Regione Lombardia

Disabili, inserimento ed integrazione lavorativa

Proposta di legge regionale da parte di Rifondazione Comunista:
“Organizzazione territoriale del Servizio di Inserimento e di Integrazione Lavorativa (SIIL) delle persone disabili e svantaggiate, o comunque esposte al rischio di emarginazione”

Relazione introduttiva

Colleghi Consiglieri, la presente proposta di legge nasce dalla necessità di garantire in Regione Lombardia, là dove l’inserimento lavorativo delle persone disabili incontra tuttora grandi ostacoli e colpevoli ritardi, l’attuazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ed in particolare delle finalità dichiarate all’art.1 inerenti: la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

A tal proposito, occorre prestare attenzione anche all’art.2 della citata legge, ai sensi del quale si intende per collocamento mirato: quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso forme di sostegno, azioni positive e soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Per avere un quadro complessivo della situazione, non solo legislativa, ma anche amministrativa ed organizzativa, occorre prendere atto che presso ogni Provincia sono stati costituiti gli Uffici Competenti, come previsto dall’art.6 della citata L. 68/99, per la gestione delle attività inerenti l’attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Inoltre, bisogna considerare che l’insieme delle azioni necessarie al conseguimento della piena integrazione lavorativa di tutti i cittadini disabili necessita della piena partecipazione degli Uffici competenti provinciali, titolari delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento , nonché di quelle inerenti le politiche attive del lavoro (come indicato nel D.lgs.n.469/97 e nella L.R. 1/99, artt.6 e 10, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, come indicato dall’art.6 della citata legge 68/99).

Si tratta, inoltre di tenere conto della rilevantissima esperienza già condotta da molti anni in Regione Lombardia, da parte dei SIL, NIL e UOIL gestiti dalle ASL e/o dai Comuni, in relazione alle attività di sostegno ai processi di integrazione lavorativa delle persone disabili e svantaggiate, precedentemente disciplinati dalla L.R. 1/86.

E’ perciò indispensabile non disperdere il patrimonio di competenze e di esperienze qualitativamente espresse dall’insieme delle suddette strutture di servizio; anzi è necessario ulteriormente qualificarne e renderne efficienti le prestazioni in favore delle persone disabili e/o comunque esposte a rischio di emarginazione.

Al fine di sostenere tutte le attività ed i servizi necessari, si prevede che il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di cui all’art.14 della legge 68/99, non sia soltanto costituito dai contributi esonerativi e dalle sanzioni pagate dai datori, che, di per sé sole, renderebbero detto fondo cronicamente insufficiente rispetto al conseguimento dell’importante obiettivo dell’inserimento lavorativo delle persone disabili.

Occorre, invece, che detto fondo sia altresì alimentato da ulteriori risorse provenienti da diversi canali di finanziamento: Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge 328 del 2000, Fondo sociale europeo, Fondo utilizzato dall’Assessorato regionale alla famiglia per il cofinanziamento dei NIL, contributi provenienti dagli enti locali.

Si prevede inoltre che detto fondo vanga direttamente gestito a livello provinciale , in modo tale da valorizzare al meglio il ruolo ed il lavoro degli Uffici competenti, costituiti presso ogni Provincia, ai sensi della legge n.68 del 1999, i quali, a loro volta, secondo la proposta, devono operare in stretta relazione con i SIIL e con i servizi sociosanitari del territorio.

Naturalmente, resta fermo che, oltre agli interventi di tipo legislativo, devono essere emanate anche apposite linee di indirizzo per rendere accessibile da parte dei cittadini disabili e svantaggiati il sistema dei servizi di sostegno all’integrazione nel mondo del lavoro.

Art. 1 (Finalità)

1.La Regione Lombardia favorisce lo sviluppo dei percorsi di inserimento mirato e mediato e di integrazione lavorativa delle persone disabili, di cui all’art.1 della Legge n. 68/99, nonché delle persone svantaggiate, di cui all’art.4 della legge n.381/91, mediante lo sviluppo ed il finanziamento dei Servizi di Inserimento e di Integrazione lavorativa (SIIL) .

Art. 2 (Dislocazione)

1. Gli odierni servizi, variamente denominati (SIL, NIL, UOIL), preposti alle attività di sostegno all’integrazione dei cittadini disabili e svantaggiati, attualmente facenti capo al Dipartimento ASSI delle Aziende Sanitarie Locali, sono trasferiti, con provvedimento della Giunta Regionale, in termini di risorse e di personale, alla gestione diretta dei Comuni, singoli o associati, in modo che sia assicurata la presenza di un SIIL in ogni distretto sociosanitario.

Art. 3 (Definizione)

1. I SIIL sono unità di offerta di secondo livello; essi sono parte integrante della rete dei servizi sociali e sociosanitari del territorio, nonché delle politiche attive del lavoro regionali, gestite dai rispettivi Uffici Competenti Provinciali.

Art. 4 (Competenze).

1. I SIIL hanno lo scopo di perseguire la piena integrazione nel mondo del lavoro dei cittadini disabili e svantaggiati, d’intesa con i competenti Uffici provinciali, realizzando progetti personalizzati di inserimento, accompagnamento, orientamento e sostegno, ed armonizzando e raccordando detti progetti con eventuali altri interventi, facenti parte dello sviluppo del più generale progetto di vita delle persone.

Art. 5 (Compiti dei SIIL)

1. I SIIL collaborano con i Competenti Uffici Provinciali, definendo apposite intese operative relativamente alla legge 68/99 e sviluppano sinergie con il sistema delle cooperative sociali tipo B, di cui alla legge 381/91, con il sistema della Formazione Professionale, con la rete dei Servizi Socio Sanitari territoriali e con i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di perfezionare percorsi personalizzati, di orientamento, di formazione professionale, di formazione in situazione e di integrazione lavorativa delle persone disabili e svantaggiate.

2. I SIIL, valendosi in particolare degli operatori della mediazione, promuovono azioni dialogiche e di sensibilizzazione, e di informazione dei datori di lavoro, per favorire il diffondersi di una cultura dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone appartenenti alle fasce deboli del mondo del lavoro.

3. I SIIL elaborano e realizzano il percorso di inserimento lavorativo più adatto per ogni persona disabile e/o svantaggiata, utilizzando gli strumenti più idonei al soggetto ed al contesto. L’elaborazione del progetto personalizzato avviene previo contatto e collaborazione con gli altri servizi territoriali di primo livello (sanitari e sociali) che hanno già in carico il soggetto, tenendo conto degli aspetti inerenti la specifica patologia e minorazione, ma soprattutto le potenzialità lavorative esprimibili. In ogni progetto è definito lo specifico tipo di sostegno necessario, ed è prefigurato l’obiettivo della costituzione di un rapporto di lavoro congruente e stabile.

4. I SIIL collaborano con i competenti Uffici provinciali al fine di contribuire alla definizione ed alla attuazione dei programmi di previsione degli inserimenti lavorativi relativi alle convenzioni previste dagli artt.11 e 12 della L. 68/99 in termini qualitativi e tali da costituire rapporti di lavoro di successo anche per le persone che presentano complesse disabilità, ed operando perché sia raggiunto l’obiettivo della piena integrazione.

5. Nella fase successiva all’inserimento lavorativo, i SIIL si occupano del monitoraggio dell’esperienza, stabilendo, in relazione alle specifiche situazioni, le modalità ed i tempi più opportuni. Ciò al fine di prevenire eventuali rischi di espulsione e onde organizzare, se necessario, eventuali fasi di reinserimento. In particolare devono essere mantenuti i rapporti con la persona disabile, con il datore di lavoro pubblico o privato, ivi comprese le OOSS, e/ o con la compagine sociale della cooperativa, nonché con gli enti e le agenzie del territorio coinvolte nel processo di integrazione.

Art. 6 - Dotazione organica dei SIIL e percorsi formativi.

1. I SIIL sono dotati stabilmente di almeno un’unità di personale appartenenti alle due seguenti figure professionali:

  1. assistente sociale con il compito di curare e sviluppare i rapporti con il nucleo familiare della persona disabile e/o svantaggiata, nonché con gli enti e le agenzie del territorio;
  2. educatore professionale, con la funzione di operatore della mediazione, con il compito prevalente di realizzare progetti di inserimento lavorativo;
  3. psicologo del lavoro con la funzione di effettuare approfondimenti diagnostici specifici, esprimere valutazioni prognostiche circa il più idoneo percorso di integrazione lavorativa, effettuare interventi di sostegno psicologico agli utenti diretti e ai loro familiari.

2. I SIIL si avvalgono della consulenza esterna delle figure professionali impiegate presso gli enti locali proponenti l’inserimento lavorativo, o facenti parte della rete degli interventi per le politiche attive del lavoro e dei servizi sociali e sociosanitari del distretto (Psicologo del lavoro, Medico del lavoro, Ergonomo, Psichiatra, Fisiatra, ecc.).

3. Nei percorsi professionalizzanti universitari, di cui alla classe 18 (lauree in scienze della educazione e della formazione) e della classe 57 S (lauree in progettazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali), devono essere introdotti percorsi per la formazione degli operatori della mediazione socio-lavorativa, di cui alla lettera b del primo comma del presente articolo, con la previsione di esperienze di tirocinio sul campo.

Art. 7 (Oggetto e finalità del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili)

1. Al fine di finanziare i servizi e le attività di cui alle norme precedenti, la Regione Lombardia, con la presente legge, istituisce, ai sensi dell’art.14 della legge n.68/99 il Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito denominato “Fondo”, ne disciplina le modalità di funzionamento e ne determina l’organo amministrativo.

2. Il Fondo è alimentato: a) dalle somme derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge n.69/99 e dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro ai sensi della medesima legge; b) da risorse derivanti dalFondo Nazionale per le politiche sociali, di cui alla legge 328/2000; c) da risorse destinate dalla Regione Lombardia nel quadro delle politiche attive del lavoro; d) da risorse regionali per il finanziamento dei NIL; e) da Fondi Sociali Europei orientati verso le azioni gestite dai SIIL; f) da risorse allo scopo destinate da parte dei Comuni singoli o associati; g) da contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

3. Il Fondo è distribuito alle Province della Lombardia, con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della competente commissione consiliare regionale, secondo importi che sono rapportati all’entità dei soggetti potenziali utenti dei SIIL individuati nel numero degli iscritti negli elenchi degli Uffici Competenti delle Province appartenenti alla tipologia di cui all’art.13, comma 1, lettera a) della l.68/99, al numero delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all’art.11, comma 4 della l.68/99, stipulate in ogni Provincia, ed al numero di percorsi di inserimento lavorativo concretamente avviati in ciascuna Provincia.

4. Il Fondo finanzia i servizi SIIL, di cui alla presente legge, per una quota massima del 70% della dotazione annua ed i Servizi competenti delle Province per l’erogazione delle attività di preselezione finalizzata al perseguimento del collocamento mirato e per le finalità di cui all’art.14, comma 4, lettera b), per la restante quota del 30%.

Art. 8 (Organo amministrativo del Fondo)

1. Fondo è gestito, in ogni Provincia della Lombardia, dal Sottocomitato disabili, emanazione della Commissione provinciale per il lavoro, integrato da un rappresentante nominato dalla Conferenza dei Sindaci, allorché si trattino argomenti inerenti al Fondo.

2. Il Sottocomitato per i disabili amministra il Fondo, utilizzandolo in particolare per finanziare adeguatamente, oltre che i servizi di cui alla presente legge, i percorsi di inserimento lavorativo per persone disabili concretamente avviati, nonché le attività di preselezione erogate dagli Uffici Competenti e gli interventi di cui all’art.14, comma 4, lettera b) della legge n.68/99.

3. Il Sottocomitato per i disabili formula proposte ed esprime il parere obbligatorio in merito alle proposte di deliberazione della Giunta regionale concernenti iniziative a valere sulle risorse del Fondo.

4. Il Sottocomitato per i disabili presenta una relazione, ogni sei mesi, alla Commissione regionale per le politiche del lavoro, in merito allo stato delle attività, delle entrate, dei contributi erogati e da erogare.

5. Con riferimento alle realtà territoriali sprovviste del Sottocomitato per i disabili, i compiti, di cui al presente articolo, sono svolti direttamente dalla Commissione provinciale per il lavoro, integrata secondo le modalità previste dal primo comma.

Art. 9 (Ambito di applicazione)

1. La Regione Lombardia promuove la piena applicazione della L. 68/99 nel proprio territorio, escludendo interpretazioni di tipo discriminatorio ed emarginante; sostiene ogni azione volta all’integrazione lavorativa mediante inserimento mirato per tutti i soggetti disabili, compresi coloro che sono portatori di handicap psichico; inoltre essa deve garantire, nei confronti del Ministero del welfare, ai fini del superamento del dettato dell’art.9 comma 4, primo capoverso, in sede di verifica degli effetti della L. 68/99, come previsto dall’art.13, comma 9.

Art. 10 (Norma finanziaria)

1. Alle spese di cui alla presente legge si provvede con apposite risorse stanziate negli stati di previsione delle spese di bilancio per l’esercizio finanziario 2002 e successivi all’UPB 2.5.3.2.2.8.0. “Politiche attive del lavoro per l’ingresso e il reinserimento nel mercato del lavoro, con attenzione ai soggetti in difficoltà occupazionale e a rischio di esclusione totale”.

Giovanni Martina, Gianni Confalonieri, Ezio Locatelli, Mirko Lombardi, Umberto Gai (Consiglieri Regionali del PRC)
Milano, 19 febbraio 2003