Federazione della Sinistra

Statuto provvisorio

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Preambolo

La Federazione è un progetto politico aperto, avviato dal Partito della Rifondazione Comunista, dal Partito dei Comunisti Italiani, dall’Associazione “Socialismo 2000” e dall’Associazione “Lavoro e Solidarietà” rivolto a tutti i soggetti politici, associazioni, movimenti e singole persone che vogliono impegnarsi per il superamento del capitalismo e del patriarcato.

Art. 1. Adesione alla Federazione

  1. Possono iscriversi alla Federazione le donne e gli uomini, cittadini italiani e immigrati, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che indipendentemente dall'etnia, dalle convinzioni filosofiche e dalla confessione religiosa, ne accettino il programma politico e lo statuto, e si impegnino ad agire per realizzarne il programma.
  2. Ferma restando la possibilità dell’adesione individuale alla Federazione presso il circolo territoriale o di lavoro di riferimento, tutti le/gli iscritte/i al Partito della Rifondazione Comunista, al Partito dei Comunisti Italiani, all’Associazione “Socialismo 2000” e all’Associazione “Lavoro e Solidarietà” (d’ora innanzi denominati “Soggetti Promotori”) si considerano iscritti d’ufficio alla Federazione.
  3. Possono altresì aderire alla Federazione tutte le associazioni sociali e/o politiche che ne condividono il manifesto politico e lo statuto, sia a livello nazionale che a livello territoriale. L’adesione di nuove associazioni a livello sia nazionale che territoriale deve essere approvato dal Coordinamento Politico Nazionale Provvisorio della Federazione, con il voto unanime dei rappresentanti dei Soggetti Promotori.
  4. L’adesione alla Federazione, può avvenire anche tramite internet, secondo le modalità definite dal Coordinamento Politico Nazionale Provvisorio.
  5. La quota minima di iscrizione per coloro che aderiscono esclusivamente alla federazione è fissata in 20 euro.

Art. 2 Organizzazione della Federazione

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  1. La Federazione è organizzata in circoli, Federazioni Provinciali e Federazioni Regionali.
  2. La Federazione ritiene requisito fondamentale per la sua organizzazione la rappresentanza paritaria di uomini e donne. Per questo motivo, nella composizione degli organismi dirigenti si deve tener conto della necessità di valorizzare la differenza di genere.
  3. Ove non diversamente previsto dal presente statuto provvisorio, i segretari o i presidenti dei partiti e delle associazioni federate sono membri di diritto dei consigli e dei coordinamenti politici di livello omologo.
  4. Possono altresì far parte dei suddetti organismi, previo parere unanime dei Soggetti Promotori, singole personalità che volessero dare il proprio contributo.
  5. Si considerano Organizzazioni Federate i Soggetti Promotori, nonché tutti gli altri soggetti che hanno richiesto e ottenuto l’adesione alla Federazione secondo le modalità stabilite dall’art. 1 del presente statuto provvisorio.
  6. L’ approvazione di documenti politici e di ordini del giorno da parte dei consigli e dei coordinamenti politici richiede una maggioranza dei 2/3 dei componenti l’organismo.
  7. Tutte le organizzazioni promotrici fanno parte degli organismi dirigenti e nessuna organizzazione federata può esprimere la maggioranza assoluta dei componenti in ogni organismo dirigente. Adeguata rappresentanza dovrà essere data agli iscritti che non facciano parte di organizzazioni promotrici la federazione.

Art. 3 Il circolo

  1. Il circolo costituisce l’istanza di base della Federazione. Possono essere costituiti circoli territoriali di livello comunale o intercomunale e, nelle realtà metropolitane, di livello municipale o circoscrizionale. Possono essere costituiti circoli pure nei luoghi di lavoro.
  2. Ogni circolo elegge un consiglio politico che a sua volta elegge un coordinamento politico e un portavoce.
  3. Nei circoli con meno di 50 aderenti, l’assemblea degli iscritti assume le funzioni di consiglio politico.

Art. 4 La Federazione Provinciale

  1. L’ insieme dei circoli di un territorio provinciale costituisce la Federazione Provinciale.
  2. Ogni Federazione Provinciale elegge un Consiglio Provinciale, che a sua volta elegge un Coordinamento Politico e un Portavoce.
  3. In vigenza del presente statuto provvisorio, gli organismi dirigenti di cui al comma precedente sono nominati secondo criteri stabiliti dai Soggetti Promotori Nazionali.

Art. 5 La Federazione Regionale

  1. Tutte le Federazioni Provinciali di una stessa regione costituiscono la Federazione Regionale.
  2. Preso atto della prossima scadenza elettorale regionale che coinvolgerà la maggior parte delle regioni italiane, in vigenza del presente statuto provvisorio, tutte le Federazioni Regionali saranno rette da un organismo provvisorio composto dai segretari o presidenti delle Organizzazioni Federate.

Art. 6 La Federazione Nazionale

  1. L’insieme delle organizzazioni territoriali, provinciali e regionali costituisce la Federazione Nazionale.
  2. La Federazione nazionale è retta da un Consiglio nazionale, un Coordinamento Politico Nazionale e un Portavoce.
  3. In vigenza del presente statuto provvisorio e sino al Congresso fondativo della Federazione, il Consiglio Nazionale e il Coordinamento Politico Nazionale sono nominati, secondo criteri pattuiti tra gli stessi, dai Soggetti Promotori.

Art. 7 Il Consiglio Politico Nazionale

  1. Il Consiglio Politico Nazionale discute e approfondisce temi politici di particolare rilevanza; convoca il Congresso Nazionale della Federazione e ne approva il relativo regolamento congressuale.

Art. 8 Il coordinamento Politico Nazionale

  1. Il Coordinamento Politico Nazionale attua la linea politica della Federazione durante la fase costituente; decide le iniziative e le manifestazioni nazionali, nonché le modalità di partecipazione della Federazione alle elezioni che si dovessero tenere durante la fase costituente; può costituire gruppi di lavoro tematici indicandone i coordinatori. Nomina altresì l’amministratore della Federazione e approva il regolamento di gestione finanziaria della stessa.
  2. Il Coordinamento Politico Nazionale predispone altresì il regolamento congressuale; assicura il regolare svolgimento del congresso e ne coordina le attività; a tal fine nomina la Commissione di garanzia, definisce i criteri per la partecipazione dei dirigenti nazionali ai dibattiti precongressuali e alle assemblee congressuali; verifica il rispetto del pluralismo e coordina lo sforzo organizzativo.
  3. I rappresentanti dei quattro Soggetti Promotori sono membri di diritto del Coordinamento Politico Nazionale.
  4. I membri del Coordinamento Politico Nazionale sono membri di diritto del Consiglio Nazionale.

Art. 9 La/il Portavoce Nazionale

  1. La/il Portavoce nazionale esprime la linea politica della Federazione cosi come definita dal coordinamento politico; interviene,dopo consultazione informale con i segretari dei soggetti federati, sui fatti rilevanti dell’attualità politica; presiede la delegazione della Federazione negli incontri con altri partiti e rappresentanze istituzionali; convoca il Consiglio Nazionale e il Coordinamento Politico Nazionale.
  2. Il ruolo di Portavoce sarà ricoperto a rotazione paritaria dai quattro Soggetti Promotori, che provvederanno a indicare per questo ruolo un loro rappresentante.

Art. 10 Il finanziamento della Federazione

  1. I mezzi finanziari della Federazione sono costituiti dai proventi del tesseramento di coloro che aderiscono esclusivamente alla Federazione, dalla sottoscrizione volontaria dei cittadini e dalle entrate delle iniziative politiche della Federazione.
  2. Il finanziamento della Federazione avviene nella più assoluta trasparenza, rifiutando ogni contributo che possa condizionarne le libere scelte politiche.

Art. 11 Simbolo della Federazione

  1. In vigenza di questo statuto provvisorio, il simbolo della Federazione è quello che è stato utilizzato nelle ultime elezioni europee, così come modificato per accordo unanime dei Soggetti Promotori.

Art. 12 Strumenti di comunicazione della Federazione

  1. Gli strumenti e i mezzi di comunicazione della Federazione sono dati dalla collaborazione e dalla sinergia da quelli già utilizzati dalle Organizzazioni Federate, nonché dall’attivazione di un sito internet nazionale della Federazione o da altri strumenti che il Coordinamento Politico Nazionale ritiene opportuno attivare.

Art. 13 Norma transitoria e finale

  1. Il presente statuto provvisorio disciplina la vita e l’attività della Federazione sino al Congresso fondativo che si terrà entro il dicembre 2010. In quella sede sarà approvato il nuovo statuto su proposta unanime dei Soggetti Promotori, per la cui approvazione è necessaria il voto favorevole dei 2/3 i componenti dell’assemblea congressuale.
Federazione della Sinistra
Roma, 20 novembre 2009