Secondo dati pubblicati dalla Cgia di Mestre nel mese di maggio 2002, nel 2001 i lavoratori atipici in Italia erano oltre 6 milioni, pari a circa 3 lavoratori su 10. Al primo posto i lavoratori parasubordinati, con circa 1.900.000 unità. Poi i lavoratori part time, con 1.800.000 unità. Al terzo posto i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, con 1.500.000 unità circa. Con una continua tendenza all’aumento, se è vero che i nuovi rapporti di lavoro che si creano sono nella grande maggioranza di carattere atipico. Dati suffragati da studi effettuati da numerosi altri enti, associazioni e centri di ricerca.
La regione che - in termini assoluti - registra il più alto numero di lavoratori atipici è la Lombardia (1.220.000), seguita dal Veneto (614.000) e dall’Emilia Romagna (583.000). Questo dato in termini numerici corrisponde ad una percentuale di lavoratori atipici sul totale degli occupati pari a oltre il 33%, superiore alla media nazionale.
A ciò si aggiunga che in Lombardia, secondo dati forniti dall’Annuario statistico regionale relativi al 2001, c’è una presenza di agenzie per il lavoro interinale pari al 32,5% del totale nazionale.
Siamo quindi in presenza di una situazione dove i rapporti di lavoro atipici - interinali, a tempo determinato, parasubordinati, a tempo parziale - coinvolgono un numero sempre più alto di lavoratrici e lavoratori nel Paese e in Lombardia. E a ciò si aggiunga la situazione dei molti a cui è dato un lavoro non soltanto precario ma anche sottopagato. Con tutte le conseguenze, spesso drammatiche che ne derivano per i soggetti interessati: precarietà del rapporto di lavoro, insicurezza del reddito per il futuro, impossibilità di programmare le proprie scelte di vita, impossibilità - per quanto riguarda i giovani - di crearsi una famiglia e di mettere su casa, grandissime difficoltà ad accedere al credito alla pari con gli altri cittadini, ecc. Si tratta di una situazione che investe milioni di persone nella sola Lombardia, dato che non coinvolge solo i lavoratori ma anche le famiglie.
Questa legge si propone di dare un contributo per garantire una rete di tutele e diritti anche per questa tipologia di lavoratori attraverso il riconoscimento di contributi economici e previdenziali.
1. La Regione promuove e favorisce l’attuazione di interventi volti alla tutela e al sostegno economico e previdenziale di tutti i soggetti beneficiari della presente legge.
1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge le persone fisiche residenti in Lombardia che:
2. Ai fini della presente legge, per lavoratori parasubordinati si intendono tutti i lavoratori iscritti alla apposita Gestione Separata istituita presso l’INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1. Ai fini di garantire gli interventi di cui all’art. successivo, è costituito un apposito Fondo regionale.
2. La Regione Lombardia, a mezzo della Direzione Regionale degli Affari Finanziari e del Patrimonio, distribuisce il Fondo di cui al comma precedente alle Province, che hanno il compito di provvedere all’erogazione dei contributi ai beneficiari, previa istruttoria delle relative domande di accesso, operata attraverso i Servizi per l’Impiego.
1. La Regione Lombardia provvede ad erogare un contributo economico ai soggetti di cui all’art. 2, sostitutivo o integrativo del reddito da lavoro, in modo tale da garantire un importo netto di 600 euro mensili, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi.
2. Ogni ulteriore contributo economico di cui al comma 1 del presente articolo può essere erogato trascorsi almeno 6 mesi dall’ultima mensilità del contributo precedente.
3. Ai soggetti beneficiari della presente legge è inoltre riconosciuto il pagamento dei contributi previdenziali corrispondenti al contributo economico erogato.
4. Nel caso in cui i soggetti beneficiari della presente legge trovino difficoltà ad avere accesso al credito, il Fondo di cui all’art. 3 è a garanzia nei confronti degli Istituti di Credito per l’accesso al credito.
5. La Regione eroga incentivi - nella forma di detassazione Irap - alle aziende che trasformano i rapporti di lavoro di cui all’art. 2 comma 1 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
6. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con altre eventuali ed analoghe provvidenze erogate dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico.
7. Gli importi previsti dalla presente legge devono essere indicizzati annualmente in relazione ai dati dell’inflazione reale.
1. Al fine di attivare il costante monitoraggio del fenomeno del lavoro atipico e precario, la Regione provvede alla raccolta, aggiornamento e analisi dei dati, alle conseguenti elaborazioni statistiche e allo studio delle problematiche connesse al fenomeno in questione.
2. Compito dell’Osservatorio è anche quello di operare affinché venga data la più ampia informazione ai residenti lombardi sulla possibilità di accedere ai benefici della presente legge.
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale approva apposito Regolamento Attuativo.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con legge di approvazione di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.