Approvato il Collegato lavoro

Arbitrato e condono delle illegalità i punti più negativi del Collegato lavoro

È indispensabile che tutti i precari vengano informati che hanno 60 giorni di tempo a partire dall’entrata in vigore della legge (presumibilmente attorno al 5 novembre) per impugnare tutti i contratti a termine già scaduti sino a oggi intercorsi.

Arbitrato è di parte

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Alle 19,15 di oggi la Camera dei Deputati con 310 voti a favore e 204 contrari, stante la compattezza della maggioranza (incluso il gruppo FLI) e con il voto favorevole dell’UDC sull’art. 31 (quello relativo all’arbitrato), ha definitivamente approvato il Collegato Lavoro.

Al di là delle norme sull’arbitrato —che giocoforza impiegheranno qualche tempo a scardinare il processo del lavoro— la nuova legge piomba subito su tutte le controversie presenti e future di precariato, non solo limitando il danno massimo risarcibile (anche retroattivamente) prescindere da quale esso realmente sia, ma introducendo un meccanismo di doppia decadenza per l’azione giudiziaria che renderà pressoché impossibile rivendicare i propri diritti.

Entro 60 giorni dalla scadenza di qualsiasi contratto precario, infatti, a prescindere se il lavoratore sia nell’attesa di una nuova chiamata in servizio (e anche se tale nuova chiamata dovesse giungere e venire accettata entro il tale termine), scatterà un onere di impugnare con lettera l’illegittimità del contratto stesso e poi vi saranno solo altri 270 giorni per iniziare la controversia giudiziaria.

In caso contrario, qualsiasi illegalità, anche la più grave, sarà automaticamente condonata.

Il punto è che per qualsiasi controversia in materia contrattuale la prescrizione è decennale e non c’è alcuna decadenza, non esistendo nel nostro ordinamento nessun diritto contrattuale —al di fuori di quello dei precari in particolare e dei lavoratori in generale— che sia limitato da tale straordinario regime di doppia decadenza.

Il diritto italiano (ed europeo più in generale) già effettivamente conosceva strumenti di denegata giustizia per gestire “gli altri da sé” per ragioni di età, di sesso (almeno fino ad anni recenti), di malattia mentale, di indigenza, di comportamento criminoso (o stimato tale) oppure eversivo, di estraneità al territorio e alla cittadinanza.

La novità clamorosa del collegato lavoro è che in tale elenco di “fuori diritto” ora rientrano tutti i casi disciplinati dall’art. 32 ed oggetto di tale doppia decadenza, cioè:

  1. i lavoratori licenziati;
  2. i collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, nel caso in cui il datore receda dal contratto;
  3. i lavoratori “falsi autonomi” a cui viene interrotto l’incarico;
  4. i lavoratori trasferiti di sede;
  5. tutti i lavoratori assunti a termine;
  6. i lavoratori a cui è stato fraudolentemente ceduto il contratto di lavoro simulando una falsa cessione di ramo d’azienda;
  7. i lavoratori somministrati;
  8. i lavoratori vittima del caporalato che vogliano chiedere la sussistenza di un rapporto con il reale utilizzatore e denunciare la speculazione sulla loro forza lavoro.

Il lavoro è da oggi posto ufficialmente “fuori” dallo spazio pubblico, è “altro” rispetto al gioco repubblicano.

È quindi da questo “fuori”, da questa “alterità”, che dobbiamo ripartire, per l’intanto accettando l’ingaggio.

È indispensabile che tutti i precari vengano informati che hanno 60 giorni di tempo a partire dall’entrata in vigore della legge (presumibilmente attorno al 5 novembre) per impugnare tutti i contratti a termine già scaduti sino a oggi intercorsi.

Se la prima finalità della legge è ridurre le controversie di lavoro abbiamo la possibilità di stravolgerla subito!

Carlo Guglielmi (Avvocato - Giuristi Democratici)
Roma, 19 ottobre 2010
Associazione Giuristi Democratici