Riforme istituzionali, primo sì al Senato.

Come cambia la Costituzione del 1948

Premier coi muscoli. Sanità, scuola e polizia regionale

Arriva il premierato forte, accompagnato da devolution, Senato federale, riduzione del numero dei parlamentari. La riforma della Costituzione che il Senato ha approvato, riscrive in gran parte la seconda parte della carta costituzionale approvata nel 1947. Il nuovo sistema prevede un primo ministro scelto direttamente dagli elettori (anche se il suo nome non sarà stampato sulla scheda), con grandi poteri (nomina e revoca dei ministri, scioglimento della Camera) e meno vincoli per la realizzazione del programma di governo.

Ecco, punto per punto, i punti salienti della riforma:

IL NUOVO PARLAMENTO: - Il Parlamento si compone della Camera e del Senato federale della Repubblica.

UN TAGLIO AI PARLAMENTARI: - La Camera è composta da quattrocento deputati, e dai dodici deputati degli italiani all'estero, e resta in carica cinque anni. Il Senato è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale e resta in carica cinque anni: è composto da duecento senatori e dai sei rappresentanti degli italiani all'estero.

SENATO FEDERALE: Palazzo Madama cambia natura. L'assemblea dei senatori perde il potere di sfiduciare il premier, che resta, con nuove regole, esclusiva della Camera. Si occuperà delle leggi che riguardano le materie su cui Stato e Regioni hanno competenze comuni.

CONTESTUALITA' AFFIEVOLITA: - L'elezione del Senato avviene contestualmente a quella dei consigli regionali. In caso di scioglimento anticipato di un consiglio regionale, il nuovo resta in carica solo fino alla fine della legislatura del Senato.

SOLO TRE SENATORI A VITA: - Il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita, ma il loro numero totale può essere superiore a tre. I senatori a vita in carica mantengono il loro seggio.

CAMBIA L'ITER DELLE LEGGI: - La Camera esamina le leggi riguardanti le materie riservate allo Stato. Il Senato può chiedere di riesaminarle (serve una richiesta di due quinti dei senatori), quindi il testo torna alla Camera, che decide in maniera definitiva. Il Senato esamina le leggi riguardanti le materie riservate sia allo Stato che alle regioni (materie concorrenti), ma anche le leggi di bilancio e la finanziaria. La Camera può chiedere di riesaminarle (su richiesta dei due quinti dei deputati).

L'ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO: - Il presidente della Repubblica è eletto dall'assemblea della repubblica, composta da deputati, senatori, presidenti delle regioni e da tre delegati per ciascun consiglio regionale.

POTERI DEL QUIRINALE: - Il presidente della Repubblica è garante della costituzione e rappresenta l'unità federale della nazione. Può inviare messaggi alle Camere, promulga le leggi, indice i referendum, nomina i presidenti delle authority, ha il comando delle forze armate, preside il Csm e ne designa il vicepresidente, presiede il consiglio supremo della difesa, può concedere la grazia e commutare pene (senza necessità di proposta e controfirma del ministro della Giustizia). Perde invece il potere di autorizzare ala presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo, quello di sciogliere le Camere e quello di scegliere il primo ministro.

PREMIER CON PIU' POTERI: Aumentano vistosamente i poteri del primo ministro. La sua elezione, di fatto è un'elezione diretta: nelle elezioni i candidati premier si collegano ai candidati all'elezione della Camera. Sulla base dei risultati il capo dello stato nomina primo ministro il leader della coalizione vincente. Per insediarsi non ha bisogno della fiducia della camera. Tra i suoi poteri, quello di nomina e revoca dei ministri e quello di sciogliere la Camera. Di fronte a questa decisione, però, i deputati della maggioranza (senza ribaltoni) hanno il potere di indicare un nuovo premier. Se invece la camera vota una mozione di sfiducia contro il primo ministro, c'è lo scioglimento automatico dell'assemblea.

CSM: con le nuove regole i componenti del Csm sono eletti per un terzo dal Senato federale (integrato dai presidenti delle regioni) e per due terzi dalla magistratura.

ROMA CAPITALE: a Roma viene riconosciuto lo status di capitale delle Repubblica federale. Gode di una sua autonomia sulle materie di competenza regionale, nei limiti stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio.

ARRIVA LA DEVOLUTION: Alle Regioni viene attribuita la competenza esclusiva sull'organizzazione della Sanità, l'organizzazione scolastica (compresa la parte riguardante i programmi scolastici di interesse regionale) e la polizia locale. Introdotta una clausola di interesse nazionale: Il Governo può bloccare una legge regionale che pregiudichi l'interesse nazionale. Della questione si occupa il Senato; se la Regione non cambia la legge incriminata, il Senato può chiedere al capo dello stato di abrogarla.

CORTE COSTITUZIONALE: I giudici costituzionali sono 15: quattro li nomina il capo dello Stato, quattro la magistratura, sette il Senato federale integrato dai presidenti delle Regioni. Prevista l'incompatibilità tra incarico di giudici e membro del Parlamento o di un consiglio regionale.. Dalla scadenza dell'incarico, i giudici non potranno per cinque anni entrare nel governo, nel Parlamento e ricoprire incarichi pubblici.

A PIENO REGIME NEL 2011: la riforma entrerà in vigore dalla prossima legislatura. Ma solo dal 2011 la parte riguardante la riduzione dei parlamentari e la contestualità dell'elezione del Senato e delle Regioni.

ARRIVA QUORUM PER REFERENDUM COSTITUZIONALE: cambiano le regole per il referendum confermativo delle leggi costituzionali. Perché sia valido dovrà votare almeno la metà più uno degli aventi diritto. Altra novità: il referendum potrà essere chiesto anche se la legge costituzionale viene approvata in Parlamento con la maggioranza dei due terzi: in questo caso non c'è bisogno di alcun quorum per la validità del referendum.

NUOVE REGIONI: Per cinque anni dopo l'entrata in vigore delle riforme, sarà possibile dar vita a nuove regioni (purché abbiano almeno un milione di abitanti) con una procedura semplificata rispetto a quella attuale.

Frida Nacinovich
Roma, 26 marzo 2004
da "Liberazione"