Il Consiglio Comunale di Seregno
VISTO:
l'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n 78, che rilancia l'istituto dei Consigli
Tributari già previsti a suo tempo da una norma del 1945 ( d.lgs. 77) e dall'art 44
del Dpr 600 dell'anno 1973 che dispone che i “Comuni partecipano all'accertamento
dei redditi delle persone fisiche avvalendosi della collaborazione del Consiglio Tributario se istituito”
CONSIDERATO:
che è anche interesse del Comune interagire con l'Agenzia delle Entrate a smascherare
i contribuenti infedeli, non solo per cercare di rendere il più possibile efficace il contrasto
all'evasione fiscale, ma anche per incamerare nelle casse comunali l'alta percentuale
di remunerazione prevista per la collaborazione con la stessa Agenzia delle Entrate
DELIBERA
- di istituire, ai sensi di legge, il Consiglio Tributario Comunale quale organo consultivo, investendolo
del compito di operare nelle materie indicate nell'apposito regolamento;
- di approvare l'allegato regolamento per il funzionamento del Consiglio Tributario Comunale
che, allegato, forma parte integrante del presente atto deliberativo;
- di disporre l'obbligo per i servizi comunali: tributi, anagrafe, polizia municipale, pianificazione
e gestione del territorio di mettersi a disposizione per la lotta all'evasione fiscale.
Giuseppina Minotti (Capogruppo della FdS)
Seregno, 13 settembre 2011
Consiglio Comunale di Seregno
(prov. Monza e Brianza - Italia)
(allegato)
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO COMUNALE
INDICE
CAPO I - Istituzione e compiti del Consiglio Tributario Comunale
Articoli 1 - 2 - 3
CAPO II - Struttura e composizione del Consiglio Tributario Comunale
Articoli 4 - 5 - 6 - 7
CAPO III - Funzionamento del Consiglio Tributario Comunale
Articoli 8 - 9 - 10 - 11 - 12
_____________________________________________________
CAPO I
Istituzione e compiti del Consiglio Tributario Comunale
Articolo 1
Il Consiglio Tributario Comunale è un organo consultivo ed è investito
del compito di operare:
- nella partecipazione all'accertamento dei redditi delle persone fisiche e su ogni altra
tassa e imposta comunale nonché sui contributi economici richiesti per prestazioni e servizi
pubblici comunali;
- nello svolgimento dei compiti attribuiti ai Comuni in materia fiscale e contributiva;
- nelle questioni in materia tributaria e contributiva formulando pareri, osservazioni, suggerimenti
e proposte sia su richiesta della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale e sia autonomamente
per elaborare proposte tese a rendere tecnicamente più equo e semplice il rapporto tra cittadino
ed Amministrazione per l'applicazione dei tributi comunali e dei relativi adempimenti amministrativi;
- nell'esprimere parere obbligatorio in ordine a tutte le deliberazioni con le quali il Comune
determina o modifica i tributi e i contributi per prestazioni e servizi pubblici a pagamento;
- definire e promuovere la realizzazione di incontri e di comunicazioni informative per i cittadini,
tesi ad approfondire le tematiche di ordine tributario attinenti imposte, tasse e contributi per
servizi pubblici, a partire da quelle comunali.
Articolo 2
- La Giunta Municipale è tenuta a trasmettere al Consiglio Tributario Comunale ogni proposta
o richiesta di accertamento pervenuta dagli uffici erariali corredate di tutti gli elementi di
cui è già in possesso.
- Il Consiglio Tributario Comunale dovrà far pervenire all'organo richiedente, entro
30 giorni dalla data di ricevimento di cui al punto precedente il proprio motivato parere in ordine
alla proposta di accertamento esaminata.
- I dati, i fatti e gli elementi posti a base del parere dovranno essere forniti di ogni idonea
documentazione atta a comprovarla o di dettagliata e verificabile motivazione per l'emissione
da parte degli organi competenti (Giunta Municipale, Agenzia delle Entrate, Uffici Erariali, Enti
Previdenziali ecc) degli atti necessari per gli accertamenti in aumento.
Articolo 3
Il Consiglio Comunale, sentita la relazione della Giunta Municipale, determinerà all'inizio
di ogni anno la griglia a cui i Consiglio Tributario Comunale dovrà attenersi per la valutazione
dei cespiti o dei redditi e per la scelta dei gruppi di contribuenti e delle singole posizioni contributive
da esaminare.
CAPO II
Struttura e composizione del Consiglio Tributario Comunale
Articolo 4
Per l'adempimento delle funzioni attribuite il Consiglio Tributario Comunale è formato
da n. 11 componenti.
Articolo 5
Gli 11 componenti sono nominati dal Consiglio Comunale tra le persone iscritte nelle liste elettorali
del Comune facendo sì che sia assicurata a ciascun gruppo consiliare una rappresentanza proporzionale
alla sua presenza numerica in Consiglio Comunale.
I criteri, cui sarà informata la nomina dei Consiglieri Tributari, sono quelli di soddisfare
l'esigenza che il Consiglio Tributario Comunale esprima la più ampia rappresentatività della
realtà sociale del Comune e che annoveri fra i suoi componenti cittadini che siano particolarmente
in grado di contribuire in modo effettivo al corretto espletamento dei compiti loro affidati.
Articolo 6
Non possono far parte del Consiglio Tributario Comunale
- I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- I funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali ed i dipendenti del Comune;
- I membri ed i segretari delle commissioni tributarie di primo e secondo grado;
- Le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza, consulenza o rappresentanza
dei contribuenti dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie , sia professionalmente
che come funzionari di associazioni di categoria;
- Coloro che non hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale;
- Coloro che hanno subito condanne penali in qualsiasi grado di giudizio o che hanno procedimenti
in corso (fatte le dovute eccezioni per le piccole violazioni inerenti conflitti sociali, vilipendio
o tutte quelle inerenti agli incidenti stradali);
- Coloro che hanno in corso contestazioni, procedimenti o pendenze per irregolarità fiscali
contributive e previdenziali.
Articolo 7
- I Consiglieri Tributari restano in carica nello stesso periodo di attività del Consiglio
Comunale che li ha nominati e comunque fino all'insediamento dei successori che verranno
nominati dal Consiglio Comunale subentrante.
- Nel caso di decadenza dei componenti per l'insorgere di una delle cause di ineleggibilità di
cui all'art. 6, per 3 assenze ingiustificate consecutive, come per dimissioni volontarie
o casi di morte il Consiglio Comunale nel prenderne atto procede alla loro sostituzione nel primo
Consiglio Comunale utile.
CAPO III
Funzionamento del Consiglio Tributario
Articolo 8
- Il Consiglio Tributario Comunale designa, a maggioranza di voti dei componenti, un presidente
ed un vice presidente.
- Al presidente spetta il compito di presiedere le sedute, la cui convocazione deve essere comunicata
ai membri almeno tre giorni prima. In caso di assenza del presidente detti compiti sono svolti
dal vice presidente , in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano
d'età.
Articolo 9
- Il Consiglio Tributario Comunale tiene le proprie sedute presso la sala Consiliare del Comune.
L'Ufficio Tributi del Comune provvederà con proprio dipendente, indicato dalla Giunta
Municipale, allo svolgimento delle funzioni di segreteria, nonché a rappresentare l'Amministrazione
nelle sezioni stesse.
- Le sedute non sono pubbliche, sono tenute a porte chiuse e ad esse non può intervenire
il contribuente. Non possono inoltre, in alcun modo, essere portate all'esterno e rese pubbliche
le discussioni e le valutazioni.
- Per la loro validità è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi
componenti in carica.
- Le decisioni sono prese in ogni caso a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale
il voto del presidente. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale
stesso deve essere firmato dal Presidente della seduta e dal segretario e approvato per la sua
aderenza nella seduta successiva.
Articolo 10
Il Consiglio Tributario Comunale, per lo svolgimento delle sue funzioni, può richiedere,
tramite gli incaricati dell'Ufficio Tributi Comunale, dati e notizie anche ad altri Amministrazioni
Enti e Società di servizi pubblici
Articolo 11
I membri del Consiglio Tributario Comunale sono tenuti al rispetto più scrupoloso del segreto
d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti.
A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto dei lavori da parte del Consiglio
Tributario Comunale, potrà essere affidato al consigliere tributario per essere utilizzato
all'esterno. La violazione del segreto d'ufficio importa tutte le conseguenze di legge.
Efatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta nell'occasione dell'esame
di posizioni fiscali che direttamente o indirettamente li riguardano. In particolare salvo altri
casi, l'obbligo predetto interessa l'esame di posizioni fiscali che riguardano il coniuge,
i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il secondo grado, coloro che hanno rapporti di
debito e credito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza.
Articolo 12
Ai funzionari che svolgono l'attività di segretariato del Consiglio Tributario Comunale
verranno corrisposti gli straordinari per le sedute extra orario di lavoro e altro compenso di produttività che
la Giunta Municipale dovrà concordare con le organizzazioni sindacali di categoria.
Ai membri del Consiglio Tributario Comunale non verrà corrisposto alcun gettone fisso di
presenza, ma verrà corrisposta, l'anno successivo, una percentuale complessiva per tutti
i membri pari all'1,00% delle somme incassate (non accertate) da suddividersi in forma paritaria
fra tutti i componenti in base alle presenze effettuate nelle varie sedute.