La proposta del governo sulla riforma degli organi collegiali

LA FILOSOFIA DEI NUOVI ORGANI COLLEGIALI

in questa proposta c'è anche il segno del degrado, della banalizzazione, della frantumazione a cui si vuole condurre il sistema scolastico pubblico

Ogni analisi puntuale che verrà fatto del testo delle Proposta de Legge (PdL) avanzata dai Parlamentari del centro-destra dovrà tenere conto del diverso e opposto disegno ideale che ha ispirato i Decreti Delegati del 1974 da quello che ispira la proposta dell'attuale governo.

I DD del '74 erano l'esito legislativo di un imponente movimento di lotta che aveva riconosciuto nella scuola una delle istituzioni fondamentali della repubblica per la realizzazione dei valori di egualitarismo, solidarietà, riconoscimento dei diritti fondamentali e universali (individuali, sociali e politici) che avevano caratterizzato la resistenza antifascista e che erano stati sussunti nel testo della Costituzione.

Il quadro che ne emergeva era una pluralità di "comunità educanti" in continua interazione con "la più vasta comunità sociale e civica a livello distrettuale, provinciale e nazionale".

 Gli organi collegiali quindi avevano una duplice funzione: da una parte quella di elaborare il fare scuola quotidiano non solo rispettando la libertà individuale d'insegnamento dei docenti, ma anche potenziandola attraverso l'attività collegiale che consentisse la realizzazione di una autonomia educativa, didattica e progettuale degli insegnanti. Dall'altra, con una rigorosa definizione delle funzioni del personale che concorrevano alla comunità (docenti, personale ATA, direttivi), gli organi collegiali costituivano il luogo della integrazione delle varie funzioni e del collegamento ed integrazioni con la componente degli studenti e dei genitori.

Non vi è traccia, quindi, gerarchica tra le funzioni ma riconoscimento di diversità e complementarità, di concorrenza paritaria al governo della scuola.

A testimonianza di questo impianto basta ricordare la sovranità del Collegio dei Docenti in materia di scelte educative e didattiche che si esprime attraverso le delibere (Art. 7 D.Lvo 297/94) e il conseguente compito del personale direttivo (presidi e direttori didattici) che "assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali". "Cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o d'istituto." (art.396 D. Lvo .297/94).

Le critiche che il movimento e la scuola democratica e militante ebbe a fare agli Organi Collegiali furono puntuali e tutte inerenti ad una democrazia squilibrata a favore delle componenti interne alla scuola ed una rappresentanza inadeguata delle componenti esterne: studenti e genitori. Il loro parziale o totale fallimento è però attribuito unanimemente agli ostacoli ed ai restringimenti degli spazi da subito messi in atto dall'amministrazione e dalle burocrazie ministeriali. Ma va fatta qualche specificazione; anche nel loro parziale svuotamento e fallimento gli organi collegiali hanno costituito in tutte le circostanze, almeno un forte deterrente a comportamenti degenerativi che si sono avuti in altri rami dell' amministrazione, il Collegio dei Docenti e i Consigli d'Istituto sono stati, e lo sono tuttora qualora i componenti lo vogliano, un presidio di democrazia e di libertà, individuali e collettive, inusitato nel quadro istituzionale del nostro paese. Certo la scuola e i suoi OO.CC. non sono stati quella grande palestra/laboratorio di democrazia che avrebbero potuto essere per l'intero paese, ma la caduta di questa ipotesi è congruente con la caduta dell'aspirazione e delle pratiche democratiche nella vita sociale, politica ed economica in atto almeno da un ventennio.

La filosofia a cui si ispira l'attuale proposta è di natura opposta, anziché la democrazia si vuole promuovere la gerarchia aziendalistica frammista a "l'unicità di comando" di derivazione militare.

E' un percorso già iniziato con il Decreto legislativo 29 del 93, le leggi Bassanini sull'autonomia scolastica, Il Decreto sulla Dirigenza scolastica e, da ultimo, il contratto separato per i dirigenti scolastici. Il percorso è stato condiviso tanto dai partiti di centro-destra quanto da quelli di centro-sinistra ed ha pervaso tutti i livelli istituzionali, tanto quelli della rappresentanza politica e sociale quanto quelli della gestione del potere, sociale, politico ed economico, dello stato, degli enti locali ad ogni livello. E' l'affermazione del modello dominante del mercato e dell'azienda che ha soppiantato il modello umanistico e democratico che era stato elaborato dalla caduta del fascismo agli anni '70, ma continua ad ispirare significative minoranze e soprattutto i movimenti emergenti No Global primo fra tutti. E' all'interno di questa filosofia che sono interpretabili i grandi e piccoli cambiamenti che la proposta apporta agli OO.CC. attuali.

La sostituzione del Consiglio di circolo o d'Istituto con il consiglio di amministrazione non sancisce soltanto la trasformazione delle scuole da istituzioni della repubblica ad aziende ma configura il c.d.a. facendo scomparire la componente degli ATA, riducendo drasticamente i membri eletti (da 14 a 18 secondo il numero degli alunni) ad un massimo di 6, portando da 1 a 5 i membri di diritto o di nomina, trasferendo la presidenza da un genitore al dirigente scolastico, crea le condizioni per un suo permanente commissariamento da parte dell'ufficio scolastico regionale. Anche l'autoconvocazione è resa pressoché impossibile visto che deve essere richiesta da almeno i 2/3 dei componenti. In poche parole il c.d.a. viene delineato come uno dei gruppi di staff del dirigente, che in questi termini ha ben poco del dirigente e molto più dell'amministratore delegato.

Il Collegio dei Docenti non delibera più: scompare così la sua sovranità in merito alle scelte organizzative e didattiche (anche grazie alla espressa separazione tra funzioni di gestione e funzioni di indirizzo). Perde la sua capacità di governo generale dell'attività educativa anche grazie alla sanzione della sua scomposizione in dipartimenti (disciplinari od altro). Perde il suo diritto ad autoconvocarsi. Permane invece la presidenza nelle mani del dirigente che era già un obbrobrio giuridico procedurale quando i presidi non erano dirigenti ma soltanto primus inter pares. Ma è ancor più inconcepibile adesso, dopo l'assegnazione della dirigenza, che sia una espressione diretta dell'amministrazione a presiedere una assemblea. Un minimo di correttezza vorrebbe che il presidente fosse espresso, tramite elezione, dall'assemblea stessa come avviene in tutti gli organismi democratici dal Parlamento in giù. Rimangono al Collegio vaghe competenze d'indirizzo, coordinamento e monitoraggio prive di qualsivoglia potere deliberante. Chi vive in qualche misura la vita delle scuole che questa nuova formulazione le funzioni del collegio vengono azzerate e con esse la libertà di insegnamento e l'autonomia dei docenti.

Ma la P.d.L. va ancora più a fondo nella cancellazione della libertà di insegnamento e della autonomia dei docenti, quando propone una valutazione collegiale degli alunni in sostituzione dei singoli insegnanti e del consiglio di classe, che viene abolito. Estrapolare la valutazione ed il giudizio dal processo educativo e di apprendimento / insegnamento per sottrarlo ai diretti protagonisti del processo ed al sistema complesso delle relazioni cognitive ed emotive porta alla reificazione tanto dei docenti quanto degli alunni.

Ma in questa proposta c'è anche il segno del degrado, della banalizzazione, della frantumazione a cui si vuole condurre il sistema scolastico pubblico. Tutto il marchingegno dovrebbe funzionare in base ad un sistema di regolamenti inventati scuola per scuola cancellando il valore unitario e di certezza del diritto che agli organi collegiali, alla loro composizione e funzioni veniva attribuito dalla legge.

La riforma degli OO.CC. costituiva l'ultimo anello indispensabile per il compimento dell'aziendalizzazione delle scuole, vi è una evidente contraddizione tra la loro esistenza ed il loro carattere relativamente democratico e l'aspirazione del Governo di sottomettere la scuola a logiche mercantilistiche ed autoritarie, la loro cancellazione sarebbe stata un'operazione troppo violenta, i partiti di governo hanno optato per il loro svuotamento democratico e la loro torsione  a sostegno del loro disegno neoautoritario.

Ma non sarà facile alla maggioranza, nonostante i numeri parlamentari, portare a compimento la proposta. Potrebbe essere questa l'occasione per una ripresa delle iniziative e delle lotte per una modifica degli OO.CC. in senso democratico e partecipativo. La cura più urgente per la scuola pubblica è appunto questa: una robusta iniezione di democrazia, partecipazione e protagonismo degli studenti e degli insegnanti.

Testo del Progetto di Legge presentato dai Parlamentari di Forza Italia

Norme concernenti gli organi di governo delle istituzioni scolastiche

Art. 1 - Governo delle istituzioni scolastiche

1. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono i docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i principi della presente legge.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, disciplinano la composizione e il funzionamento degli organi di governo secondo i principi della presente legge.

3. Gli organi di governo concorrono alla definizione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con l'autonomia scolastica, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà d'insegnamento. Essi valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il patto educativo tra famiglie e docenti.

4. L'organizzazione delle istituzioni scolastiche è improntata al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, che spettano agli organi di governo, e compiti di gestione, che spettano al dirigente scolastico.

Art. 2 - Organi delle istituzioni scolastiche

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:

a) Il Consiglio di amministrazione di cui agli articoli 3 e 4;
b) il collegio dei docenti di cui all'articolo 5;
c) gli organi collegiali di valutazione degli alunni di cui all'articolo 6;
d) il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 7.

Art. 3 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo generale della attività dell'istruzione scolastica. Esso, su proposta del dirigente scolastico:
a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei suoi membri;
b) approva il piano dell'offerta formativa;
c) approva il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo;
d) delibera il regolamento di 'istituto, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti;
e) definisce le direttive di massima per la gestione delle relazioni sindacali;
f) nomina gli esperti di cui all'art. 4 entro due mesi dalla prima convocazione successiva alla sua costituzione.

2. Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a) è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione può adottare modifiche ed integrazioni al regolamento deliberato ai sensi del presente comma.

4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio di amministrazione, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività della scuola e l'assolvimento della funzione educativa, provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 4 - Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a undici membri, ivi compreso il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria superiore, degli studenti. Ne fanno parte altresì un rappresentante dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola, e, in numero non superiore a tre esperti in ambito educativo, tecnico o gestionale.

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

3. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal dirigente scolastico, il quale lo convoca e fissa l'ordine del giorno. Il consiglio di riunisce altresì su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

4. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto per le delibere riguardanti il bilancio, il direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge le funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 5 - Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, alla elaborazione del piano dell'offerta formativa.

2. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari secondo modalità stabilite dal regolamento di istituto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), nonchè in altre forme organizzative, quali commissioni, gruppi di lavoro e di progetto ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti, definite dal collegio stesso.

3. Il collegio è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 6 - Valutazione collegiale degli alunni

1. I docenti, nell'esercizio della propria responsabilità professionale, valutano in sede collegiale gli alunni, periodicamente ed alla fine dell'anno scolastico, secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi indicate dal regolamento di istituto.

Art. 7 - Nuclei di valutazione di istituto

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con il servizio nazionale di valutazione, un nucleo di valutazione del funzionamento della scuola e della qualità complessiva del servizio scolastico, composto in prevalenza da esperti nel campo della valutazione, secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

Art. 8 - Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono i diritti di riunione e di associazione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) stabilisce le altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti, anche attraverso la costituzione di commissioni, comitati e consigli. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti, dall'articolo 2, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Cobas - Scuola
Roma, 9 dicembre 2001