Il Consiglio Comunale di Seregno
Considerato
- che la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 del D.L.
138/2011, convertito in legge 148/2011, e le successive modifiche ed integrazioni che avevano sostanzialmente
reintrodotto la disciplina dei servizi pubblici locali, con l'eccezione del servizio idrico
integrato, abolita solo un mese prima del referendum che aveva soppresso l'art 23-bis del
D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008;
- che la Corte Costituzionale con la sentenza del 20 luglio 2012, n. 199, ha accolto i ricorsi
contro la manovra estiva del 2011 presentati dalle regioni Puglia, Lazio, Marche, Emilia Romagna,
Umbria e dalla regione autonoma della Sardegna, osservando che l'articolo 4 della manovra
Tremonti ha violato il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare
mediante referendum, desumibile dall'art.75 della Costituzione, secondo quanto già riconosciuto
da una costante giurisprudenza costituzionale:
- che l'art 4 della seconda manovra estiva del 2011, aveva sostanzialmente limitato le ipotesi
di affidamento “in house” dei servizi pubblici locali al di sotto dei 900mila euro,
e successivamente al disotto dei 200mila euro, fissando un tetto non previsto dalla normativa europea,
giungendo a comprimere in campo agli enti territoriali e locali il potere di qualificare la natura
dei servizi locali, rendendo loro impossibile scegliere i relativi modelli di gestione;
- che secondo la Corte Costituzionale a seguito della abrogazione dell'art. 23-bis, “la
disciplina applicabile era quella comunitaria, più favorevole” per le Regioni e gli
Enti Locali. Pertanto la reintroduzione da parte del legislatore statale della medesima disciplina
oggetto dell'abrogazione referendaria (anzi, di una regolamentazione ancor più restrittiva,
frutto di un' interpretazione ancor più estesa dell'ambito di operatività della
materia della tutela della concorrenza di competenza statale esclusiva) ledendo la volontà popolare
espressa attraverso la consultazione referendaria, avrebbe determinato anche una potenziale lesione
delle richiamate sfere di competenza sia delle regioni che degli Enti Locali”;
- che la sentenza succitata sottolinea che l'intento abrogativo espresso con il referendum
riguardava pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ai quali era
rivolto l'art 23-bis;
- che l'art.4 del D.L. 95/2012 riguarda, nella quasi totalità, le società strumentali
e che comunque, in sede di conversione, non si potrà non tenere conto dell'interpretazione
costituzionalmente orientata, discendente dalla sentenza 199/2012;
- che la normativa contenuta nell'articolo 14 del D.L. 78/2010 si pone comunque in contrasto
con i principi su cui si basa il pronunciamento della Corte Costituzionale;
- che la sentenza è dirompente sotto l'aspetto della gestione politico-amministrativa,
perché da oggi nessuna amministrazione locale potrà trincerarsi dietro l'obbligo
di smantellare i servizi pubblici, ma dovrà assumersi tutta la responsabilità politica
delle proprie scelte;
- che con la sentenza si ridà la decisione agli Enti Locali che, nel pieno rispetto del
responso referendario, possono usare tutti gli strumenti per tenere fuori dalla pura logica di
mercato i servizi pubblici necessari per la vita dei cittadini, evitando, come dimostrato dalle
privatizzazioni in atto, il peggioramento della loro qualità e un forte innalzamento delle
tariffe che colpiscono le famiglie con i redditi più bassi
Delibera
- di organizzare, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale richiamata, un Consiglio
Comunale ad hoc al quale far intervenire e partecipare al confronto anche tutte le forze sindacali
e politiche, i gruppi promotori dei referendum del giugno 2011 sui nuovi scenari che si possono
sviluppare per la gestione dei servizi pubblici locali;
- di sospendere, fino ai necessari ulteriori pronunciamenti da parte delle autorità competenti, ogni
eventuale atto o procedimento in corso in merito ad affidamenti dei servizi pubblici locali;
- di attivarsi con iniziative concrete ed ufficiali in merito alla norma che vieta la remunerazione
del 7% del capitale investito, per far sì che ai cittadini utenti venga restituito
quanto indebitamente è stato fatto pagare fino ad ora e per avanzare formale diffida a chi
eroga il servizio idrico integrato per la immediata eliminazione dalle bollette di tale onere.