Il disegno di legge costituzionale sui Savoia rappresenta uno dei pasticci istituzionali più scellerati
posti in essere dal governo Berlusconi.
Molti hanno parlato di "abrogazione" della XIII Disposizione transitoria della Costituzione; altri,
presuntamente più informati, hanno pensato all'abrogazione soltanto dei primi due dei tre commi che
la compongono. In verità, questa legge costituzionale non abroga assolutamente nulla, ma crea una
nuova norma, naturalmente di rango costituzionale, che interviene nel difficile e delicato campo dell'efficacia
della legge nel tempo.
La Costituzione continuerà ad essere scritta con la XIII Disposizione transitoria intatta, nel testo
entrato in vigore nel 1948; ma una legge costituzionale a sé stante disporrà che il primo ed il secondo
comma "esauriscano gli effetti" da un certo momento in poi. Una vera novità, del tutto inaudita nella
storia costituzionale italiana, che pone problemi nuovi ed espone la nazione ed il suo ordinamento
a conseguenze ignote.
Che cosa dovrà fare il ministro Guardasigilli? Scrivere una nota sui due commi di cui "si esauriscono
gli effetti"; e quale significato giuridico ha questa espressione? Una norma, anche costituzionale,
se non abrogata, rimane "in vigore" e continuerà a produrre effetti futuri sulla base delle situazioni
di fatto create nel tempo in cui tali "effetti" non erano ancora "esauriti".
Fino a questo momento, l'interpretazione costituzionale aveva conosciuto soltanto la pur discutibile
"norma ad efficacia differita", cioè quella norma la cui concreta attuazione poteva dispiegarsi soltanto
con l'entrata in vigore di apposite leggi ordinarie. La "norma ad efficacia esaurita" non si era ancora
vista: ci voleva il governo Berlusconi per apportare una simile offesa alla Repubblica.
Non può essere considerata un'attenuante, neppure generica, la natura "transitoria" della norma costituzionale
così umiliata: quando si è voluto dire che una certa norma doveva durare per un certo tempo, si è
detto chiaro.
Ad esempio, la XII disposizione transitoria, col secondo comma, ha consentito la limitazione "per
non oltre cinque anni" al diritto di elettorato attivo e passivo dei capi responsabili del regime
fascista.
Se non si è detta la stessa cosa per i Savoia vi è più di un motivo. Del resto, se una norma transitoria
diventa "ad efficacia esaurita" dopo 54 anni, allora la stessa cosa potrà valere per il primo comma
della XII, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. L'esaurimento
degli effetti dei primi due commi della XIII disposizione transitoria, invece, non poteva essere previsto
dalla Costituente: perché esso avrebbe provocato la riacquisizione dei pieni diritti civili e politici
dei Savoia, consentendo loro di rivalersi nei confronti dello Stato per l'avocazione dei beni disposta
dal terzo comma.
L'avocazione senza l'esilio apparve alla Costituente un controsenso giuridico.
Oggi vi è, inoltre, un'aggravante nella condotta dello Stato, perché esso riconosce l'esilio fino
ad un certo tempo, interrompendo così i termini di prescrizione ed usucapione, in quanto trattasi
di un "impedimento" assolutamente insormontabile per la parte lesa, che riacquista fin dal principio
ogni diritto ad agire in sede giurisdizionale per la tutela dei propri diritti ed interessi, comunque
acquisiti, a titolo originario e derivato.
La norma "non abrogata", ma "ad efficacia esaurita" si rivela quindi un capolavoro di scelleratezza
politica ed istituzionale: mantiene in piedi giuridicamente il soggetto "Casa Savoia"; concede i pieni
diritti civili e politici a tutti i suoi membri, maschi e femmine; consente loro, individualmente
- e persino collettivamente - un'azione legale di risarcimento il cui valore patrimoniale non è neppure
al momento calcolabile.
Il governo Berlusconi dovrebbe avere il pudore di corredare il disegno di legge con la relativa relazione
tecnica e "copertura finanziaria".