Il Sistema Educativo di Istruzione Statale:
Con la presente legge vengono abrogati:
la Legge 28 marzo 2003, n. 53 (legge-delega Moratti);
il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (primo ciclo d’istruzione);
il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286 (INVALSI);
il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (diritto-dovere);
il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (alternanza scuola-lavoro);
il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (secondo ciclo);
il Decreto Legislativo 4 novembre 2005, n. 227 (formazione degli insegnanti);
l’articolo 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo di frequenza di attività formative);
l’articolo 5 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (età per l’ammissione al lavoro);
il Decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età);
l’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (decreto applicativo della legge Biagi sull’apprendistato);
l’articolo 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002 - disposizioni in materia di asili nido - Istituzione fondo per l’asilo nido e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro);
l’articolo 91 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003 - Fondo per i rimborsi ai datori di lavoro che aprono asili nido nei luoghi di lavoro);
il comma 7 dell’articolo 22 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002 per la composizione delle commissioni degli Esami di Stato);
il comma 3 dell’articolo 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998 sulla limitazione della dotazione organica degli insegnanti di sostegno);
il comma 1 dell’articolo 37 del Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 (finanziaria 1998 sulla limitazione della dotazione organica degli insegnanti di sostegno);
il comma 1 dell’articolo 35 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003 - riconduzione delle cattedre a 18 ore settimanali);
il comma 4 dell’articolo 22 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002 - disposizioni in materia di organizzazione scolastica - Ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali);
la C.M. n.58 del 9 luglio 2003 (recante disposizioni ai dirigenti scolastici per aumentare il numero di alunni per classe);
il comma 128 articolo 1 legge 30 dicembre 2004, n 311 (finanziaria 2005: insegnamento inglese nella scuola primaria);
il comma 129 articolo 1 legge 30 dicembre 2004, n 311 (finanziaria 2005: oneri per supplenze brevi);
l’articolo 25 del Decreto Legislativo 30-03-2001 n. 165 (legge sulla Dirigenza scolastica);
il Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 (che integra il Decreto Legislativo 03-02-1993 n. 29);
È abrogata ogni altra Legge, Circolare, Regolamento e disposizione incompatibile con le norme della presente Legge.
Comitato di Concorezzo: Riferimento: Marta Gatti
Comitato di Monza: Riferimento: Rossana Valtorta, Rosella Vincenzi, Vanda Grosso