La strategia della tensione in Brianza. Periodo 1970 - 1973

Rapporto sulla violenza fascista a Monza e circondario (1973)

Legge 20 giugno 1952 n. 645

Caporioni missini
I caporioni missini Sen. Nencioni e O. Servello «sfilano» con i loro «adepti»

Ecco come la legge vigente punisce la apologia e la violenza fascista

La legge per colpire il neo fascismo

Riproduciamo, qui di seguito, I primi dieci articoli della legge 20 giugno 1952, n 645 che, attuando la XII disposizione transitoria della Costituzione, colpisce la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista. E’ una legge certamente non perfetta ma che recepisce, nella sostanza, la discriminante antifascista del nostro ordinamento repubblicano. La ricordiamo ai lettori di questo «Rapporto», soprattutto a quelle Autorità dello Stato che in questi anni di ripetute, sanguinose prove di rigurgito fascista non ne hanno promosso l’applicazione, e alla magistratura che sembra averla dimenticata.

Legge 20 giugno 1952 n 645

Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma 1°) della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

ART. 1

(riorganizzazione del disciolto partito fascista)

Ai fini della XII disposizione transitoria e fina le (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del prosciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

ART. 2

(sanzioni penali)

Chiunque promuove od organizza sotto qualsiasi forma la ricostruzione del disciolto partito fascista a norma dell’articolo precedente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica ai dirigenti dell’associazione o movimento; chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a due anni.

Se l’associazione o il movimento assume, in tutto o in parte, il carattere di organizzazione armata o paramilitare ovvero fa uso di mezzi violenti di lotta, i promotori, i dirigenti, e gli organizzatori sono puniti con la reclusione da cinque a dodici anni e i partecipanti con la reclusione da uno a tre anni.

Fermo il disposto dell’articolo 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei di ritti e degli uffici indicati nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall’articolo 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.

ART. 3

(scioglimento e confisca dei beni)

Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il ministro per l’Interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione o movimento.

Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell’art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell’art. 77 della Costituzione.

ART. 4

(apologia del fascismo)

Chiunque, fuori del caso preveduto dall’art. 1, pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000.

La pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda.

La condanna importa la privazione dei diritti indicati nell’art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale per un periodo di cinque anni.

ART. 5

(manifestazioni fasciste)

Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire cinquantamila.

ART. 6

(aggravamento di pene)

Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall’art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorché amnistiati.

Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l’associazione o il movimento o la stampa.

ART. 7

(competenza e procedimenti)

La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale.

Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell’articolo 502 del Codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.

ART. 8

(provvedimenti cautelari in materia di stampa)

Anche prima dell'inizio dell’azione penale, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell’ipotesi del delitto preveduto dall’art. 4 della presente legge.

Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre 24 ore, farne denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

Nella sentenza di con danna il giudice dispone la cessazione dell’efficacia della registrazione, stabilita all’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.

ART. 9

(pubblicazioni sull’attività antidemocratica del fascismo)

La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell’azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una commissione di 19 membri, nominati dai presidenti delle due Camere, presieduta dal ministro per la Pubblica Istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l’insegna mento, l’attività antidemocratica del fascismo. La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del ministero della Pubblica Istruzione.

ART. 10

(norme di coordinamento e finali)

Le disposizione della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale.

Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione della attività fascista in quanto incompatibili con la presente legge.

La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che sa ranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1952.

Einaudi

De Gasperi - Piccioni - Sforza - Scelba - Zoli - Pella - Vanoni - Pacciardi - Segni - Aldisio - Fanfani - Malvestiti - Spataro - Campilli - Rubinacci - La Malfa - Cappa

Visto, il Guardasigilli: Zoli.

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Annotazione della Redazione: Nal presente rapporto i nomi dei protagonisti, quando non di primo piano, sono stati riportati in forma abbreviata. Questo perché non siamo interessati a mettere alla berlina le persone ma descrivere i fatti. Chi, per ragioni di studio, ha la necessità di consultare il documento in forma integrale lo può richiedere, qualificandosi, alla redazione di Brianza Popolare.
Comitato Unitario Antifascista di Monza
Monza, 31 dicembre 1973 (data presunta)
email: info@brianzapopolare.it