Signor sindaco,
le offro l'occasione di riscattare il grigiore del sito internet del comune pubblicando una notizia
di indubbia utilità. La notizia è la seguente (ripresa da www.brianza popolare.it):
Il “collegato lavoro”, approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 19 ottobre
scorso e promulgato dal Presidente della Repubblica il 4 novembre, è stato pubblicato oggi
sulla Gazzetta Ufficiale. Il collegato è dunque legge dello Stato (legge 4 novembre 2010,
n. 182) e le sue norme entreranno in vigore tra 15 giorni.
Il provvedimento ci ha messo due anni a diventare legge, si è man mano ingrossato fino ai
suoi attuali 50 articoli e aveva subito anche un rinvio alle Camere da parte del Presidente della
Repubblica il 31 marzo 2010, a causa della norma incostituzionale volta ad impedire a un lavoratore
licenziato di ricorrere al giudice. Quest'ultima norma è stata ovviamente eliminata, ma tutto
il resto è rimasto e, anzi, si è aggiunto qualche ulteriore peggioramento.
Insomma, il risultato finale è un ulteriore e pesante atto di destrutturazione del diritto
del lavoro e di privazione di tutele e diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. (...)
Comunque, è una legge che avrà un forte impatto su un'ampia fascia di lavoratori,
specie i neoassunti e i precari, e che dunque avrebbe meritato perlomeno un intenso dibattito pubblico,
delle accese polemiche televisive e anche qualche rumorosa manifestazione di piazza. Invece, nulla
di tutto ciò è successo. Anzi, il provvedimento è passato in sostanziale silenzio.
E così, quasi nessuno conosce le conseguenze perverse del “collegato lavoro”.
(...):
- si tenta di limitare la possibilità del lavoratore di far valere le sue ragioni e i suoi
diritti in sede giudiziaria. Anzitutto, con il rafforzamento dell'istituto della “certificazione
dei contratti” (art. 30), che “certifica” preventivamente che il contenuto del
contratto corrisponde alla natura effettiva del rapporto di lavoro. E di tale certificazione dovrà tenere
conto anche il giudice del lavoro, in caso di controversia. Ovviamente, c'è bisogno dell'accordo
e della firma del lavoratore sulla certificazione, ma considerato che questi vengono chiesti preventivamente,
al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, fate voi ...
- La stessa finalità di limitare il potere del giudice e della legge viene perseguita anche
con un altro istituto, quello dell'arbitrato (art. 31). Anche in questo caso ci vuole l'accordo
del lavoratore, ma sempre preventivo, cioè in un momento antecedente al verificarsi di un
eventuale controversia, e consiste essenzialmente nella rinuncia preventiva (“clausola compromissoria”)
a ricorrere al giudice del lavoro in caso di controversia (escluso il licenziamento, dopo l'intervento
del Presidente della Repubblica). Inoltre, l'arbitro non dovrà giudicare in base alla legge,
ma in base al principio di “equità”.
- Vengono modificati i termini per l'impugnazione dei licenziamenti per i lavoratori precari (a
termine, interinale, a progetto) (art. 32). È la norma più micidiale, perché immediatamente
operativa. In estrema sintesi, il licenziamento va impugnato entro 60 giorni e, poi, entro altri
270 giorni va depositato in tribunale il ricorso, pena la decadenza della possibilità di
contestare. Siccome la tempestività delle impugnazioni non è tra le caratteristiche
principali dei precari, magari perché non conosce la normativa oppure perché tenta
di farsi riassumere più avanti con un altro contratto precario, questa norma equivale a
una mezza sanatoria preventiva. Infine, come se non bastasse, l'articolo 32 introduce anche un
tetto massimo al valore di indennità che il datore di lavoro dovrà pagare, qualora
venga accertata l'illegittimità del licenziamento.
- Infine, va segnalata l'introduzione della possibilità di assolvere l'ultimo anno di obbligo
scolastico non a scuola, bensì lavorando. Cioè, puoi fare l'apprendista a 15 anni
(art. 48, comma 8) e tanti saluti all'obbligo scolastico fino a 16 anni.
Cosa ne dice, signor sindaco, è questa una notizia che meriterebbe di essere pubblicata sul “portale” del
comune (in particolare la parte che riguarda i termini del ricorso, al punto 3) ed eventualmente
commentata su TG Web?.
Distinti saluti