Le legge delega sul mercato del lavoro

La destrutturazione del lavoro e dei diritti

analisi dell'articolato della legge

«Non esagero se dico che si tratta della riforma più importante degli ultimi trent’anni nel campo del mercato del lavoro. Diventerà più flessibile, più dinamico, assicurerà una crescita occupazionale. Si va incontro ai problemi dei giovani disoccupati...» (D’Amato, presidente Confindustria)

Le legge delega sul mercato del lavoro

I 10 articoli di cui è composta questa legge si riferiscono a blocchi di tematiche :

a) collocamento, somministrazione di personale e manodopera, intermediazione illecita, trasferimento di azienda e di ramo d’azienda (nell'art. 1)

In questo blocco tematico si evidenzia che:

C’è ora il rischio che tali cessioni possano avere ampio e libero corso.

b) riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale (con delega al governo da parte dell’art. 3):

c) implementazione delle tipologie di lavoro (con delega al governo ex art. 4 )

d) certificazione dei rapporti di lavoro e arbitrato (con delega al governo rinvenibile negli artt. 5 e 8):

La tematica è una di quelle che hanno dato luogo alle maggiori opposizioni da parte della minoranza parlamentare, dei giuslavoristi progressisti, del sindacato e della magistratura.

Conclusioni

Infine conviene sottolineare come i contenuti delle deleghe siano configurati in chiave sottilmente “ricattatoria” per le OO.SS. investite di ruolo attuativo e concertativo, prospettando loro che, in assenza di pattuizioni negoziali nei contratti o accordi collettivi, la perseguibilità e realizzabilità degli obbiettivi e delle nuove tipologie di lavoro precario avverrà anche con il solo “consenso del lavoratore”, d’ora in poi sempre più solo e indifeso.

Concludendo, mentre si resta in attesa dei decreti attuativi, sostanzialmente realizzabili con la consultazione sindacale (la cui disponibilità pone alle OO.SS. non pochi problemi di essere fraintesa quale condivisione in linea di principio dell’intera infrastruttura), si può sin d’ora affermare che – salvo i pochissimi punti ove abbiamo espresso un nostro consenso condizionato – la legge testé approvata prospetta ai nostri giovani un futuro di incertezza, di intermittenza lavorativa, di assoluto precariato, coniugato ad un corrispondente futuro di carente autosufficienza (o di vera e propria invivibilità) per l’epoca della quiescenza.

Giacché con queste nuove tipologie di lavoro i versamenti contributivi faranno maturare in capo ai futuri pensionati una percentuale stimata nell’ordine del 30% del reddito percepito in costanza di attività lavorativa, per cui giustamente si è lanciato l’allarme (inascoltato) di costruire ed innescare, ora per allora, “una vera e propria bomba socialea scoppio tanto certo quanto ritardato (con una logica da “ápres moi le deluge”, dopo di me il diluvio).

Mario Meucci
Milano, 11 marzo 2003