Il Consiglio Comunale di Seregno
Premesso che
- La prima commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, ha iniziato l'iter
di discussione della proposta di legge n. 2269, di cui il deputato Calderisi è il primo
firmatario;
- la proposta interviene su due ambiti. Da un lato introduce una soglia minima di sbarramento del
4% per l'accesso all'elezione nei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali;
dall'altro lato prevede che, per le regioni i cui statuti determinano un numero fisso di
consiglieri, non trovino più applicazione le disposizioni della legge statale n. 108/1968 “Norme
per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale” o delle leggi elettorali
regionali vigenti che consentono l'assegnazione di un numero aggiuntivo di seggi;
- l'articolo 1 della PDL si propone, in particolare, di ridurre la frammentazione della rappresentanza
introducendo, come principio fondamentale per la scrittura della legge elettorale regionale, una
soglia minima di sbarramento del 4% su base regionale; l'articolo 2, poi, prevede in via
transitoria che fino a quando le regioni non abbiano dato attuazione a tale principio, la soglia
minima del 4 per cento viene applicata per le liste circoscrizionali e regionali;
- l'articolo 3 interviene sull'assegnazione dei seggi aggiuntivi e sancisce che, nelle
more dell'entrata in vigore delle specifiche leggi elettorali regionali, “alla lista o alla
coalizione collegata al candidato proclamato eletto presidente della giunta regionale, le norme
della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e quelle delle rispettive leggi elettorali regionali vigenti
che attribuiscono alla lista o alla coalizione collegata al candidato proclamato eletto presidente
della giunta regionale una determinata quota di seggi, si applicano sottraendo tale quota al numero
dei seggi assegnati dallo statuto al consiglio regionale e attribuendo i seggi restanti alle liste
non collegate, secondo le altre modalità stabilite da ciascuna legge elettorale regionale”.
Pertanto il premio di maggioranza, non potendo più esserci un aumento del numero di consiglieri
che superi il tetto stabilito dallo Statuto, verrà, di fatto, assegnato a discapito dei
seggi spettanti alle minoranze, così snaturando la filosofia della stessa legge che è invece
volta ad assegnare alle minoranze tutti i seggi conseguiti nella fase proporzionale così come
la stessa giurisprudenza ha più volte affermato intervenendo sulla materia;
- l'articolo 4 prevede l'applicazione delle disposizioni, relative alla soglia minima di
sbarramento del 4 per cento , anche per le elezioni dei Consigli Provinciali e Comunali.
Rilevato che
- L'articolo 122 della Costituzione assegna alle regioni il compito di stabilire con propria
legge il sistema con cui eleggere il Presidente della Giunta ed il Consiglio Regionale;
- Il portato normativo contenuto nella Proposta di Legge n. 2269, qualora approvato dal Parlamento,
si sostanzia in una insopportabile ed ulteriore limitazione dell'autonomia legislativa in
materia elettorale delle regioni a statuto ordinario, così come sancito dalla riforma del
Titolo V, parte V, della Costituzione italiana.
- Gli eventuali seggi spettanti al partito o alla coalizione collegata al Presidente che risulta
vincente nella competizione elettorale, tesi a garantire la governabilità, come previsto
dall'articolo 123 della Costituzione, nel caso che questi ottengano un risultato inferiore
alla somma dei voti attenuti dai partiti o coalizioni collegate ai candidati presidente che risultano
sconfitti, verranno sottratti a questi ultimi, mentre la giurisprudenza afferma che debbono essere
garantiti i seggi spettanti alle minoranze derivanti dai voti espressi.
- la proposta di legge, non rivedendo la formula elettorale a seguito delle modifiche proposte
nell'attribuzione dei seggi, rischia di rendere inoperativa la stessa L.108 del 1968, con
conseguenti ricadute sulle prossime elezioni regionali;
- le ultime elezioni europee, a cui è stata applicata la soglia di sbarramento per l'accesso
alla distribuzione dei seggi, hanno visto alcuni milioni di nostri concittadini esprimere un voto
che non ha avuto un riscontro nella assegnazione dei seggi, escludendo dalla attività parlamentare
formazioni politiche, radicate da decenni sul territorio nazionale.
Considerato che
- le elezioni regionali ed amministrative, per la loro specificità territoriale, non possono
essere classificate, come definite dal deputato Calderisi “elezioni di medio termine” peraltro
introducendo una definizione estranea al nostro ordinamento costituzionale e politico, essendo,
altresì, un voto fortemente caratterizzato sui temi amministrativi e del governo locale.
- che attraverso l'introduzione di ulteriori soglie di sbarramento, si tende ad introdurre
nel nostro ordinamento una forma di bipartitismo, del tutto estranea alla natura sociale, culturale
e politica del nostro Paese.
Il Consiglio Comunale
Esprime la più ferma contrarietà all'introduzione delle norme contenute nella
PdL 2269.
Impegna la Presidente del Consiglio Comunale
- Ad intervenire presso il Presidente della Camera dei Deputati per esprimere la contrarietà del
Consiglio Regionale alla proposta avanzata dal deputato Calderisi;
- a richiedere un parere di costituzionalità della proposta in oggetto e a prevedere uno
specifico ricorso presso la suprema Corte Costituzionale, nel caso la PdL 2269 dovesse essere trasformata
in legge;
- a ricercare il massimo di unitarietà possibile con gli altri enti locali per opporsi a
tale provvedimento, assumendo pubblica posizione di contrarietà alla proposta in oggetto.
Giuseppina Minotti (Capogruppo del PRC); Francesco Mandarano (Consigliere comunale
del PRC)