Proposta di mozione avente per oggetto:

Consiglio tributario.

Il Consiglio Comunale di Seregno

VISTO:

l'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n 78, che rilancia l'istituto dei Consigli Tributari già previsti a suo tempo da una norma del 1945 ( d.lgs. 77) e dall'art 44 del Dpr 600 dell'anno 1973 che dispone che i “Comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche avvalendosi della collaborazione del Consiglio Tributario se istituito”

CONSIDERATO:

che è anche interesse del Comune interagire con l'Agenzia delle Entrate a smascherare i contribuenti infedeli, non solo per cercare di rendere il più possibile efficace il contrasto all'evasione fiscale, ma anche per incamerare nelle casse comunali l'alta percentuale di remunerazione prevista per la collaborazione con la stessa Agenzia delle Entrate

DELIBERA

Giuseppina Minotti (Capogruppo della FdS)
Seregno, 13 settembre 2011
Consiglio Comunale di Seregno
(prov. Monza e Brianza - Italia)

(allegato)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO COMUNALE

INDICE

CAPO I - Istituzione e compiti del Consiglio Tributario Comunale

Articoli 1 - 2 - 3

CAPO II - Struttura e composizione del Consiglio Tributario Comunale

Articoli 4 - 5 - 6 - 7

CAPO III - Funzionamento del Consiglio Tributario Comunale

Articoli 8 - 9 - 10 - 11 - 12

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CAPO I

Istituzione e compiti del Consiglio Tributario Comunale

Articolo 1

Il Consiglio Tributario Comunale è un organo consultivo ed è investito del compito di operare:

Articolo 2

  1. La Giunta Municipale è tenuta a trasmettere al Consiglio Tributario Comunale ogni proposta o richiesta di accertamento pervenuta dagli uffici erariali corredate di tutti gli elementi di cui è già in possesso.
  2. Il Consiglio Tributario Comunale dovrà far pervenire all'organo richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di cui al punto precedente il proprio motivato parere in ordine alla proposta di accertamento esaminata.
  3. I dati, i fatti e gli elementi posti a base del parere dovranno essere forniti di ogni idonea documentazione atta a comprovarla o di dettagliata e verificabile motivazione per l'emissione da parte degli organi competenti (Giunta Municipale, Agenzia delle Entrate, Uffici Erariali, Enti Previdenziali ecc) degli atti necessari per gli accertamenti in aumento.

Articolo 3

Il Consiglio Comunale, sentita la relazione della Giunta Municipale, determinerà all'inizio di ogni anno la griglia a cui i Consiglio Tributario Comunale dovrà attenersi per la valutazione dei cespiti o dei redditi e per la scelta dei gruppi di contribuenti e delle singole posizioni contributive da esaminare.

CAPO II

Struttura e composizione del Consiglio Tributario Comunale

Articolo 4

Per l'adempimento delle funzioni attribuite il Consiglio Tributario Comunale è formato da n. 11 componenti.

Articolo 5

Gli 11 componenti sono nominati dal Consiglio Comunale tra le persone iscritte nelle liste elettorali del Comune facendo sì che sia assicurata a ciascun gruppo consiliare una rappresentanza proporzionale alla sua presenza numerica in Consiglio Comunale.

I criteri, cui sarà informata la nomina dei Consiglieri Tributari, sono quelli di soddisfare l'esigenza che il Consiglio Tributario Comunale esprima la più ampia rappresentatività della realtà sociale del Comune e che annoveri fra i suoi componenti cittadini che siano particolarmente in grado di contribuire in modo effettivo al corretto espletamento dei compiti loro affidati.

Articolo 6

Non possono far parte del Consiglio Tributario Comunale

Articolo 7

  1. I Consiglieri Tributari restano in carica nello stesso periodo di attività del Consiglio Comunale che li ha nominati e comunque fino all'insediamento dei successori che verranno nominati dal Consiglio Comunale subentrante.
  2. Nel caso di decadenza dei componenti per l'insorgere di una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 6, per 3 assenze ingiustificate consecutive, come per dimissioni volontarie o casi di morte il Consiglio Comunale nel prenderne atto procede alla loro sostituzione nel primo Consiglio Comunale utile.

CAPO III

Funzionamento del Consiglio Tributario

Articolo 8

  1. Il Consiglio Tributario Comunale designa, a maggioranza di voti dei componenti, un presidente ed un vice presidente.
  2. Al presidente spetta il compito di presiedere le sedute, la cui convocazione deve essere comunicata ai membri almeno tre giorni prima. In caso di assenza del presidente detti compiti sono svolti dal vice presidente , in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

Articolo 9

  1. Il Consiglio Tributario Comunale tiene le proprie sedute presso la sala Consiliare del Comune. L'Ufficio Tributi del Comune provvederà con proprio dipendente, indicato dalla Giunta Municipale, allo svolgimento delle funzioni di segreteria, nonché a rappresentare l'Amministrazione nelle sezioni stesse.
  2. Le sedute non sono pubbliche, sono tenute a porte chiuse e ad esse non può intervenire il contribuente. Non possono inoltre, in alcun modo, essere portate all'esterno e rese pubbliche le discussioni e le valutazioni.
  3. Per la loro validità è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in carica.
  4. Le decisioni sono prese in ogni caso a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale stesso deve essere firmato dal Presidente della seduta e dal segretario e approvato per la sua aderenza nella seduta successiva.

Articolo 10

Il Consiglio Tributario Comunale, per lo svolgimento delle sue funzioni, può richiedere, tramite gli incaricati dell'Ufficio Tributi Comunale, dati e notizie anche ad altri Amministrazioni Enti e Società di servizi pubblici

Articolo 11

I membri del Consiglio Tributario Comunale sono tenuti al rispetto più scrupoloso del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto dei lavori da parte del Consiglio Tributario Comunale, potrà essere affidato al consigliere tributario per essere utilizzato all'esterno. La violazione del segreto d'ufficio importa tutte le conseguenze di legge. Efatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta nell'occasione dell'esame di posizioni fiscali che direttamente o indirettamente li riguardano. In particolare salvo altri casi, l'obbligo predetto interessa l'esame di posizioni fiscali che riguardano il coniuge, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il secondo grado, coloro che hanno rapporti di debito e credito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza.

Articolo 12

Ai funzionari che svolgono l'attività di segretariato del Consiglio Tributario Comunale verranno corrisposti gli straordinari per le sedute extra orario di lavoro e altro compenso di produttività che la Giunta Municipale dovrà concordare con le organizzazioni sindacali di categoria.

Ai membri del Consiglio Tributario Comunale non verrà corrisposto alcun gettone fisso di presenza, ma verrà corrisposta, l'anno successivo, una percentuale complessiva per tutti i membri pari all'1,00% delle somme incassate (non accertate) da suddividersi in forma paritaria fra tutti i componenti in base alle presenze effettuate nelle varie sedute.