PREMESSO CHE:
- l'acqua rappresenta l'esempio più evidente di un bene comune a livello mondiale, un bene
comune che non si può rifiutare agli esseri umani ed alle specie viventi, un bene naturale
fondamentale che non può essere sostituito da altre sostanze né si può evitare
o posticiparne l'uso, non esistendo scelte alternative;
- la Regione Lombardia, con Legge Regionale n. 18 del 8 agosto 2006 “Conferimento di funzioni
agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale”, successivamente
modificata con la Legge Regionale n. 1/2009, prevede che ai comuni lombardi (riuniti nei 12 ATO) è consentita
la possibilità di gestire il servizio idrico tramite società totalmente pubbliche,
senza ricorrere ad alcuna gara, mantenendo proprietà, gestione ed erogazione dei servizi
idrici;
- il Consiglio Provinciale di Milano, in data 9 febbraio 2009 ha approvato all'unanimità un
ordine del giorno che da' indirizzo favorevole alla riunificazione, all'interno dell'ATO Provincia
di Milano, delle attività di erogazione del servizio, di gestione di reti ed impianti e
patrimoniali, in capo ad un'unica società a capitale pubblico totalitario, da attuarsi secondo
le modalità previste dalla Legge Regionale n. 1/2009;
- il Comune di Milano, che coincide con l'ATO Città di Milano, con odg n. 302 del 19.04.2010,
ha deliberato all'unanimità di “predisporre in tempo utile tutti gli atti e le procedure
indispensabili per garantire, entro i termini previsti dal DL.135/2009, l'affidamento del servizio
idrico secondo la modalità in house, mantenendolo in capo al servizio idrico integrato del
Comune di Milano”.
- L'articolo 23 bis del decreto Ronchi, che disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica,
tra cui i servizi idrici e le successive modifiche e integrazioni, prevede al comma 3 che “in
deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali
che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento
può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente
locale, che abbia i requisiti dell'ordinamento comunitario per la cosiddetta gestione “in
house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di
controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
CONSIDERATO CHE:
- La circolare emanata dal Ministro Ronchi (Le ragioni dell'intervento, dell'8 giugno 2010) precisa
al punto 4 che “è falso affermare che non è più possibile affidare la
gestione dei servizi idrici in house”, in quanto il predetto affidamento è consentito,
previo parere dell'Autorità antitrust nei casi in cui la precedente gestione abbia dimostrato
di poter garantire “specifiche condizioni di efficienza” che rendono al gestione in
house non distorsiva della concorrenza e vantaggiosa per l'utenza. Fra gli indici presi in considerazione
dal Ministro vengono segnalati: “chiusura del bilancio in attivo, al netto degli investimenti;
reinvestimento nel servizio di almeno l'80% degli utili; applicazione di una tariffa inferire alla
media del settore; raggiungimento di costi operativi medi annui con incidenza sulla tariffa che
si mantenga al di sotto della media di settore.”;
- La Legge Regionale della Lombardia n. 1/2009 prevede all'art. 49, comma 1) che “l'Autorità organizza
il servizio idrico integrato a livello di ambito separando l'attività di gestione delle
reti dall'attività di erogazione dei servizi. In sede di approvazione del piano d'ambito,
o con successiva modifica, l'Autorità può deliberare la non separazione fra gestione
ed erogazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6, in ragione di condizioni di maggior favore che
tale scelta comporta a beneficio dell'utenza servita. Qualora il piano preveda la non separazione
fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, allo stesso o alla sua modifica deve essere
allegata una relazione che espliciti le condizioni di maggior favore. L'affidamento congiunto di
gestione ed erogazione è disposto dall'Autorità d'ambito ad un unico soggetto ai
sensi del comma 3 e nel rispetto delle modalità di cui al comma 4-bis, per un periodo che
non può superare i dieci anni. A carico di tale unico soggetto sono posti gli obblighi assegnati
al gestore e all'erogatore in base alla presente legge e nel rispetto dell'articolo 2, comma 6-bis”.
- L'art. 2 comma 186-bis della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 prevede la soppressione delle Autorità d'Ambito
Territoriali Ottimali di cui all'art. 148 del decreto legislativo n.152/2006 entro un anno a decorrere
dall'entrata in vigore della legge, avvenuta in data 01 gennaio 2010. Pertanto a decorre dal 1
Gennaio 2011 l'Assemblea dell'ATO della Provincia di Milano non potrà adottare nessuna decisione
in merito all'affidamento dl servizio idrico.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL CONSIGLIO COMUNALE DI SEREGNO
impegna l'amministrazione comunale a promuovere presso l'ATO Provinciale di Monza e Brianza le seguenti
iniziative urgenti:
- affidamento delle attività di gestione e di erogazione ad un'unica società a totale
capitale pubblico, da attuarsi secondo le modalità previste dalla Legge Regionale n. 1/2009
e nel rispetto di quanto consentito dal comma 3 dell'art. 23 bis del decreto Ronchi (Legge n. 133/2008,
così come modificata dalla Legge 166/2009), in relazione all'affidamento in house, in quanto
gli enti brianzoli hanno sempre dimostrato di agire con efficienza ed efficacia nella gestione
della rete, della distribuzione e della fornitura dell'acqua potabile nella nostra provincia;
- predisposizione,entro il 31.12.2010, degli adempimenti previsti dal comma 4 dell'art. 23 bis,
per l'affidamento del servizio idrico secondo la modalità in house, dando adeguata pubblicità alla
scelta e predisponendo l'analisi di mercato, e contestualmente trasmettendo relazione contente
gli esiti della verifica alla Autorità garante per la concorrenza e del mercato.