Interpellanza a risposta scritta avente per oggetto:

Procedure di selezione del personale delle società per azione a partecipazione pubblica.

Signor sindaco,

la recente sentenza della Corte Costituzionale, 1/2/2006 n. 29, contiene una serie di indicazioni assai interessanti in merito ad alcune problematiche di carattere giuridico che riguardano le cosiddette società in house, che gestiscono servizi pubblici in via diretta ai sensi dell’art. 113 del Testo Unico sugli Enti Locali, ed i limiti di competenze in materia tra Stato e Regioni.

In particolare, è di estrema importanza quanto stabilito dalla Corte in merito alle procedure di selezione del personale di queste società.

La sentenza trova origine dal ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 (Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica), la quale, all’art. 7, comma 4, lettera f), prevede che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico locale, siano obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente.

La corte ha giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale posta dal governo Berlusconi, che sosteneva il carattere privatistico di queste società in quanto s.p.a., perché “…la disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all'art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici.

D'altronde, questa Corte, sulla base della distinzione tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale, e dunque con riferimento al suindicato principio, ha riconosciuto la legittimità della sottoposizione al controllo della Corte dei conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico (sentenza n. 466 del 1993)…”.

Si tratta di una decisione importantissima, perché la corte stabilisce (sarebbe meglio dire ribadisce) un principio generale che consente alle regioni in sede legislativa, ma evidentemente anche agli Enti Locali in sede di costituzione delle cosiddette società in house, di prevedere per le assunzioni personale il rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali.

A mio parere tale sentenza si dovrebbe applicare anche all’AEB in quanto holding di società a capitale interamente pubblico.

Vorrei conoscere il parere dell’Amministrazione.

Distinti saluti.

Giuseppina Minotti
(capogruppo del PRC)
Seregno, 7 marzo 2006
Consiglio Comunale di Seregno
(prov. Monza e Brianza - Italia)