Programma Politico 2001 del Partito della Rifondazione Comunista
Capitolo 3: le nostre proposte
Parte 3: Stato sociale
Servizi sociali
Anche questa legislatura ha deluso la diffusa aspettativa di una legge di
attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, che eleva l'assistenza
sociale al rango di diritto, mentre la nostra spesa assistenziale resta la più
bassa d'Europa ed è in gran parte sostenuta dai bilanci degli enti locali.
Restiamo convinti che il riconoscimento del diritto all'assistenza, all'integrazione
sociale, all'autodeterminazione e all'autonomia economica delle persone con
handicap e delle persone inabili al lavoro e sprovviste dei mezzi necessari per
vivere sia un elemento di civiltà. Per questo, in primo luogo, la spesa
assistenziale deve essere allineata alla media europea, e gli enti locali
devono essere riconosciuti come enti sussidiati e non sussidiari dello Stato.
Per questo nella nuova legislatura ripresenteremo la proposta di legge quadro
sull'assistenza sociale, chiamando il Centrosinistra e il Polo a riconoscere
il diritto all'assistenza sociale come diritto concreto ed esigibile su
tutto il territorio nazionale, non comprimibile entro i limiti dei bilanci degli
enti locali, riaffermando, in coerenza con l'impianto costituzionale, l'unità
della repubblica nell'articolazione delle autonomie regionali e locali, la
laicità dello stato e il suo ruolo di garante dei diritti, l'uguaglianza
sostanziale.
I principi e i criteri che ispirano la nostra piattaforma sulla riforma
dell'assistenza sociale, sono i seguenti:
1. Individuare e finanziare le prestazioni e i servizi finalizzati a
rimuovere le situazioni di svantaggio previste dagli articoli 2 e 3 della
Costituzione.
Queste prestazioni e questi servizi devono essere sottratti all'accertamento
del bisogno economico (il "redditometro"), perché sono finalizzati
alla realizzazione di diritti universali della persona umana.
Rientrano in questo ambito:
a) i servizi e le prestazioni per l'integrazione sociale delle persone con
handicap, come:
- le indennità di accompagnamento;
- i servizi di trasporto;
- i servizi di interpretariato per non udenti e più in generale per
garantire il diritto alla mobilità e alla comunicazione;
- il personale di sostegno per l'inserimento negli asili nido;
- i centri socio-educativi per la socializzazione, il recupero, il
miglioramento o la stabilizzazione delle capacità di residue di persone che
abbiano assolto l'obbligo scolastico e non siano inseribili al lavoro a
causa di gravi limitazioni della loro autonomia non derivanti da malattie
croniche o acute in atto;
- i servizi di inserimento al lavoro, attraverso i quali sottoporre a
verifica e controllo l'attuazione della legge per il collocamento mirato
delle persone con disabilità per garantirne l'effettività;
- i servizi per la vita indipendente
b) i servizi e le prestazioni di pronto intervento e di prima accoglienza per
le condizioni ad alto rischio di esclusione, quali:
- la condizione di persona in età minore che deve essere allontanata, sulla
base delle leggi, dall'ambiente familiare;
- la condizione di persona senza fissa dimora;
- la condizione di persona, in età minore o adulta, con o senza figli/e, in
situazione di grave difficoltà sociale (interventi a favore di vittime di
discriminazioni, violenza, maltrattamenti, abusi sessuali).
2. Individuare e finanziare le prestazioni e i servizi finalizzati a
soddisfare il diritto all'assistenza sociale delle persone temporaneamente o
definitivamente inabili al lavoro e sprovviste dei mezzi necessari per vivere.
Intendiamo perciò garantire per legge:
- a) che alle persone temporaneamente o definitivamente inabili al lavoro
che hanno un reddito inferiore alla pensione minima INPS per lavoratori
dipendenti con 781 settimane di contributi settimanali (di cui comunque
chiediamo un consistente aumento) sia riconosciuta la condizione di
insufficienza dei mezzi necessari per vivere;
- b) che per la determinazione dell'insufficienza dei mezzi necessari per
vivere siano presi a riferimento il reddito e il patrimonio personali della
sola persona temporaneamente o definitivamente inabile al lavoro e non anche
quelli di conviventi e parenti;
- c) che alle persone sprovviste dei mezzi necessari per vivere sia
garantito un reddito vitale, composto da:
- contributi economici straordinari e continuativi che garantiscano la
concorrenza all'entità della pensione minima INPS per
lavoratori/trici dipendenti con 781 contributi settimanali;
- l'esenzione dalle tariffe per i consumi di servizi essenziali (luce,
gas, acqua, riscaldamento, trasporti e comunicazioni) e dalle rette per
il ricovero in strutture protette a causa di gravi limitazioni dell'autonomia
non derivanti da malattie croniche o acute in atto;
- l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa per le
prestazioni di assistenza sociale di cui hanno bisogno.
3. individuare e finanziare le prestazioni e i servizi sociali essenziali,
che devono obbligatoriamente essere resi a parità di condizione di bisogno su
tutto il territorio.
In particolare, devono essere assicurati:
- l'azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità,
all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti e agli altri settori
con caratteri di universalità, per ottenere l'erogazione tempestiva e
corretta degli interventi di competenza;
- le prestazioni dirette ad assicurare lo consulenza e il sostegno economico
necessario per il superamento delle condizioni di bisogno;
- gli aiuti economici e le esenzioni dalla partecipazione alla spesa che
garantiscono il reddito vitale alle persone inabili al lavoro sprovviste di
mezzi
- il rilascio degli attestati di esenzione, totale o parziale, dalla
partecipazione alla spesa per le prestazioni e i servizi sociali;
- l'assistenza domestica per le persone non autonome non in grado di
provvedere con i propri mezzi;
- centri diurni e comunità alloggio per persone con gravi limitazioni dell'autonomia
non dovuta a motivi sanitari;
- servizi per l'inserimento lavorativo di persone con limitata ma residua
capacita lavorativa;
- servizi di primo intervento e di pronta accoglienza per persone ad alto
rischio di emarginazione sociale;
- iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione,
nonché all'affido;
- ricoveri in istituti fino al loro definitivo superamento, da attuare entro
un tempo definito per legge;
- centri di promozione sociale per giovani e anziani/e;
- asili nido;
- le procedure, i percorsi e gli strumenti che rendono i diritti
concretamente esigibili (obbligo di informazione sulle modalità del
ricorso, anche giudiziario, azione promozionale per l'accesso al gratuito
patrocinio; istituto del difensore civico)
4. definire criteri uniformi di esenzione parziale dalla partecipazione alla
spesa, sulla base di fasce differenziate di reddito della famiglia anagrafica,
non inferiori a quelle individuate per l'esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria, garantendo la relativa copertura finanziaria.
5. individuare e finanziare forme di gestione dei servizi sociali coerenti
con la realizzazione di queste finalità, e perciò:
- Riaffermare la centralità della persona come titolare dei diritti sociali
fondamentali, superando le logiche "custodialistiche" imposte dai
processi di privatizzazione dei servizi al ribasso dei costi;
- Considerare la famiglia come una delle possibili forme relazionali tra le
persone e non come soggetto cui riferire o da cui pretendere la produzione
di servizi particolari;
- Introdurre forme di partecipazione e di controllo dal basso
(Comitati di utenti e consulte delle associazioni di autotutela) sull'organizzazione
e sulla gestione dei servizi;
- Mettere fine al processo di privatizzazione delle Ipab e alla conseguente
dispersione dei loro redditi e patrimoni, di cui deve essere mantenuta la
destinazione a interventi per il contrasto della povertà;
- Riaffermare il ruolo gestionale del pubblico come garanzia per la concreta
esigibilità dei diritti sociali fondamentali e il carattere non
imprenditoriale dei servizi sociali, la cui forma di gestione più idonea,
tra quelle possibili per gli enti locali, è l'Istituzione, cioè una
gestione improntata alla finalità sociale dei servizi prodotti, sottratta a
criteri di pura economicità e a fini di lucro.
(revisionato il 27 aprile 2001)