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Programma Politico 2001 del Partito della Rifondazione Comunista
Capitolo 3: le nostre proposte
Parte 3: Stato sociale
Servizi sociali

Anche questa legislatura ha deluso la diffusa aspettativa di una legge di attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, che eleva l'assistenza sociale al rango di diritto, mentre la nostra spesa assistenziale resta la più bassa d'Europa ed è in gran parte sostenuta dai bilanci degli enti locali. Restiamo convinti che il riconoscimento del diritto all'assistenza, all'integrazione sociale, all'autodeterminazione e all'autonomia economica delle persone con handicap e delle persone inabili al lavoro e sprovviste dei mezzi necessari per vivere sia un elemento di civiltà. Per questo, in primo luogo, la spesa assistenziale deve essere allineata alla media europea, e gli enti locali devono essere riconosciuti come enti sussidiati e non sussidiari dello Stato.

Per questo nella nuova legislatura ripresenteremo la proposta di legge quadro sull'assistenza sociale, chiamando il Centrosinistra e il Polo a riconoscere il diritto all'assistenza sociale come diritto concreto ed esigibile su tutto il territorio nazionale, non comprimibile entro i limiti dei bilanci degli enti locali, riaffermando, in coerenza con l'impianto costituzionale, l'unità della repubblica nell'articolazione delle autonomie regionali e locali, la laicità dello stato e il suo ruolo di garante dei diritti, l'uguaglianza sostanziale.

I principi e i criteri che ispirano la nostra piattaforma sulla riforma dell'assistenza sociale, sono i seguenti:

1. Individuare e finanziare le prestazioni e i servizi finalizzati a rimuovere le situazioni di svantaggio previste dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Queste prestazioni e questi servizi devono essere sottratti all'accertamento del bisogno economico (il "redditometro"), perché sono finalizzati alla realizzazione di diritti universali della persona umana.

Rientrano in questo ambito:

a) i servizi e le prestazioni per l'integrazione sociale delle persone con handicap, come:

b) i servizi e le prestazioni di pronto intervento e di prima accoglienza per le condizioni ad alto rischio di esclusione, quali:

2. Individuare e finanziare le prestazioni e i servizi finalizzati a soddisfare il diritto all'assistenza sociale delle persone temporaneamente o definitivamente inabili al lavoro e sprovviste dei mezzi necessari per vivere.

Intendiamo perciò garantire per legge:

  1. a) che alle persone temporaneamente o definitivamente inabili al lavoro che hanno un reddito inferiore alla pensione minima INPS per lavoratori dipendenti con 781 settimane di contributi settimanali (di cui comunque chiediamo un consistente aumento) sia riconosciuta la condizione di insufficienza dei mezzi necessari per vivere;
  2. b) che per la determinazione dell'insufficienza dei mezzi necessari per vivere siano presi a riferimento il reddito e il patrimonio personali della sola persona temporaneamente o definitivamente inabile al lavoro e non anche quelli di conviventi e parenti;
  3. c) che alle persone sprovviste dei mezzi necessari per vivere sia garantito un reddito vitale, composto da:
3. individuare e finanziare le prestazioni e i servizi sociali essenziali, che devono obbligatoriamente essere resi a parità di condizione di bisogno su tutto il territorio.

In particolare, devono essere assicurati:

  1. l'azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti e agli altri settori con caratteri di universalità, per ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di competenza;
  2. le prestazioni dirette ad assicurare lo consulenza e il sostegno economico necessario per il superamento delle condizioni di bisogno;
  3. gli aiuti economici e le esenzioni dalla partecipazione alla spesa che garantiscono il reddito vitale alle persone inabili al lavoro sprovviste di mezzi
  4. il rilascio degli attestati di esenzione, totale o parziale, dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni e i servizi sociali;
  5. l'assistenza domestica per le persone non autonome non in grado di provvedere con i propri mezzi;
  6. centri diurni e comunità alloggio per persone con gravi limitazioni dell'autonomia non dovuta a motivi sanitari;
  7. servizi per l'inserimento lavorativo di persone con limitata ma residua capacita lavorativa;
  8. servizi di primo intervento e di pronta accoglienza per persone ad alto rischio di emarginazione sociale;
  9. iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione, nonché all'affido;
  10. ricoveri in istituti fino al loro definitivo superamento, da attuare entro un tempo definito per legge;
  11. centri di promozione sociale per giovani e anziani/e;
  12. asili nido;
  13. le procedure, i percorsi e gli strumenti che rendono i diritti concretamente esigibili (obbligo di informazione sulle modalità del ricorso, anche giudiziario, azione promozionale per l'accesso al gratuito patrocinio; istituto del difensore civico)
4. definire criteri uniformi di esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa, sulla base di fasce differenziate di reddito della famiglia anagrafica, non inferiori a quelle individuate per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, garantendo la relativa copertura finanziaria.
5. individuare e finanziare forme di gestione dei servizi sociali coerenti con la realizzazione di queste finalità, e perciò:
(revisionato il 27 aprile 2001)

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