da unità operative territoriali
della ASL, le quali devono essere in grado di fornire le prestazioni di cui al primo comma del presente
articolo.
Art. 9
(Centri diurni)
- I Centri diurni di distretto sono strutture sanitarie che intervengono nei confronti degli anziani
malati cronici parzialmente o totalmente non autosufficienti, attuando programmi di cura, di riabilitazione
e di socializzazione lungo l’arco di 8-12 ore giornaliere, per 6 giorni alla settimana.
- Le prestazioni sono a carico del fondo sanitario regionale.
Art. 10
(Day hospitals)
- I Day Hospitals, aggregati ai reparti ospedalieri o ai distretti sanitari, sono servizi sanitari
che erogano interventi di carattere diagnostico, curativo e riabilitativo di tipo specialistico.
- Le ASL sono tenute ad elaborare, entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, un programma
di attivazione di tali servizi, dando priorità a quelli aggregati ai reparti di geriatria, pneumologia,
cardiologia, oncologia, medicina, ortopedia, neurologia.
Art. 11
(Residenze Sanitarie Assistenziali)
- Le RSA sono presidi sanitari, che devono assicurare prestazioni curative e riabilitative ad anziani
malati cronici non autosufficienti, attuando la massima integrazione con le risorse familiari e
sociali del territorio. La loro programmazione e realizzazione deve fare riferimento ad ambiti territoriali
ristretti: i quartieri, le circoscrizioni, i piccoli Comuni.
- L’autorizzazione, l’accreditamento e il convenzionamento delle RSA devono avvenire
in osservanza di quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 8 ter, quater e quinques del d. lgs.
502/1992, così come modificato dal d. lgs. 229/1999.
- Le RSA, ai fini dell’accreditamento, devono rispettare i seguenti standards strutturali
e funzionali minimi:
- Recettività non superiore a 60 anziani con articolazione in gruppi da 20;
- Unità abitative singole per una o due persone, con superficie non inferiore a 24 mq dotate
ciascuna di veranda, servizio igienico completo, erogatore di ossigeno, citofono e telefono;
- Servizi comuni costituiti da una cucina dove possono essere confezionati e assunti i pasti;
soggiorno di mq 32 per ogni gruppo di 10 anziani; palestra per attività motorie e di riabilitazione;
locali di socializzazione ed incontro con familiari, amici e volontari;
- Giardino attrezzato di mq 100 ogni 10 anziani;
- L’organico delle RSA è soggetto alla disciplina di cui al DM 13.9.88.
- Le norme vigenti in ambito ospedaliero per il prontuario farmaceutico si applicano anche alle
RSA.
- Nelle RSA possono essere previsti posti letto per i ricoveri temporanei di sollievo programmati
con la famiglia del ricoverato.
- L’ASL garantisce il collegamento funzionale tra ospedale e RSA.
- Il ricovero degli anziani in RSA in nessun caso deve essere considerato definitivo. Esso deve
essere utilizzato con flessibilità anche per periodi relativamente circoscritti e ripetibili nel
tempo, secondo le reali esigenze del paziente e dei suoi familiari.
- Le spese relative alle prestazione erogate dalle RSA sono a carico del Fondo sanitario regionale;
pertanto la Regione provvede a remunerare le singole RSA ai sensi di quanto previsto dall’art.
8 sexies del decreto legislativo 502/92, così come modificato dal decreto legislativo 229/99.
- La Giunta regionale delibera, entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, un modello
contabile standard unificato per tutte le RSA al fine di garantire livelli di qualità e costi omogenei.
- Il Consiglio comunale nomina il Consiglio di amministrazione delle RSA operanti nell’ambito
territoriale del Comune.
Art. 12
(Divieto di esercizio di attività sanitaria)
- Le case di riposo o strutture analoghe comunque denominate, pubbliche o private, non sono abilitate
ad erogare prestazioni sanitarie nei confronti di anziani malati cornici non autosufficienti.
- Tali prestazioni devono essere assicurate dal servizio sanitario nazionale attraverso strutture
ospedaliere ed extra ospedaliere ed in particolare attraverso la realizzazione e l’adeguamento
delle RSA ai parametri di cui all’art. 11 della presente legge.
Art. 13
(Ambito organizzativo e disciplina delle IPAB che gestiscono RSA per anziani malati cronici non autosufficienti)
- Le IPAB, che gestiscono RSA per anziani malati cronici non autosufficienti, pur mantenendo la
propria personalità giuridica, nonché l’autonomia patrimoniale, contabile ed organizzativa,
rientrano nel plesso organizzativo dei servizi sanitari territoriali facendo capo al Dipartimento
delle patologie ad alto rischio invalidante del distretto sociosanitario delle ASL; pertanto, sono
soggette alla medesima disciplina prevista dalla presente legge per le RSA.
Art. 14
(Partecipazione dell’assistito alle spese)
- A partire dal sessantunesimo giorno di degenza presso una RSA, il ricoverato è tenuto a versare
mensilmente una quota pari al 60% del proprio reddito mensile alla ASL territorialmente competente.
- L’indennità di accompagnamento, eventualmente percepita, deve essere versata alla ASL fin
dal primo giorno di ricovero.
- Resta fermo che devono essere garantite, in ogni caso, ai ricoverati quote residuali dei rispettivi
redditi, idonee a provvedere alle necessità personali, ovvero a quelle dei congiunti conviventi
a carico.
- Nessuna forma di compartecipazione alle spese relative alle prestazioni erogate dalle RSA può
essere richiesta ai parenti o affini del ricoverato.
- Nessuna forma di compartecipazione alle spese relative alle prestazioni erogate dalle RSA può
essere richiesta ai ricoverati titolari della pensione sociale o di invalidità.
Art. 15
(Comitato di partecipazione della RSA)
- In ogni RSA viene costituito un comitato di partecipazione composto da rappresentanze degli utenti,
dei famigliari, dei lavoratori e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio.
- Il Comitato si forma spontaneamente, dotandosi di un proprio statuto e di un proprio regolamento
per garantire le regole di democrazia interna, e viene formalmente riconosciuto attraverso apposita
delibera del Consiglio di amministrazione della RSA.
- Il Comitato di partecipazione vigila sulla gestione della RSA di riferimento, potendo promuovere
osservazioni e ricorsi nel nome e nell’interesse di pazienti, famigliari ed operatori; esso
deve essere sentito prima di ogni provvedimento diretto a modificare la natura, la struttura, e/o
l’organizzazione della RSA.
Art. 16
(Norme transitorie)
- In via transitoria e per un periodo non superiore ai tre anni dalla data di approvazione della
presente legge, in attesa che le ASL della Regione organizzino la rete delle RSA, le case di riposo
o le case protette, pubbliche e private, accreditate e convenzionate, continueranno ad erogare le
prestazioni diagnostiche, curative e riabilitative agli anziani malati cornici non autosufficienti,
con costi totalmente a carico del fondo sanitario regionale.
- Al momento di attivazione delle RSA, si procede al trasferimento dei malati cronici non autosufficienti
dalle case di riposo alle RSA, qualora non sia possibile la loro cura a domicilio mediante i servizi
e le prestazioni di cui alla presente legge.
PRC - Lombardia
Milano, 27 novembre 2002